Considerato che, con delibera n. 629 del 21 giugno 2011, l’Arpacal ha concluso il procedimento di affidamento dell’appalto, revocando la procedura di gara;
ritenuto, quindi, che il ricorso avverso il silenzio della PA sulla conclusione della procedura di affidamento controversa sia improcedibile, limitatamente alla domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo;
ritenuto che l’improcedibilità dell’azione di accertamento non si estenda alla connessa domanda risarcitoria, relativa alle spese sostenute per la partecipazione alla gara e la lesione dell’aspettativa all’aggiudicazione dell’appalto;
considerato, peraltro, di non poter pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno, essendo tale domanda incompatibile con il giudizio a rito speciale sul silenzio rifiuto, incardinato con il ricorso in epigrafe, in quanto, per ragioni di specialità e speditezza, il presente giudizio si svolge con rito camerale, per cui non risulta compatibile con una domanda cognitoria quale l’azione di risarcimento del danno, nei termini indicati dal comma 6 dell’art. 117 del c.p.a., ove è stabilito che "se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria"; sicché detta ultima domanda potrà essere esaminata rimettendo a ruolo la causa per la trattazione in udienza pubblica;
rilevato, inoltre, che, con motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la predetta delibera di revoca del procedimento di gara, chiedendone l’annullamento;
considerato che, ai sensi dell’art. 117, c. 5 c.p.a. è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto ed in tal caso il giudizio prosegue con il rito ordinario;
ritenuto, per le considerazioni complessivamente svolte, che il ricorso vada quindi dichiarato improcedibile quanto alla declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, mentre deve essere rinviata la decisione sul ricorso per motivi aggiunti e sulla domanda risarcitoria, previa conversione del rito e trattazione in udienza pubblica che si fissa sin da ora per la data del 27 gennaio 2012;
Ritenuto di poter rinviare la decisione sulle spese alla sentenza definitiva;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio;
rinvia alla udienza di trattazione del 27gennaio 2012 la decisione sui motivi aggiunti e sulla domanda risarcitoria, convertendo il rito speciale sul silenzio in rito ordinario, restando riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 SET. 2011.