1. – La corte di appello di Perugia, con decreto 3.5.2007, si è pronunciata sulla domanda di equa riparazione proposta da T. M. contro il Ministero della giustizia.
L’ha rigettata ed ha dichiarato compensate le spese del processo.
2. – T.M. ha proposto ricorso per cassazione e lo ha notificato alla Presidenza del Consiglio il 10.4.2008.
Al ricorso ha resistito il Ministero della giustizia con controricorso notificato il 24.5.2008: ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è inammissibile.
La domanda di equa riparazione è stata proposta contro il Ministero della giustizia: come doveva essere, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario.
Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere dunque proposto contro lo stesso Ministero e non contro la Presidenza del Consiglio, del resto carente di legittimazione a contraddirvi, appunto perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario e non davanti a giudice speciale (per la medesima decisione in identico caso, Cass. 17 aprile 2003 n. 6181).
La sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 si applica, invero, nel giudizio di primo grado – dove l’onere dell’Avvocatura dello Stato di rilevare l’errore della parte attrice, se osservato, consente d’essere riparato e se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nella Amministrazione convenuta; non ha invece ragione di applicarsi quando l’Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e solo si tratta di proseguire il giudizio nelle fasi di impugnazione nei suoi confronti (Cass. 14 febbraio 2001 n. 2144 e 7 marzo 2006 n. 4864).
2. – Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010