Con decreto depositato il 9.02.2006 la Corte di Appello di Roma, esaminando la domanda di P.D., amministratore del Condominio di (OMISSIS), diretta ad ottenere equa riparazione per la irragionevole durata di una controversia di previdenza introdotta nel 1994 e decisa nel 2003, ha ritenuto che, in via assorbente, rilevasse la inidoneità dell’amministratore, comunque non autorizzato dall’assemblea, a far valere diritti personalissimi quali quelli azionati. La Corte ha quindi rigettato la domanda e condannato il P. alla refusione delle spese del giudizio.
Per la cassazione di tale decreto il P. ha proposto ricorso il 25.1.2007, non resistito dalle difese del Ministero, nel quale ha lamentato:
1. la indebita rilevazione officiosa del difetto di autorizzazione e la errata esclusione della ristorabilità al condominio come tale del danno da eccessiva durata;
2. la mancata liquidazione dell’indennizzo congruo indicato dalla CEDU e ragguagliato alla durata del processo;
3. la indebita condanna alla refusione delle spese.
Il P.G. nelle sue richieste ex art. 375 c.p.c. ha concluso per la reiezione del ricorso avendo riguardo alla manifesta infondatezza delle censure tutte.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, le proposte censure non meritando alcuna condivisione.
Quanto alla contestazione afferente la officiosità del rilievo ed il diniego di risarcibilità del danno in favore del condominio, è agevole rilevare che, se coglie nel segno la notazione per la quale anche gli enti collettivi, al pari delle persone giuridiche, sono passibili di danno da ritardo, è indiscutibile che ben poteva la Corte di merito rilevare ex officio (da ultimo vd. S.U. n. 26019 del 2008) la carenza in capo all’attore, agente nella qualità di amministratore del condominio, parte del processo irragionevolmente durato, della legittimazione ad agire in quel giudizio determinata dalla mancanza della autorizzazione assembleare indispensabile per intraprendere azioni non conservative (Cass. n. 3044 del 2009 e n. 24391 del 2008) quale quella instauratole ex lege n. 89 del 2001.
Quanto alla pretesa di ragguagliare l’indennizzo alla intera durata del processo e non solo a quella eccedente il ragionevole, o quella ad ottenere la prova di un danno da ritardo, si deve rilevare in via preliminare l’assenza di alcuna rilevanza della questione, avendo la Corte romana escluso in radice la stessa ammissibilità della domanda.
Quanto, infine, alla censura sulla mancata compensazione delle spese, essa eleva a obbligo quella che è solo motivata facoltà del giudice del merito, sindacabile solo ove illogicamente motivata nel suo esercizio e non certo ove si sia fatta, all’opposto, applicazione del criterio della soccombenza.
Nulla per le spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009