Con ricorso depositato il 13.12.2005, M. e C.V.I. M., C.M.G. nonchè A.R. e M.G., tutti quali eredi di C.I., adivano la Corte di appello di Potenza chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere loro l’equa riparazione del danno non patrimoniale, prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.
Con decreto del 21 – 22.02.2006, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva il ricorso.
La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:
– che i ricorrenti avevano chiesto l’indennizzo in relazione al giudizio ancora pendente in grado d’appello, introdotto dinanzi al Tribunale di Brindisi, con atto di citazione notificato il 31.07.1981 al Comune di Brindisi, dalla loro dante causa C.I. e deciso in primo grado con sentenza depositata il 26.08.2003, impugnata dalla controparte;
– che i medesimi ricorrenti si erano doluti dell’eccessiva durata del primo grado del processo presupposto, che deducevano protrattosi per 22 anni e 26 giorni, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere definito in tre anni e che con decorrenza dal 9,04.1983, data del decesso della C., sopravvenuto a distanza di soli due anni dall’inizio della controversia, l’eccedenza temporale per loro foriera di danno era stata pari a ad anni 17 e mesi 7;
– che l’evocata Amministrazione aveva eccepito l’infondatezza della domanda per assenza di danni indennizzabili;
– che la morte della C. non aveva comportato l’interruzione del giudizio di primo grado e che solo in appello i suoi coeredi, tra i quali i ricorrenti, si erano costituiti;
– che nel presente giudizio i ricorrenti, sebbene si fossero riferiti al periodo d’irragionevole durata decorso dopo il decesso della C., avevano inizialmente agito iure hereditario ed in tale qualità non avevano diritto all’equa riparazione non essendo maturato alcun ritardo di definizione in danno della loro dante causa;
– che all’udienza di comparizione il difensore dei ricorrenti aveva sostenuto che i suoi rappresentati avevano chiesto l’equa riparazione iure proprio e non iure hereditario ma ciò integrava un’inammissibile mutatio libelli, a prescindere dal rilievo che al processo presupposto, compreso il denunciato periodo di ritardo irragionevole, i ricorrenti non avevano preso parte in nome proprio.
Avverso questo decreto, notificato il 14.03.2006, M. e C. V.I.M., C.M.G. nonchè A. R. e M.G. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 12.05.2006, fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata fissata per l’esame in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso sia respinto per manifesta infondatezza.
All’adunanza camerale del 19.09.2008 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, che non si è costituita in giudizio, pur avendo i ricorrenti ritualmente adempiuto il disposto incombente. Quest’ultimi hanno anche depositato una nuova memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell’impugnazione i ricorrenti denunziano: 1. "Violazione c/o falsa applicazione art. 110 c.p.c., ed art. 459 c.c. e segg..
In sufficiente motivazione". Sostengono in sintesi che:
a. in questo giudizio hanno agito iure proprio ben consci che alla loro dante causa non spettava alcun indennizzo;
b. che il diritto all’equa riparazione spetta anche a chi pur non avendo assunto la veste di parte processuale, sia comunque coinvolto nella decisione finale a prescindere dalla costituzione in giudizio, come avviene per l’erede che con l’acquisto di tale qualità succede nel processo ex art. 110 c.p.c., e viene a trovarsi nella posizione di litisconsorte necessario;
c. che vi è vizio motivazionale nella parte in cui senza sufficiente ed idonea motivazione si afferma che non si è verificata successione nel processo presupposto.
2. "Violazione e/o falsa applicazione art. 110 c.p.c., art. 6, comma 1 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 111 Cost., comma 2. Omessa motivazione".
Contestano, anche richiamando passi del loro atto introduttivo, di avere agito non in nome proprio ma iure ereditario, nonchè di essere incorsi in prospettazione contraddittoria;
3. "Violazione e/o falsa applicazione art. 183 c.p.c.. Motivazione contraddittoria" Contestano di essere incorsi in mutatio libelli e si dolgono, anche per vizi motivazionali, che sia stato escluso il diritto degli credi della parte defunta di agire iure proprio.
4. "Violazione e/o falsa applicazione art. 110 c.p.c., art. 6, comma 1 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 111 Cost., comma 2. Omessa motivazione".
Sostengono che secondo la giurisprudenza europea il diritto all’equa riparazione spetta anche a chi pur non essendosi formalmente costituito in giudizio resti comunque coinvolto nel processo affetto da irragionevole durata, in quanto destinatario della decisione, e che, dunque, la pronuncia impugnata è erronea.
Il quarto motivo di ricorso, che logicamente merita trattazione prioritaria ed assorbente rispetto a tutte le altre censure quand’anche favorevolmente apprezzate, non è fondato. Occorre premettere che è rimasto incontestato che i ricorrenti abbiano riferito la loro domanda di equa riparazione solo al periodo occorso per la definizione del giudizio di primo grado e non anche al tempo successivamente decorso nel grado d’appello ed ancora che la loro costituzione nel giudizio affetto da ritardo irragionevole, introdotto dalla dante causa, sia avvenuta soltanto in sede di gravame. Non censurato ed anzi condiviso dai ricorrenti, è rimasto, inoltre, il convincimento della Corte distrettuale secondo cui, considerato il tempo decorso tra la data d’introduzione del processo presupposto e quella del decesso della dante causa, in favore di costei non era sorto alcun diritto all’equa riparazione e, quindi, i suoi credi non potevano vantare un titolo che legittimasse iure successioni la loro pretesa indennitaria.
Ciò premesso, si rivela ineccepibile l’avversata affermazione dei giudici di merito secondo cui gli eredi non avevano diritto all’equa riparazione nemmeno per il tempo del processo di primo grado trascorso dopo il decesso della de cuius, in quanto non si erano costituiti in quella fase del giudizio ma solo nel successivo grado.
Questa conclusione è, infatti aderente, al prevalente e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. 200626686; 200623055 in consapevole, argomentato contrasto con il contrario precedente di cui a Cass. 200626931; Cass. 200916284) secondo cui deve essere esclusa la titolarità del diritto "iure proprio" in capo all’erede non costituito nel processo presupposto (in tema, cfr pure Cass. 200602969; 200519032), dal momento anche che:
– "per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento";
"la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata e premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L. n. 89 del 2001, nè polendo operare in difetto di tal costituzione lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge nè tampoco essendo esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo (S.U. 1338/04)";
– "l’argomento della continuità della posizione processuale per il successore che si ritrae dall’art. 110 c.p.c., e fuor di segno, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato ma sulla somministrazione di sanzioni riparazione a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali ed in base ad indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito" l’equa riparazione prevista dal diritto interno presuppone, non il mero assoggettamento alle conseguenze della decisione giudiziaria o il mero coinvolgimento nella decisione, ma il patema da ritardo irragionevole di definizione, che a sua volta presuppone la conoscenza del processo stesso e l’interesse alla sua rapida conclusione, circostanze di cui la mancata costituzione in giudizio non consente di presumere la ricorrenza ed anzi favorisce l’apprezzamento in senso negativo.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2009