1. – F.V.V., con ricorso alla corte d’appello di Roma, depositato nel 2005, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.
L’attore ha dedotto che un giudizio da lui iniziato davanti al giudice del lavoro di Nola con ricorso depositato il 6.12.1999, per il risarcimento del danno con cui l’INPS gli aveva nel tempo corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione e poi quello di mobilità, era stato definito solo con sentenza pubblicata il 18.5.2005.
La corte d’appello, con decreto 18.1.2006, ha accolto in parte la domanda.
Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori due anni e che in ragione della modestia della pretesa fatta valere, la misura dell’equa riparazione spettante dovesse essere fissata in mille Euro.
2. – F.V.V., con ricorso notificato il 10.1.2007, ha chiesto la cassazione del decreto.
Il Ministero della giustizia non vi ha resistito.
Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.
Ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene otto motivi.
2. – Il secondo ed il terzo sono inammissibili.
Il terzo perchè svolge considerazioni d’ordine generale sui rapporti tra la disciplina dettata dalla CEDU e la normativa statale, il secondo perchè è pertinente a decisioni che richiedano una specifica prova del danno non patrimoniale, che nel caso non è stato però negato.
3. – La cassazione del decreto – con i motivi primo, quarto, quinto, sesto e settimo – è chiesta, sotto vari aspetti, per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 6, p.1. CEDU e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).
I motivi sono fondati solo in parte.
La Corte considera che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel più alto parametro non si giustifichi.
Questo, a meno che la presenza di specifici tratti della concreta vicenda processuale valgano a rendere plausibile la valutazione, che un tempestivo esito del giudizio rivestisse per la parte una sostanziale diversa e minore o maggiore importanza, che non nella generalità dei casi.
Tutto ciò, salvo sempre il caso che la stessa sopportazione di un pregiudizio d’ordine non patrimoniale non sia affatto da escludere, per doversi ritenere che la parte abbia agito nella piena consapevolezza del proprio torto.
Alla stregua di questi criteri, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori due anni e mezzo circa oltre quello di ragionevole durata, avrebbe dunque essere liquidata alla parte un’equa riparazione pari a 1.875,00 Euro, superiore a quella di 1.000,00 euro riconosciuta dalla corte d’appello.
4. – Gli ulteriori due motivi di ricorso sono l’uno infondato (il sesto) e l’altro destinato all’assorbimento (l’ottavo).
Quest’ultimo perchè relativo alla liquidazione delle spese operata dal giudice di merito, in quanto il decreto dovrà essere cassato.
L’altro – che verte sul punto del mancato riconoscimento del cd.
bonus – perchè, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.
Sicchè, quando il giudice non attribuisce il ed. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.
5. – Il decreto è cassato.
Sussistono le condizioni per pronunciare nel merito.
Il ministero della giustizia è condannato a pagare la somma di Euro 1.875,00 – detratta quella eventualmente già corrisposta – con gli interessi legali dalla data della domanda.
E’ altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate, in complessivi Euro 890,00, di cui Euro 470,00 per onorari di avvocato e 370,00 per diritti.
Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 600,00, di cui 500,00 per onorari.
Ne è giustificata la compensazione per metà, considerato che il ricorso è stato accolto solo parzialmente.
A tutte le spese sono da aggiungere il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.
Ne è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna il Ministero della giustizia a pagare a F.V.V. la somma di Euro 1875,00 con gli interessi dalla data della domanda; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate, in complessivi Euro 890,00, di cui Euro 470,00 per onorari di avvocato e Euro 370,00 per diritti, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate per l’intero in Euro 600,00, di cui 500,00 per onorari di avvocato e dichiarate compensate per metà, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge, e ne dispone la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.
Dispone che a cura della cancelleria siano eseguite le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009