– che parte ricorrente ha partecipato al concorso, indetto con d.m. 4.12.2009, per il reclutamento di 360 allievi agenti della P.S. (e riservato, in parziale deroga a quanto previsto dall’art. 16 c. 4 della legge n. 226 del 2004, ai soli Volontari delle FF.AA., in servizio od in congedo, "che abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale"), ed è stato escluso da detta selezione avendo la Commissione medica concorsuale riscontrato, in sede di accertamento della idoneità psico fisica della candidata, la presenza di un tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme (d.m. n. 198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett."b");
– che avverso il predetto provvedimento di esclusione il ricorrente si è gravato deducendo, fra l’altro, la violazione della norma applicata dovendosi escludere, nel caso di specie (come da allegata documentazione fotografica), la percettibilità o visibilità del tatuaggio che essendo di ridotte dimensioni è destinato ad essere celato dall’uniforme sia essa invernale che estiva;
Vista la propria ordinanza in data 27/28.1.2011 con cui la Sezione, preso atto degli elementi di contraddittorietà sopra rilevati, ha disposto che nei confronti del ricorrente venissero effettuati ulteriori accertamenti sanitari (a cura di commissione medica in composizione diversa da quella che ha espresso il primo ed impugnato giudizio) per stabilire l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di idoneità di cui al provvedimento impugnato;
Considerata la sicura esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); e ciò segnatamente quando la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l’accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719);
Considerato la Commissione medica appositamente nominata, dopo aver risottoposto il 22.2.2011 il ricorrente a protocollo di indagine (cui ha presenziato il medico di fiducia del candidato) ha rilevato che il predetto tatuaggio è situato in zona non coperta dall’uniforme e, conseguentemente, lo ha ritenuto non ostativo alla valutazione degli ulteriori requisiti psico fisici richiesti per l’impiego nei ruoli della P.S.;
Preso atto che tali diagnosi e giudizio, provenienti dal medesimo Organo sanitario dell’amministrazione militare, ribaltano il precedente ed impugnato giudizio di inidoneità i cui effetti devono ritenersi superati ed assorbiti dalla nuova e più recente valutazione tecnica di cui sopra si è detto;
Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti dall’art. 74 del C.p.a. per la sua definizione con una decisione in forma semplificata;
Ritenuto equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciando ai sensi dell’art. 74 del C.p.a., accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di inidoneità con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 LUG. 2011.