R.C. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar per la Campania con ricorso del 17 maggio 1997, avente ad oggetto il riconoscimento e la liquidazione del contributo economico previsto dalla L.R. Campania n. 11 del 1984, in favore delle famiglie che assistono gli invalidi non autosufficienti, definito con sentenza del 16 marzo 2001 ed in relazione alla quale aveva depositato istanza di prelievo in data 22 maggio 1998 ed in data 25 maggio 2000.
La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 20 gennaio 2005, richiamando un orientamento di questa Corte, osservava che nel computo del termine di durata del giudizio non poteva tenersi conto del tempo anteriore alla c.d. "istanza di prelievo", depositata il 24 maggio 1998. Dunque, poichè il giudizio era stato definito con sentenza del 16 marzo 2001, ed il termine di durata ragionevole doveva essere fissato in anni tre, l’11.11.02, lo stesso non era stato violato, con conseguente infondatezza della domanda.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la R., affidato a sei motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia erronea e falsa applicazione di legge, in riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e L. n. 1034 del 1971, art. 23, nonchè "motivazione incongrua art. 360 c.p.c., n. 5, art. 112 c.p.c.", nella parte in cui, secondo il decreto impugnato, al fine del calcolo della durata del giudizio, non deve tenersi conto del tempo maturato anteriormente al deposito della c.d. istanza di prelievo, la cui presentazione è anzi ex se sintomatica di un ritardo ascrivibile ad una disfunzione dell’apparato giudiziario. A suo avviso, occorre avere riguardo esclusivamente all’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 23, legge n. 1034 del 1971, in quanto l’istanza di prelievo non è prevista da alcuna norma. L’obbligo del giudice amministrativo di decidere il ricorso sorge con il deposito della domanda ai sensi di detta norma; quindi, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che non debba tenersi conto della durata del giudizio maturata sino al deposito dell’istanza di prelievo.
La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, par. 1, CEDU, nella parte in cui il decreto ha fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in tre anni. A suo avviso, tenuto conto che le cause innanzi al Tar sono strutturate in modo tale da essere più rapide di quelle celebrate innanzi al giudice del lavoro e che la controversia era di facile risoluzione, il termine avrebbe dovuto essere fissato in due o tre mesi.
Inoltre, la R. svolge considerazioni in ordine alla durata del giudizio di secondo grado riportando argomentazioni che non si rinvengono affatto nel decreto impugnato, per la semplice considerazione che, tra l’altro, il processo presupposto è durato un solo grado.
Con il terzo motivo è denunciato un vizio inerente alla "determinazione del termine ragionevole in rapporto all’eccessivo carico di lavoro dei giudici. Presunta "avvalorazione" (così testualmente) della Corte europea (violazione dell’art. 6 par. 1 Conv. Europea dei diritti uomo; erronea e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2; violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, contrasto con giurisprudenza Corte EDU e Cassazione", nella parte in cui il decreto avrebbe affermato che, nel fissare il termine di ragionevole durata del processo bisogna "tener conto del gran numero di ricorrenti e dei numerosi ricorsi aventi lo stesso oggetto", specificando che l’eccessivo carico di lavoro dei giudici costituirebbe causa giustificativa della lunga durata del giudizio.
La ricorrente, con il quarto motivo, denuncia erronea e falsa applicazione di legge e dell’art. 6, par. 1 CEDU, nonchè motivazione incongrua e contrastante con la giurisprudenza della Corte europea "art. 360 c.p.c., n. 5 artt. 132 e 112 c.p.c.", nella parte in cui il decreto non ha riconosciuto il danno non patrimoniale, svolgendo argomenti per dimostrare che tale danno sussiste per il solo fatto della violazione del termine di durata ragionevole del processo e comporta un’equa riparazione da fissare nella misura di Euro 1.500,00, annui.
La R., con il quinto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1034 del 1971, nella parte in cui, al fine della fissazione del termine di durata ragionevole del giudizio, il decreto non ha considerato la fase relativa alla costituzione in mora della P.A., da ritenersi fase prodromica necessaria per l’instaurazione del giudizio innanzi al Tar.
La ricorrente, con il sesto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, CEDU e della L. n. 89 del 2001, deducendo che le norme della CEDU e le sentenze della Corte europea sono direttamente applicabili da parte del giudice nazionale. Infine, prospetta che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un errore materiale, nella parte in cui "ha indicato nel Decreto qui contestato il n. 353 del 2004 RG, anzichè il n. 497 del 2004 RG" riportato nel biglietto di cancelleria.
2. – Il quarto ed il sesto motivo sono manifestamente inammissibili.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto svolge argomentazioni incongrue, non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha negato la fondatezza della domanda poichè ha escluso la violazione del termine di ragionevole durata, senza prendere in esame il profilo dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Analoga conclusione si impone in ordine al sesto motivo, che contiene generiche affermazioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo del tutto inconferente e scollegato con la motivazione del decreto, mentre nella parte in cui fa valere un asserito errore materiale, lo stesso può essere emendato mediante l’apposita procedura prevista dal codice di rito.
2.1.- Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già affermato che l’art. 6 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamata dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, stabilendo che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, fa chiaro ed esclusivo riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale e non permette di tenere conto, come la parte vorrebbe, anche del procedimento di carattere meramente amministrativo, quantunque abbia avuto ad oggetto la stessa pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale (Cass. n. 483 del 2004).
Inoltre, come pure è stato sottolineato, quando "la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce (…) un presupposto dell’azione giudiziaria, ma non appartiene al processo, nè contribuisce alla definizione di questo, essendo invece preordinata a verificare la possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa" -ovvero, può aggiungersi è comunque pregiudiziale rispetto alla instaurazione del giudizio – la relativa fase non appartiene al processo (Cass. n. 23754 del 2007; n. 9411 del 2006; n. 5386 del 2004) e di essa non può tenersi conto ai fini del computo della ragionevole durata del processo.
2.2.- Il primo, secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono solo in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione, entro i limiti e nei termini che di seguito si precisano.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28507 del 2005, componendo un contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte, hanno affermato, in adesione all’indirizzo espresso dalla Corte di Strasburgo, che "la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dall’instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo". La sentenza ha, quindi, precisato "che la presenza di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento del lamentato pregiudizio".
Il decreto impugnato, in contrasto con detta interpretazione, consolidatasi nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24438 del 2006; n. 8156 del 2006), facendo proprio l’orientamento superato dalle Sezioni Unite, ha invece ritenuto non computabile la fase anteriore al deposito dell’istanza di prelievo e, in questa parte, non è immune dalla censura svolta con il ricorso.
Su questo orientamento non incide l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in virtù del quale "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2", in quanto nella specie è inapplicabile ratione temporis.
In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale ( sentenza n. 155 del 1990), quindi non incidersi quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099 del 2000).
Tanto vuoi dire che, in applicazione delle regole stabilite dall’art. 11 preleggi, comma 1, e dall’art. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi (anche processuali) nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto (con riferimento alle condizioni di proponibilità della domanda, tra le molte, Cass. n. 9467 del 1987;
n. 4676 del 1985), essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha dunque quando si pretenda sia di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere (Cass. n. 20414 del 2006).
Peraltro, l’inapplicabilità della norma ratione temporis rende inutile qui approfondire se essa stabilisca soltanto una condizione di proponibilità della domanda (nella specie anche sussistente), ovvero renda anche irrilevante il tempo decorso anteriormente al deposito dell’istanza di prelievo, al fine del computo del termine di ragionevole durata del giudizio.
Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato, nella parte in cui svolge argomentazioni incongruamente riferite alla durata del giudizio svoltosi in due gradi di merito, dato che, nella specie, è in questione una domanda riferita ad un giudizio deciso in un unico grado.
Inoltre, è palesemente erronea la tesi dell’istante nella parte in cui sostiene la possibilità di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato, identificato nella specie, con argomentazioni talora anche scarsamente chiare, in quello di due o tre mesi. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone, infatti, che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma la quale, stabilendo che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004).
Inoltre, in riferimento alla durata, dalla giurisprudenza di detta Corte risulta che, in linea tendenziale, è stato individuato in tre anni il termine di ragionevole durata di un giudizio definito in un grado (per un’indicazione, in tal senso cfr., in motivazione, Cass. n. 3143 del 2004 e n. 5292 del 2006; per alcune pronunce del giudice europeo, che solo attraverso un esame "combinato" di quelle di accoglimento e di rigetto rendono possibile identificare detto tendenziale parametro cfr., le sentenze 6 dicembre 2001, Gemignani, sul ricorso n. 47772/99, e 7 novembre 2000, Piccolo, sul ricorso n. 45891/99 (che hanno escluso la violazione in relazione ad un giudizio civile durato, in un grado, 3 anni e 7 mesi); la sentenza 28 febbraio 2002, Palmieri, sul ricorso n. 51022/99 (che ha giudicato non ragionevole la durata, per un grado, di quattro anni); cfr. anche la sentenza 1 marzo 2001, Vaccarisi, sul ricorso n. 46977/99 (che ha ritenuto la violazione in un caso in cui un grado di giudizio si era protratto per 4 anni e tre mesi); sentenza 28 febbraio 2002, Zullo sul ricorso n. 52836/99 (che ha ritenuto irragionevole la durata di 8 anni e cinque mesi per due gradi; cfr., anche la sentenza 12 ottobre 1992, Salerno c. Italia).
Il ricorrente, a conforto dell’asserita durata ragionevole in due o tre mesi, non ha poi indicato alcuna pronuncia della Corte europea, come invece sarebbe stato suo onere (Cass. n. 19638 del 2004), mentre le argomentazioni svolte nel terzo motivo sono manifestamente inammissibili, perchè incongrue, riferendosi ad affermazioni non contenute nel decreto, il quale si è limitato ad escludere la violazione, in quanto non ha computato il periodo di tempo anteriore al deposito dell’istanza di prelievo.
In ordine ai presupposti del diritto in esame, va poi ribadito l’orientamento, consolidatosi dopo gli arresti a Sezioni Unite, secondo il quale il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004;
successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007). Il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall’importanza sociale della vicenda, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità; di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e perciò costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato danno (Cass. n. 7139 del 2006; n. 21088 del 2005; n. 19204 del 2005).
Una volta che questo danno non sia stato escluso, i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, sia pure in senso sostanziale, non meramente formale, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005).
La Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00, ed Euro 1.500,00, per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass. n. 23844 del 2007; n. 1630 del 2006, n. 1630).
In applicazione di detti principi, in accoglimento dei motivi sopra indicati, il decreto va cassato e, non essendo necessario accertare fatti di sorta – tenuto conto che neppure risulta la deduzione di specifici elementi in grado di provare il carattere di lite temeraria del giudizio presupposto, non evincibile dagli argomenti svolti nel decreto-, può procedersi alla decisione ex art. 384 c.p.c..
Cassato il decreto, essendo stato il giudizio presupposto introdotto con ricorso del 17 maggio 1997 e deciso con sentenza del 16 marzo 2001, risulta palese la violazione del termine ragionevole di durata per un anno, in difetto della prospettazione di elementi in grado di ritenere possibile uno scostamento dal termine medio sopra indicato.
Inoltre, tenuto conto dei parametri fissati dalla giurisprudenza della CEDU, l’equa riparazione può essere determinata in Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, non emergendo elementi in grado di far escludere il presupposto del diritto e di far ritenere dovuta una somma maggiore rispetto al succitato parametro.
Pertanto, la convenuta va condannata a pagare la complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio di merito devono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi, tenuto conto dei pregressi contrasti in ordine all’esatta identificazione dei presupposti del diritto; le spese del presente giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere a R.C. Euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali della presente fase – distratte in favore dell’avv. MARRA Alfonso Luigi, per dichiarazione di anticipo, che liquida in Euro 375,00, (di cui Euro 75,00, per esborsi), oltre alle spese generali ed accessori di legge, e dichiara compensate tra le parti le spese processuali della fase di merito.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008