Con ricorso notificato il 15 ottobre 2010 e depositato il successivo 4 novembre 2010, l’impresa agricola Camiano di M. M. e C. ha invocato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in data 26 luglio 2010, n. 6, con il quale il Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di irrigazione e bonifica ha deliberato di revocare parzialmente la concessione per l’utilizzazione a scopo di pioppicoltura di alcuni stralci di terreno demaniale di pertinenza del canale Cavour, nel Comune di Novara, precedentemente rilasciata a favore dell’impresa medesima, nonché avverso gli atti (asseritamente conosciuti solo in via indiretta e non piena) posti in essere dal Comune di Novara per la costituzione di un "campo nomadi" sito lungo il canale Cavour adiacente al terreno su indicato.
A sostegno delle richieste avanzate ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
A) Per quanto riguarda la revoca della concessione:
1. Violazione di legge in rapporto all’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
2. Violazione di legge in rapporto all’art. 14 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
B) Per quanto riguarda gli atti tutti del Comune di Novara riguardanti la costruzione del "campo nomadi" in questione e, in particolare, la deliberazione della Giunta comunale di Novara 24 giugno 2010 n. 168 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento in parola:
3. (1. nella numerazione della ricorrente) Irrazionalità manifesta e ingiustizia manifesta.
4. (2.) Violazione di legge in rapporto all’art. 16 della Costituzione repubblicana, dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 8, 15 e 16 della Convenzione Quadro per le minoranze nazionali, ratificata dall’Italia il 3/11/1997 con riferimento al mancato rispetto della vita privata e familiare e del domicilio.
5. (3.) Violazione di legge in rapporto ai disposti della Legge regionale piemontese 10 giugno 1993, n. 26 (artt. 1, 3, 6). Eccesso di potere.
6. (4.) Violazione di legge in rapporto all’art. 29 della legge regionale n. 56 del 1977. Irrazionalità manifesta. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
7. (5.) Violazione di legge in rapporto all’art. 28 L.R. n. 56 del 1977. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
8. (6.)Violazione di legge in rapporto all’art. 31 della L.R. n. 56 del 1977. Eccesso di potere.
9. (7.)Violazione di legge in rapporto alle previsioni e alle prescrizioni del Piano Territoriale Regionale approvato con deliberazione n. 388-9126 del Consiglio regionale della Regione Piemonte in data 19 giugno 1997. Eccesso di potere.
10. (8.) Violazione di legge in rapporto al combinato disposto dagli artt. 142 e 146 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici. Eccesso di potere.
11. (9.)Violazione di legge in rapporto all’art. 14 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere.
C) Per quanto riguarda gli atti della Regione Piemonte con particolare riferimento alla determinazione n. 1415 in data 26/5/2010 della Direzione regionale opere pubbliche:
12. (non numerato dalla ricorrente) Violazione di legge in rapporto all’art. 31 della legge regionale n. 56 del 1977. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso e ribadire la legittimità degli atti di rispettiva competenza l’Associazione Irrigazione Est Sesia, la Regione Piemonte e il Comune di Novara.
All’esito dell’udienza camerale del 24 novembre 2011, la Sezione, con ordinanza n. 873/2010, ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.
L’impresa ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 dicembre 2010 e depositato il successivo 14 gennaio 2011, ha, inoltre, censurato la legittimità di vari atti comunali, specificamente indicati, invocandone l’annullamento per gli ulteriori seguenti motivi di diritto:
13. (1. nella numerazione della ricorrente) Violazione di legge in rapporto agli artt. 42 e 48 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) nonché della normativa riguardante la pianificazione urbanistica a livello comunale contenuta negli artt. 11 e seguenti della L.R. 56/1977 con particolare riferimento agli artt. 15 e 17 della stessa legge regionale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; erronea valutazione dei presupposti; insufficienza di motivazione; ingiustizia grave e manifesta.
14. (2.) Violazione di legge in rapporto agli artt. 10, 20 e 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Irrazionalità manifesta. Mancata istruttoria. Sviamento di potere.
15. (3.)Violazione di legge in rapporto agli artt. 142 e 146 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio. Irrazionalità manifesta. Mancata istruttoria. Sviamento di potere.
16. (4.)Illegittimità sotto altro profilo. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Difetto di motivazione.
17. (5.)Violazione di legge in rapporto all’art. 45, comma 5, d.P.R. 495/1992 (Regolamento attuativo del C.d.S.). Violazione di legge in rapporto all’art. 22, comma 4, del C.d.S.. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 e, quindi, trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Per una migliore intelligenza delle questioni poste con il ricorso in esame, giova premettere che l’Associazione Irrigazione Est Sesia, con atto in data 23 luglio 2008, ha concesso alla ricorrente l’utilizzazione a scopo di pioppicoltura di una porzione di terreno demaniale di pertinenza del canale Cavour per il periodo necessario al raggiungimento da parte del pioppeto delle condizioni di maturazione necessario per l’abbattimento (indicativamente 12 anni a decorrere dall’1 luglio 2008).
Tale concessione è stata oggetto di successiva parziale revoca, attesa la sopravvenuta esigenza di realizzare sul sedime già censito nel N.C.T. del Comune di Novara al fgl. 16 mapp. 127 (ovvero su uno dei terreni oggetto di concessione) una strada per l’accesso veicolare e pedonale al campo nomadi che, nel frattempo, il Comune di Novara aveva deliberato di realizzare lungo il medesimo canale Cavour, su terreno adiacente a quello oggetto di concessione.
La ricorrente, con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti successivamente proposto, contesta non solo la legittimità del provvedimento di revoca che direttamente la riguarda e di quelli ad esso direttamente presupposti, ma anche di tutti i provvedimenti adottati dal Comune di Novara al fine della realizzazione del campo nomadi, a partire dalla deliberazione con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera sino a quella di approvazione del progetto esecutivo dell’opera medesima, nonché dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 56 del 1977, dal dirigente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte per la realizzazione della strada in questione.
Alla luce di quanto evidenziato, s’impone, tuttavia, una preliminare riflessione sulla ricevibilità e sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta, attesa – tra l’altro – la sollecitazione in tal senso rivolta a questo giudice dalla difesa del Comune di Novara con la proposizione di altrettante eccezioni preliminari.
Con riguardo al primo aspetto, il Collegio non può, infatti, esimersi dall’osservare che i provvedimenti specificamente impugnati appena col ricorso per motivi aggiunti risultano, in realtà, puntualmente indicati nella premessa del provvedimento di parziale revoca della concessione, conosciuto dalla ricorrente in data 6 settembre 2010.
È da tale data che va computato, quindi, il termine decadenziale per la loro impugnazione e non da quello successivo del loro deposito in giudizio da parte del Comune resistente, atteso che le informazioni fornite in quel contesto dall’Associazione Irrigazione Est Sesia in relazione al loro contenuto devono ritenersi sufficientemente esaustive e tali da consentire alla ricorrente di coglierne sin da subito la reale o ritenuta lesività (doc. 2 – fascicolo ricorrente).
Non va, peraltro, tralasciato di considerare che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della società Camiano di M., la società medesima era da lungo tempo a conoscenza non solo del progetto di realizzazione dell’area attrezzata per la sosta della popolazione nomade, ma anche di quello di realizzazione della strada di accesso allo stesso e della conseguente necessità di rinunciare alla disponibilità di parte dei terreni oggetto di concessione.
Consta, infatti, che la ricorrente, con nota in data 22 maggio 2009, abbia significato all’Associazione Irrigazione Est Sesia l’intenzione di "mantenere fermi gli obblighi contrattuali in merito alla concessione vigente sul mappale 127 F. 16 (…)" (doc. 27 -fascicolo Comune di Novara), che già nel giugno 2009 sia intervenuta corrispondenza tra il Comune di Novara e la ricorrente medesima in relazione alle esigenze di disporre la parziale revoca della concessione in questione (doc. 28 – fascicolo cit.), che la signora M. M. abbia presentato assieme ad altri un esposto alla Procura della Repubblica in data 1° aprile 2009 in ordine alla (deliberata) ricollocazione del campo nomadi (doc. 30 – fascicolo cit.) e che al riguardo i signori M. abbiano anche trasmesso in data 22 luglio 2009 un promemoria alla Prefettura di Torino (doc. 31 – fascicolo cit.).
Tali circostanze inducono, quindi, ragionevolmente a ritenere che la ricorrente sia stata nelle condizioni di apprezzare la lesività degli atti presupposti (o tali ritenuti) sin dalla conoscenza del formale provvedimento di revoca, conseguendone che il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23 dicembre 2010 s’appalesa tardivamente proposto rispetto a tutti quegli atti non già specificamente impugnati con il ricorso introduttivo e/o rispetto ai quei vizi degli stessi appena con detti motivi aggiunti dedotti da cui la ricorrente pretenderebbe di far discendere, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento di revoca impugnato in principalità, atteso – tra l’altro – che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la formula di stile utilizzata nel ricorso introduttivo ("annullamento… di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento") non è sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto del ricorso anche gli atti non espressamente indicati (v. C.d.S., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 80; C.d.S., sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2389; sez. V, 16 settembre 2004, n. 6018; sez. VI, 19 settembre 1992, n. 659), così come non lo è, del resto, quella ulteriore utilizzata ("atti posti in essere dal Comune di Novara per la costituzione di un campo nomadi"), nella quale possono, al più, ritenersi inclusi gli atti direttamente preordinati alla realizzazione dell’area in questione, ma non sicuramente quelli eventuali e/o complementari.
Con riguardo all’ammissibilità del ricorso, il Collegio rileva, in ogni caso, l’insussistenza in capo alla società ricorrente dell’interesse a ricorrere avverso gli atti comunali preordinati alla realizzazione del campo nomadi impugnati col ricorso introduttivo e, in particolare, della deliberazione della Giunta comunale di Novara in data 24 giugno 2010, n. 168, attesa – tra l’altro – la mancanza di quel necessario rapporto di presupposizione/consequenzialità tra gli atti comunali in questione e il provvedimento di revoca parziale della concessione, idoneo a radicare l’interesse alla loro demolizione.
La deliberazione comunale con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dei terreni siti al margine destro del Canale Cavour per l’utilizzo temporaneo di accoglienza nomadi (D.G.C. 220/2008) e quella di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata sui terreni dichiarati di pubblica utilità (D.G.C. 168/2009), nonché gli atti legati ad esse dal vincolo di stretta presupposizione (ad es. deliberazioni di approvazione del progetto preliminare e definitivo dell’area in questione) costituiscono, infatti, meri antecedenti cronologici del provvedimento di revoca, il quale si pone rispetto ad essi in posizione di semplice complementarietà, essendo mirato unicamente a consentire la concreta realizzazione del percorso più idoneo per raggiungere l’area in questione, senza, pur tuttavia, precluderne, all’occorrenza, l’individuazione di uno diverso e consentire in ogni caso la realizzazione del progetto principale.
È evidente, quindi, che nessun concreto beneficio potrebbe derivare alla ricorrente dall’annullamento giurisdizionale delle su indicate deliberazioni.
Gli unici atti comunali che paiono, invece, porsi in rapporto di diretta presupposizione rispetto al provvedimento di revoca della concessione demaniale sono quelli con cui è stato rispettivamente approvato il progetto relativo alla realizzazione della strada di accesso alla suddetta area di sosta attrezzata (D.G.C. n. 192 in data 22 luglio 2009 – D.G.C. n. 197 in data 14 luglio 2010) e deliberato di chiedere all’Associazione Irrigazione Est Sesia la revoca di quella parte della concessione rilasciata all’impresa agricola ricorrente riguardante la porzione di terreno individuata al fgl. 16, mapp. 127, e la sua contestuale "voltura" a favore del Comune di Novara (D.G.C. n. 227 in data 18 novembre 2009).
Al riguardo, va, tuttavia, rilevato che, fatto salvo quanto appresso precisato, la ricorrente nemmeno con il ricorso per motivi aggiunti ha specificamente impugnato la deliberazione giuntale n. 192 in data 22 luglio 2009 (peraltro espressamente indicata nelle premesse del provvedimento di revoca deliberato dal C.d.A. dell’Associazione resistente), con cui è stato approvato il progetto preliminare/definitivo della strada in questione.
Ne deriva, all’evidenza, l’inammissibilità della sola impugnazione della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo di tale opera (D.G.C. n. 197/2010) e, fatto salvo quanto appresso, delle censure sollevate, in maniera generica, avverso la realizzazione della strada, atteso che, nel procedimento di progressivo affinamento dei progetti (preliminare-definitivo-esecutivo), spetta al progetto definitivo di individuare compiutamente, anche sotto il profilo grafico, i lavori da realizzare e il progetto esecutivo va redatto in conformità del progetto definitivo.
Non può, quindi, contestarsi né il fatto che un’opera pubblica debba essere realizzata, né discutersi della sua collocazione e della sua conformità a legge con l’impugnazione del solo progetto esecutivo, se non sia stato impugnato quello definitivo, dotato di autonoma ed immediata lesività, viepiù quando, come nel caso di specie, le modifiche apportate in sede di progettazione esecutiva sono meramente migliorative della fruibilità e della sicurezza della strada, ma non ne modificano in alcun modo l’ubicazione e la tracciatura.
Solo il sesto motivo d’impugnazione del ricorso introduttivo (quarto nella numerazione della ricorrente), tra quelli volti a contestare la legittimità della realizzazione della strada, parrebbe in grado di sottrarsi alla declaratoria d’inammissibilità, atteso che l’espresso riferimento al progetto definitivo, indicato in quel contesto come doc. 5 e 5-bis, consente, invero, a questo giudice non solo la compiuta individuazione del provvedimento cui sono rivolte le censure, ma anche e soprattutto di ritenere assolto l’onere di diretta impugnazione del progetto definitivo.
Non appare, peraltro, fuori luogo evidenziare che l’interesse della ricorrente è da ritenersi, in ogni caso, circoscritto al solo mantenimento in essere della più ampia ed utile estensione dei terreni oggetto di concessione per le esigenze di utilizzazione ai fini di pioppicoltura con la stessa perseguite.
Tale circostanza non è priva di significato e conduce, anzi, necessariamente a scrutinare le doglianze proposte avverso gli atti presupposti con esclusivo riguardo all’unico reale interesse di cui la ricorrente è portatrice, per la cui salvaguardia non pare potersi riconoscere alla medesima la facoltà di mettere in discussione aspetti non direttamente riferibili a tale specifica e personale esigenza.
Non va dimenticato, infatti, che l’area attrezzata di sosta per la popolazione nomade, essendo stata realizzata su un fondo pressoché intercluso (l’unica via d’accesso dalla pubblica via è, allo stato, rappresentata dalla strada alzaia in sponda destra del canale Cavour, la quale, però, risulta inidonea sotto il profilo della tutela delle esigenze di pubblica sicurezza ed incolumità delle persone), necessita comunque di una strada d’accesso, per la cui realizzazione il Comune potrebbe ottenere la costituzione di una servitù di passaggio in qualsiasi parte del terreno oggetto di concessione, arrecando maggior danno alla coltivazione in essere e dunque agli interessi della ricorrente.
Del pari, non va tralasciato di considerare che l’estensione della complessiva area in concessione alla ricorrente è di circa 101.000 mq e che la revoca riguarda una superficie di soli 1.677 mq., modestamente piantumata (ad oggi risultano in coltivazione appena 12 pioppelle) e su parte della quale, per esigenze di rispetto delle distanze dal confine, è comunque preclusa la piantumazione di alberi ad alto fusto, come i pioppi.
Tali precisazioni non possono, quindi, che indurre il Collegio a ravvisare, in ogni caso, l’insussistenza in capo alla ricorrente di un interesse concreto ed attuale a contestare la legittimità del progetto di realizzazione della strada in questione, atteso che la soddisfazione che la stessa potrebbe trarre dall’annullamento degli atti con cui lo stesso è stato approvato e/o autorizzato sarebbe solo apparente e, anzi, legittimerebbe l’individuazione della strada d’accesso in qualsiasi altra parte del terreno in concessione.
Ne deriva, conseguentemente, l’inammissibilità anche del su indicato sesto motivo del ricorso principale e di quello volto a contestare la legittimità della determinazione n. 1415 in data 26 maggio 2010 del dirigente della Direzione regionale opere pubbliche (motivo n. 12).
Quanto alla deliberazione giuntale n. 227/2009, che, seppur nota sin dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca della concessione, è stata specificamente impugnata dalla ricorrente appena col ricorso per motivi aggiunti, il Collegio non può che rilevarne la tardività per le motivazioni già innanzi esplicitate.
Ciò acclarato, al Collegio non rimane, dunque, che scrutinare nel merito la legittimità del solo provvedimento di parziale revoca della concessione adottato dall’Associazione Irrigazione Est Sesia.
La richiesta di demolizione di tale atto avanzata dalla ricorrente è affidata a tre motivi di diritto, due dei quali contenuti nel ricorso introduttivo (motivi n. 1 e n. 2) ed uno nel ricorso per motivi aggiunti (parte del motivo n. 16).
Va, innanzitutto, rilevata la tardività di tale ultimo motivo di gravame, atteso che i profili di illegittimità denunciati vengono ricondotti alla mancata osservanza da parte dell’Associazione resistente delle indicazioni ritraibili dal parere in data 16 dicembre 2009, prot. n. 57001/DB0707, reso dal dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare della Direzione Risorse Umane e Patrimonio della Regione Piemonte, ovvero di un atto che la ricorrente medesima ha depositato in giudizio unitamente al ricorso introduttivo (doc. 7 – fascicolo ricorrente) e che, all’evidenza, ben conosceva sin da quel momento.
Priva di pregio è, peraltro, la circostanza che nella parte finale del motivo n 8 di tale ricorso (n. 6 nella numerazione della az. agr. Camiano di M.) la ricorrente si sia soffermata a contestare, seppur superficialmente, l’illegittimità degli atti adottati dal Comune per la mancata osservanza di tale parere, atteso che la medesima censura non è stata riproposta sin da subito anche per contestare la legittimità del provvedimento ora all’esame.
Sono, invece, in parte infondate e in parte inammissibili le censure contenute negli altri due motivi di ricorso.
Con riguardo al primo ("Violazione di legge in rapporto all’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Eccesso di potere. Difetto di motivazione"), il Collegio non può, infatti, che condividere le osservazioni al riguardo svolte dall’Associazione resistente, atteso che i sopravvenuti motivi di interesse pubblico che, a norma dell’art. 21-quinquies citato, possono legittimare l’adozione di un provvedimento di revoca vanno necessariamente apprezzati in termini generali e non vanno confusi con l’interesse particolare di cui può essere portatore o esponente l’Associazione concedente, conseguendone anche solo per tale ragione l’infondatezza della violazione di legge dedotta.
Nel caso di specie, consta, peraltro, che la parziale revoca della concessione sia stata disposta nel rispetto delle norme che regolano l’esercizio del potere di autotutela, ora codificate dalla legge n. 241 del 1990, come novellata nel 2005, e nei limiti del potere attribuito, a causa dell’emergere di (prevalenti) profili di interesse pubblico (necessità di garantire una strada d’accesso all’area attrezzata per la sosta temporanea della popolazione nomade), di cui è stata data adeguata e congrua contezza al pt. 6 del verbale in data 26 luglio 2010 del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, trasmesso alla ricorrente unitamente all’atto impugnato, derivandone, all’evidenza, l’infondatezza del dedotto difetto di motivazione.
Né, del resto, possono trovare ingresso le censure afferenti alla mancata valutazione da parte dell’Associazione resistente della legittimità progettuale della realizzanda strada o del sito individuato per l’insediamento del campo nomadi, atteso che, all’evidenza, un siffatto sindacato sugli elaborati tecnici e/o sulle scelte di localizzazione del Comune di Novara e/o sulla procedura a tal fine seguita non compete al soggetto deputato a valutare unicamente la sussistenza di sopravvenienze legittimanti la modifica, anche in eventuale pregiudizio di terzi, degli atti di disposizione dei beni affidati alla sua cura.
Non apparendo, in ogni caso, riconducibili all’interesse personale della ricorrente le esigenze di tutela del canale Cavour, non possono che riproporsi al riguardo le considerazioni già in precedenza svolte e concludere per l’inammissibilità delle censure riconducibili all’eccesso di potere, sollevate con il motivo ora all’esame, per carenza d’interesse a ricorrere in capo alla ricorrente medesima.
È, infine, manifestamente infondato il vizio di "Violazione di legge in rapporto all’art. 14 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Difetto di motivazione", dedotto con il secondo motivo del ricorso introduttivo, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto e al testo di legge impropriamente riportato nel ricorso, la norma di cui viene lamentata la violazione non reca l’obbligo di indizione della conferenza di servizi, ma facoltizza unicamente la sua convocazione qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ("l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi").
Va da sé, inoltre, che la valutazione in ordine all’opportunità di ricorrere a tale strumento al fine di favorire la valutazione contestuale dei vari interessi pubblici non compete, ovviamente, all’Associazione resistente, conseguendone, quindi, anche per tale aspetto l’infondatezza della censura proposta contro il provvedimento di parziale revoca della concessione.
In definitiva, il ricorso introduttivo è in parte inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere in capo alla ricorrente e soggiace alla relativa declaratoria.
In parte è, invece, infondato e va rigettato.
Il ricorso per motivi aggiunti è in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 4 novembre 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, lo rigetta.
Dichiara, inoltre, in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2011.
Compensa tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 LUG. 2011.