Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata in quanto deve essere rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia;
– che infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, cui si è già uniformato anche questo T.A.R., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica (ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici) spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, poiché l’Amministrazione non vi esercita più poteri autoritativi, ma opera nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione (cfr., Cass., s.u., 16 gennaio 2007, n. 758; id. 10 maggio 2006, n. 10708; id. 23 febbraio 2001, n. 65; id. 2 giugno 1997, n. 4908; id. 3 novembre 1993, n. 10829; nello stesso senso C.d.S. V, 11 agosto 2010, n. 5617; id. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; T.A.R. Lazio, Roma, III, 10 giugno 2010, n. 17070; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 29 settembre 2010 , n. 7915);
– che va dunque declinata la giurisdizione ed indicato, ex art. 11 c.p.a.., competente il giudice ordinario a conoscere della presente controversia. In applicazione dell’art. 11 ora citato "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione , entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ; b) indica, ex art. 11 c.p.a., il giudice ordinario come fornito di giurisdizione sulla controversia.
Compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
Bruno Lelli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 AGO. 2011.