l’avviso è stato legittimamente notificato al domicilio eletto in ricorso, posto che è onere del difensore comunicare l’avvenuto mutamento di domicilio e che la Segreteria non è tenuta ad effettuare ricerche circa il nuovo domicilio, neppure se agevolmente rilevabile (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, nr. 5079; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2004, nr. 5556; Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2008, nr. 7394);
Rilevato che al ricorso non è allegato il decreto di cui si chiede l’ottemperanza con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, come richiesto dal comma 2 dell’art. 114 cod. proc. amm., e pertanto non v’è prova del presupposto dell’azione costituito appunto dal giudicato;
Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza, come meglio precisato in dispositivo;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese di causa, che liquida equitativamente in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 AGO. 2011