CHE, esaminando domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo proposta da M.F. e M.D. (in proprio e n.q. di eredi di M.M.) con riguardo ad un procedimento innanzi alla Corte dei Conti introdotto dal de cuius nel 1969 (deceduto nel 1983) e nel quale essi deducenti si erano costituiti come successori nel marzo 2000, pervenendo a sentenza di rigetto della domanda di pensione di guerra in data 22.9.2000, la Corte di Appello di Genova con decreto in data 17.6.2002 ebbe a rigettare la domanda;
CHE la Corte di Genova ha negato il diritto per il periodo nel quale parte era stato il de cuius sul rilievo che all’epoca tal diritto non era stato riconosciuto e, per il tempo durante il quale essi, come parti in proprio, potevano azionarlo, sull’assunto della durata di tal tempo ben inferiore allo standard di durata di quattro anni propria del processo esaminato;
CHE per la cassazione di tale decreto i M., in proprio e come eredi, hanno proposto ricorso il 17.10.2002 al quale non ha resistito l’intimato Presidente del Consiglio;
CHE nel ricorso si denunzia la violazione, commessa con il diniego della spettanza di alcun diritto jure suceessionis, sia della L. n. 89 del 2001 sia dell’ art. 6 p. 1 della CEDU;
CHE il Collegio, fissata udienza al 21.10.2004, in tal data ha disposto il rinvio a nuovo ruolo con riguardo alla imminente risoluzione da parte delle S.U. della controversa questione sottoposta dal ricorso;
CHE, all’esito, e su rimessione del Presidente, il requirente P.G. ha condiviso l’assunto del ricorso alla luce delle S.U. n. 28507/05 richiedendo ex art. 375 c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio con l’accoglimento per manifesta fondatezza;
CHE i ricorrenti hanno illustrato in memoria finale le loro ragioni.

OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei sensi e secondo i principi che appresso si vanno a formulare. Dopo la pronunzia resa da questa Corte a S.U. (sent. n. 28507/05) – ed in attesa della quale la trattazione del ricorso venne differita dalla fissata pubblica udienza e quindi rimessa alla Camera di consiglio su richiesta ex art. 375 c.p.c., del P.G. (per la sopravvenuta manifesta fondatezza) – la giurisprudenza della Sezione Prima si è indirizzata, nella continuità del principio posto dalle S.U., a precisare i limiti del diritto all’equa riparazione, jure proprio e jure successionis, dell’erede con riguardo a processo iniziato dal de cuius e proseguito dall’erede stesso. In particolare, dopo la affermazione (S.U. cit.) del diritto dell’erede a conseguire l’equo indennizzo maturato dal de cuius per la irragionevole durata del processo che lo vide parte anche ben prima della L. n. 89 del 2001, (ma ovviamente dopo la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Europea), la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito:
– che l’unico processo che ha visto la successione dalla parte originaria ad altra che, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., è nel processo subentrata, deve, ai fini della riparazione in discorso, ritenersi articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell’indennizzo ex lege e che spetta jure successionis all’erede che lo abbia richiesto, e l’altro che compete alla parte che è subentrata al cennato titolo (Cass. 23939.06 – 15746.06 – 15013.06);
– che per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento (in tal senso Cass. 26686/06, con statuizione in parte contraddetta dalla successiva Cass. 26931/06).
A tal ultimo proposito ritiene il Collegio di ribadire che la necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata è premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla L. n. 89 del 2001, nè potendo operare in difetto di tal costituzione lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, comma 2, della legge nè tampoco essendo esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo (S.U. 1338/04).
L’argomento della continuità della posizione processuale per il successore che si ritrae dall’art. 110 c.p.c., è infatti del tutto fuor di segno, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla legge del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali ed in base ad indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito.
Da tal precisazione discende che, se nessun rilievo può avere la protrazione o la formazione della durata irragionevole del processo senza la parte (quella originaria essendo deceduta e quella successiva non avendo nel processo ancora fatto ingresso) e se pertanto anche le attività che si siano svolte in difetto di interruzione, ed in quella fase di continuazione del rito regolata dall’art. 300 c.p.c., non costituiscono premessa per azionare il sistema indennitario a beneficio della parte processuale nondum nata, è solo dall’ingresso del successore nel processo che, nei suoi riguardi, può porsi il problema della riparazione.
Di converso la indiscutibile continuità del processo civile, assicurata dalla cennata norma che correla la interruzione alle specifiche dichiarazioni nel giudizio, comporta che la qualificazione ordinamentale negativa del processo – la sua durata irragionevole – che sia stata acquisita già nel segmento temporale nel quale parte era il de cuius, tale rimanga pur quando ci si accinga a valutare la posizione propria del successore il quale pertanto entrerà in un processo oggettivamente "irragionevole" e per il quale, pertanto, potrà porsi soltanto un problema di valutazione della misura dell’indennizzo da riconoscere.
Sulla base di tali osservazioni, accolto il ricorso e cassato l’impugnato decreto, nonchè preso atto dell’accertamento (in questa sede non contestato) della irragionevolezza della durata del processo innanzi alla Corte dei Conti oltre i quattro anni dal suo inizio, si formulano i principi ai quali il Giudice del rinvio dovrà nella specie attenersi, in particolare:
1. per il periodo corrente tra la introduzione della lite (1969) ed il decesso della parte originaria M.M. (1983) dovrà liquidarsi agli eredi e pro quota l’indennizzo spettante al de cuius per la durata eccedente i quattro anni, tenendo conto dei parametri indicati dalla Corte Europea dai quali sarà lecito discostarsi, in misura ragionevole, solo con adeguata e logica motivazione;
2. per il periodo corrente tra il decesso e la costituzione in giudizio "in prosecuzione" degli eredi (marzo 2000) nessun indennizzo spetterà alle parti non costituite;
3. per il periodo corrente tra detta costituzione e la definizione del giudizio (22.9.2000) spetterà agli odierni ricorrenti l’indennizzo che sarà valutato equo, prendendo a parametro gli importi indicati dalla Corte Europea ma ponendoli in relazione al patema d’animo che il Giudice del rinvio riterrà di riconnettere alla specifica condizione di chi subentra in un processo già segnato dalla durata irragionevole.
Alla Corte di rinvio competerà regolare anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008