LA CORTE
a scioglimento della riserva di cui all’odierna camera di consiglio, letti gli atti e documenti del procedimento;
– premesso che con ricorso presentato il 22.2.2007 i sigg. M. R. ed F. O., in qualità di eredi del padre F. S. R. (deceduto il (Omissis), hanno chiesto, ai sensi degli art.2 ss. l.89/2001, il risarcimento a titolo di equo indennizzo (nella misura indicativa di euro 46.500,00, oltre interessi e rivalutazione) del pregiudizio risentito dal loro genitore in dipendenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ex art.6 § 1 CEDU, a seguito dell’anomala durata del procedimento da lui promosso avanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del trattamento privilegiato pensionistico di guerra; procedimento promosso con ricorso del 24.4.1972 e definito soltanto dopo oltre trentatre anni, con sentenza n.409/05/G della sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti, emessa il 30.5.2005, con cui il F. M. R. ha visto accolta la sua domanda;
– rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dall’Avv.ra distr.le dello Stato, si è costituita nel procedimento, con memoria depositata all’udienza camerale del 18.4.07, eccependo in via gradata: 1) il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, spettando la stessa al Ministero dell’Economia e delle finanze, in seguito alla modifica della l.89/2001 ad opera della legge "finanziaria" per il 2007; 2) la tardività del ricorso, in quanto proposto ben oltre la scadenza del termine semestrale a tal fine previsto; 3) il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto estranei al procedimento svoltosi innanzi alla Corte dei conti; 4) in ogni caso, l’infondatezza della domanda;
– sentiti, nell’odierna udienza camerale, i procuratori delle parti;
– ritenuta fondata l’eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovendo osservarsi:
a) che, in base all’art.3, 3° comma, l.89/2001, nel testo novellato dall’art.1, comma 1224, l.27.12.2006 n.296 (c.d. legge finanziaria per l’anno 2007), in vigore dal 1° gennaio 2007, quando ci si duole del mancato rispetto del termine ragionevole di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei conti, la domanda di equa riparazione va proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze (e non più nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, come in precedenza);
b) che il ricorso in esame, essendo stato presentato successivamente al 1° gennaio 2007 (v. art.1, comma 1225, l.finanziaria per il 2007), avrebbe dovuto, dunque, essere proposto non già nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, bensì nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze;
c) che, come la Corte di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare anche in sede di applicazione della legge c.d. Pinto, "l’evocazione in giudizio di una p.a. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica l’inammissibilità della domanda, tenendo conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica (di diritto pubblico) delle amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità aciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza e che rispetto al suddetto errore non operano la preclusione e la sanatoria previste dall’art.4 l.n.260 del 1958; tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall’art.291 c.p.c., contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l’atto introduttivo e non già il caso in cui l’invalidità, dipendente da difetto di legittimazionesostanziale dell’amministrazione, investa la citazione a motivo della vocatio in ius, di soggetto diverso dal legittimo contraddittore" (v. Cass. 6917/2005, la quale, sulla base di tale principio, ha ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, la domanda di equa riparazione ex l. 89/2001 proposta nei confronti del Ministro della giustizia anziché – come nella specie avrebbe dovuto essere – del Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art.4 l. 260/1958; nonché, con riferimento ad altra fattispecie, Cass.3434/2006, dove si ribadisce che la norma dell’art.4, 1° comma, l.260/1958 non si riferisce all’ipotesi del difetto di legittimazione passiva, che sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, in base alla legge che regola il rapporto dedotto in causa, l’azione può essere esercitata, bensì alla differente ipotesi di erronea indicazione dell’organo convenuto in rappresentanza della amministrazione statale, che dà luogo a semplice irregolarità della citazione);
– ritenuto che le peculiarità del caso e la novità della questione trattata giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali;
 
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano:
– dichiara inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli art.2 ss. l.89/2001 da M. R. ed F. O. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
– dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 16 maggio 2007.
Il Presidente