LA CORTE
a scioglimento della riserva di cui all’odierna camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti del procedimento;
– premesso che con ricorso dep.20.12.2006 il sig. G. B. ha chiesto, ai sensi degli art.2 ss. l.89/2001, il risarcimento a titolo di equo indennizzo (nella misura di euro 28.000,00=) del pregiudizio non patrimoniale risentito in dipendenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ex art.6 ° 1 CEDU, a seguito dell’eccessiva durata di un procedimento da lui instaurato avanti alla Corte dei conti in data 18.6.1991, per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento di un periodo contributivo INPS. Il ricorrente ha esposto: di avere depositato in data 3.6.96 istanza di prosecuzione del procedimento, specificando di avere ancora interesse alla pronunzia; che la causa, chiamata per la prima volta alla pubblica udienza del 17.3.05, è stata decisa dalla Corte dei conti – sez. giurisdizionale Lombardia con sentenza n.225/05 depositata il 30.3.2005, con cui il ricorso è stato dichiarato estinto, in seguito alla rinunzia di esso G. B. alla prosecuzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo egli raggiunto – in data 1°.1.2002 – l’età pensionabile; che la durata del processo in discorso – circa 14 anni – deve ritenersi certamente eccedente quella ragionevole, con conseguente violazione dell’art.6, ° 1, CEDU, venendo in rilievo questioni di estrema semplicità e non comportanti alcuna particolare istruttoria; che il danno morale derivante all’interessato da tale violazione, la cui sussistenza deve presumersi (secondo la giurisprudenza della S.C.), può nella specie essere quantificato, tenuto conto dei parametri indicati dalla Corte di Strasburgo, in euro 2.000,00= per ogni anno di durata del processo, in considerazione degli interessi coinvolti e della natura pensionistica del giudizio;
– rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dall’Avv.ra distr.le dello Stato, si è costituita nel procedimento, con memoria depositata in occasione dell’odierna udienza, eccependo in via gradata: a) l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo, essendo stato depositato quando il termine di sei mesi di cui all’art.4 l.89/2001, decorrente dalla data in cui la sentenza della Corte dei Conti è divenuta definitiva (15.5.2006, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza), era ormai decorso; b) l’infondatezza nel merito delle avverse pretese, tenuto conto della necessità di valutare caso per caso la ragionevole durata del processo e dell’assenza di rilievi a carico dell’autorità giudicante, gravata da un numero sempre maggiore di ricorsi in materia pensionistica non per difetti di organizzazione, ma a causa del venir meno dei termini per ricorrere (in seguito alla sent.8/1976 della Corte costituzionale) e della struttura stessa del ricorso alla Corte dei conti; c) la totale assenza di giustificazione del richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, e comunque la eccessività della sua quantificazione, tenuto conto del fatto che nel dicembre 2004 il G. B. aveva presentato istanza di rinunzia al ricorso per avere ormai percepito la pensione dal 1°.1.2002, dei parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché della rilevanza, ex art.2 legge c.d.Pinto, del solo danno "riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole";
– ritenuta l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda, sollevata dalla Presidenza del Consiglio, giacché il termine semestrale di decadenza di cui all’art.4 l.89/2001, decorrente (come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente) dal passaggio in giudicato della sentenza de qua (mai notificata) deve intendersi assoggettato alla regola generale della sospensione nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre) di cui all’art.1 l.742/1969 (alla cui applicazione non sfugge il procedimento di equa riparazione ex l.89/2001: v. Cass.1094/2005), e conseguentemente nella specie scadente il 31.12.2006, in quanto assimilabile ai termini processuali: come la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito, sulla base di una interpretazione adeguatrice della norma richiamata, avvalorata anche dalla Corte costituzionale (v., tra le altre, Corte cost.268/93, in tema di locazioni urbane), infatti, la locuzione "termini processuali" di cui all’art.1 l.742/1969 va intesa in senso ampio, tale da non limitarne la portata nell’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, ma idonea, invece, a ricomprendere anche il (ristretto) termine entro il quale il processo deve essere introdotto, a pena di decadenza, allorquando la proposizione dell’azione giudiziale rappresenti l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso (sulle molteplici applicazioni di tale principio cfr., tra le altre: Cass.3351/1997, in tema di impugnazione di delibere societarie; Cass.8077/1994, che ha ritenuto assoggettato a sospensione feriale il termine semestrale previsto dall’art.79, 2° comma, l.392/78 per la proposizione dell’azione di ripetizione dei canoni extralegali da parte del conduttore di immobile urbano; Cass.4793/2005, in materia di pubblici appalti, con riferimento al termine per la declinatoria del giudizio arbitrale ex art.47 d.p.R.1063/1962 nella formulazione originaria);
– ritenuto fuor di dubbio nel caso in esame il superamento del termine di durata ragionevole del processo innanzi alla Corte dei conti, durato (nel solo primo grado) poco meno di quattordici anni, laddove, non risultando dagli atti alcun elemento da cui possa desumersi la complessità del caso, né il compimento di alcuna attività istruttoria, secondo i parametri della Corte di Strasburgo, alla cui giurisprudenza questa Corte è tenuta a conformarsi, va considerata ragionevole, per il primo grado di giudizio, una durata di circa tre anni. Né, d’altra parte, può rilevare che all’eccessivo protrarsi del procedimento in questione abbia contribuito anche l’accumulo di ricorsi in materia pensionistica determinato dalla struttura stessa del processo, dal momento che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di sottolineare proprio in un caso riguardante la Corte dei conti, "il diritto all’equa riparazione per eccessiva durata del processo prescinde dal fatto che ciò sia dipeso dal comportamento colposo di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi d’ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a rendere efficiente l’esercizio della funzione giurisdizionale o dalla tardiva introduzione di modifiche legislative idonee a rimuovere le disfunzioni degli uffici giudiziari" (v. Cass.8/2003);
– sottolineato in particolare, venendo in rilievo nella specie la durata di un processo innanzi al giudice contabile, che anche in tale ipotesi la lesione del diritto in discorso va riscontrata con riferimento al periodo di tempo decorso dalla instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione di istanze per la sua accelerazione, salva restando, peraltro, la possibilità di valutare – anche sotto tale profilo – il comportamento della parte al fine dell’apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio (cfr. in tal senso, con riferimento al procedimento innanzi al TAR, Cass.-sez.un.28507/2005 e, in precedenza, Cass.19801/2005 e Cass.23187/2004);
– osservato che, come puntualmente sottolineato anche dalla Corte di legittimità (v. Cass.20467/2005), atteso il chiaro disposto dell’art.2, 3° comma, l.89/2001, ai fini della determinazione dell’indennizzo previsto da tale normativa "il giudice deve tener conto del "danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1", circostanza questa che esclude la legittimità del ricorso ad altri e più ampi parametri"; e, d’altra parte, come la stessa Corte di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare, se è vero che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta – per specifico rinvio contenuto nell’art.2 l.89/2001, all’art.6 CEDU – al rispetto della Convenzione medesima, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (e dunque, per quanto possibile, deve conformarsi alle liquidazioni effettuate in casi similari dalla predetta corte europea), la precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche "… l’individuazione del periodo rilevante per la riparazione, essendo sul punto vincolante per il giudice nazionale il 3° comma lett.a) dell’art.2 l.n.89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole" (v. Cass.8568/2005);
– ritenuto condivisibile il principio – affermato, ormai ex multis, da Cass.-sez.un. 1338/2004 e 1339/2004 – secondo cui il danno non patrimoniale sofferto dalla parte per l’eccessiva durata del processo, pur non essendo insito nella violazione del termine ragionevole (ovvero in re ipsa), costituisce (a differenza del danno patrimoniale) una conseguenza della violazione stessa che si verifica normalmente, secondo l’id plerumque accidit, e quindi non necessita di alcun sostegno probatorio in relazione al singolo caso, ma deve ritenersi sussistente ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto;
– considerato che, alla luce dei parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (v., tra le altre, la sent.10.11.2004, Riccardi Pizzati c. Italia), il danno morale (o non patrimoniale) subito a causa della eccessiva durata di un procedimento può essere equitativamente liquidato, in linea di massima, in un importo compreso tra 1.000 e 1.500 Euro per anno, senza tuttavia che ciò impedisca di liquidarlo in misura maggiore, "se la posta in gioco è considerevole" ("per es., nelle cause concernenti il diritto del lavoro, lo stato e la capacità civile delle persone, le pensioni o i procedimenti particolarmente gravi relativi alla salute o alla vita degli individui"), o, viceversa, minore, tenuto conto "del numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento, del comportamento della parte ricorrente…, della posta in gioco (per es., se l’aspetto patrimoniale ha scarsa importanza per il ricorrente), e in funzione del livello di vita del paese…";
– ritenuto che nella specie, pur tenuto conto della natura pensionistica del procedimento de quo, il comportamento di sostanziale inerzia tenuto fino al giugno 1996 dall’attuale ricorrente, ovvero la mancata presentazione da parte sua fino a tale epoca di istanze dirette alla più sollecita trattazione del giudizio, in quanto sintomatico di un suo disinteresse per l’evolversi dell’iniziativa intrapresa, non può non incidere, in senso riduttivo, nell’apprezzamento del danno morale ("turbamenti, fastidi e delusioni provati…") effettivamente dal medesimo subito a causa dell’eccessivo protrarsi, almeno nei primi anni, del procedimento medesimo; e che, d’altra parte, il venir meno per il G. B., a far tempo dal 1°.1.2002, in seguito al raggiungimento dell’età pensionabile, del suo interesse ad una qualsiasi pronunzia del giudice adìto (tant’è che il giudizio è stato poi dichiarato estinto in seguito alla sua rinunzia alla prosecuzione giudizio), è tale da escludere del tutto, a partire da tale data, la persistenza del lamentato danno morale sofferto a causa dell’ulteriore protrarsi del processo;
– ritenuto che, sulla base di tali considerazioni, la somma spettante al ricorrente a titolo di equa riparazione, ex art.2 l.89/2001, può essere liquidata nella misura media di euro 500,00= per ogni anno di durata del processo eccedente quella ragionevole, escluso per quanto detto il periodo successivo al 1°.1.2002, e quindi nella misura complessiva di euro 3.750,00= (luglio 1994 – dicembre 2001 = sette anni e mezzo), in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla domanda;
– ritenuto che le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alla tariffa per i procedimenti in camera di consiglio e tenuto conto di quanto attribuito, devono seguire la soccombenza, ex art.91 cpc;

P.Q.M.
La Corte, accogliendo per quanto di ragione il ricorso di cui in epigrafe,
condanna
la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente G. B. della somma di euro 3.750,00=, oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in euro 401,00=, di cui euro 81,00= per diritti ed euro 320,00= per onorari.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge alle parti ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 febbraio 2007.
Il Presidente