1. M.M. ricorre per cassazione avverso il decreto in data 1 settembre 2004, con il quale la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, da lei proposta per l’asserita irragionevole durata della causa intrapresa nel 1984, dal coniuge, e, dopo la morte di questi, da lei riassunta per riconoscimento di trattamento pensionistico di guerra.
Causa, quest’ultima, conclusasi con sentenza (di rigetto) della Corte di Conti del 6 dicembre 1996, avverso la quale essa M. aveva fatto ricorso per revocazione (il 10 febbraio 1997), poi dichiarato, però, inammissibile dal medesimo Giudice contabile con decisione del 15 marzo 2004. L’amministrazione intimata non si è costituita.
2. In motivazione della sentenza qui impugnata, la Corte Romana:
a) esclusa, in premessa, l’unicità dei riferiti due giudizi (di cognizione e di revocazione) ha considerato decaduta la M. dalla facoltà di far valere l’eccessiva durata del primo, per tardiva proposizione della correlativa domanda ben oltre il termine semestrale perentorio di cui alla L. n. 89 cit., artt. 4 e 6;
b) ed ha, poi, escluso in relazione al secondo, che dalla pur eccessiva sua protrazione possa essere derivata alla M. alcuna situazione di sofferenza ed ansia riferibile in termini di danno non patrimoniale, in ragione della "presumibile consapevolezza in capo alla stessa della infondatezza delle domande o della loro inammissibilità".
3. Con i due mezzi dell’odierno ricorso la M., censura appunto le due riferite statuizioni, sostenendo – quanto alla prima – che il Collegio a quo abbia errato nel non riconoscere che il giudizio revocatorio costituiva una fase (impugnatoria) dello stesso precedente giudizio di cognizione; e contestando nel merito – quanto ala seconda – la prevedibilità dell’esito negativo della revocazione, presupposta da quei giudici.
4. La prima doglianza è manifestamente infondata in ragione della natura straordinaria del rimedio revocatorio che esclude il preteso "rapporto di unicità" tra il correlativo giudizio e quello precedente di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato.
Anche perchè non è ipotizzabile – per il profilo che più direttamente qui viene in rilievo – che il termine di decadenza L. n. 89 del 2001, sub art. 4 una volta inutilmente spirato (con il decorso del semestre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il processo a quo), possa riaprirsi, e a tempo indeterminato, per effetto di un eventuale successivo ricorso per revocazione.
5. Anche la residua seconda censura è insuscettibile di accoglimento.
In tema di equa riparazione del danno non patrimoniale, per sua natura presunto, correlato all’eccessiva e ingiustificata protrazione di un processo, questa Corte ha già avuto occasione, infatti, di puntualizzare che "l’ansia e la sofferenza per l’eccessivo prolungarsi della causa costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto …. restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio …" (cfr. sentenza n. 8716/06), restando così superata la presunzione di sussistenza del danno in questione.
La ricorrente – che non contesta l’esattezza in astratto di tale principio – sostiene che abbiano però errato i giudici di appello nell’applicarlo, con il ritenere, nella specie, a lei irriferibile una siffatta condizione di incertezza.
Ma sul punto – che si risolve in un apprezzamento di fatto – la Corte territoriale ha congruamente motivato, escludendo la novità e rilevanza dei due soli documenti sulla base dei quali era stata proposta l’impugnazione per revocazione (da ciò appunto desumendo la presumibile consapevolezza dell’esito negativo della stessa); e la diversa valutazione che della rilevanza dei predetti documenti propone ora la M. postula un riesame del merito non consentito, come tale, in questa sede di legittimità.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. Nulla per le spese in assenza di controparte costituita.
 
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006