– il giudizio di primo grado ha ad oggetto la procedura concorsuale finalizzata al conferimento di 45 posti di Dirigente nella Regione Calabria, bandito con decreto dirigenziale 18038 del 3 novembre 2004;
– l’odierno appellante, classificatosi tra i vincitori al 13° posto della graduatoria dell’area economicofinanziaria, ha impugnato in primo grado il provvedimento di esclusione unitamente all’atto finale di approvazione della graduatoria definitiva;
con la sentenza gravata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso ritenendo sussistente la causa di esclusione ravvisata dalla Pubblica Amministrazione in relazione al mancato possesso del requisito di cui all’art. 2, lettera e) punto 4 del bando;
Ritenuto che risulta condivisibile ed assorbente l’eccezione svolta dall’amministrazione resistente volta a dedurre l’inammissibilità del ricorso originario per omessoa notifica ad almeno un controinteressato;
Rilevato, infatti, che il ricorso di prime cure è stato notificato solo ai candidati classificati al primo ed al secondo posto, ossia ai dottori D. Ce. Fi. e Mi. Ro., ossia a soggetti che, essendo collocati in posizione poziore, non hanno ottenuto alcun vantaggio dal provvedimento di esclusione impugnato e che, pertanto, non subirebbero alcun pregiudizio dall’accoglimento del ricorso volto a contestare l’esclusione senza mettere in discussione con censure radicali la legittimità dell’ intera procedura;
Reputato, per converso, che il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei soggetti che, essendo graduati in posizione deteriore rispetto al ricorrente, subirebbero, in caso di accoglimento del ricorso medesimo, l’effetto lesivo derivante dalla retrocessione nella graduatoria o la perdita del risultato vittorioso conseguito;
Reputato, in definitiva, che merita condivisione l’orientamento ermeneutico a tenore del quale il ricorso deve essere considerato inammissibile alla stregua del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui, in materia di procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che, ove fondate, travolgerebbero l’intera graduatoria ovvero, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero solamente la modifica dell’ordine di graduatoria, a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore (Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2007, n. 3871);
Reputato che la mancata osservanza di tale onere con riferimento ad almeno uno dei controinteressati comporta l’inammissibilità del ricorso e che trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio in sede d’appello ai sensi dell’articolo 104 del codice del processo amministrativo;
Reputato, in definitiva, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
dichiara l’inammissibilità del ricorso di primo gado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 AGO. 2011