Rilevato che a margine del ricorso per Cassazione proposto avverso decreto in data 13 giugno 2003 della Corte di appello di Roma a firma dell’avv.to Luigi Marra, in dichiarata rappresentanza dei R. F. ed altri, non v’è procura riferibile a detta impugnazione, ma mandato difensivo, dei F. relativo ad un "giudizio innanzi al TAR Campania" esteso alla eventuale fase di Appello innanzi al Consiglio di Stato;
Considerato che la riferita procura non è dunque solo carente di puntuali riferimenti al presente ricorso per Cassazione e al decreto con esso impugnando – che possano ritenersi surrogabili dalla contiguità fisica della procura stessa al ricorso ai fini dell’assolvimento del requisito indispensabile della sua "specificità – ma è espressamente ed univocamente, invece, riferita ad altro processo da instaurarsi addirittura in sede diversa da quella ordinaria, per cui in concreto non risulta il conferimento di mandato al difensore per la proposizione della odierna impugnazione;
che ciò comporta l’inammissibilità, quindi, del ricorso in esame per difetto, appunto, di procura;
che l’esito negativo della questione pregiudiziale, sulla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, in base alla quale viene cosi definito questo giudizio, vede come unico soccombente lo stesso difensore – e non anche la parte da lui nominata essendo l’atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello lue postulano da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti – come in questo caso – effetto alcuno (cfr. Cass. nn. 1780/1994, 4462/1995; 5955/1996; 9561/1997; 1115 e 6521/2003 e, da ultimo, Sez. Un., in causa La Capra vs Impresa De Filippo, decisa all’udienza del 6 aprile 2006);
che le spese, come in dispositivo liquidate, seguono dunque la soccombenza nel senso così precisato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv.to Luigi Marra alla rifusione delle spese di questo giudizio di Cassazione, in favore del Ministero della Giustizia, che si liquidano in Euro 600,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006 Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006