Premesso che con il presente gravame la ricorrente agisce per l’esecuzione dell’epigrafato decreto della Corte di Appello di Firenze, divenuto definitivo, che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo;
Considerato che:
– il decreto è rimasto inottemperato;
– l’art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze a disporre il pagamento degli indennizzi;
Ritenuto pertanto di dichiarare, in accoglimento del ricorso, l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di disporre il pagamento della somma dovuta in ottemperanza alla decisione sopraindicata entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, e di stabilire che in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei trenta giorni successivi in veste di commissario ad acta, il Prefetto di Firenze o un funzionario da lui delegato anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, ai sensi del quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali, come da dispositivo;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– dichiara l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alla decisione oggetto del presente giudizio;
– nomina il Prefetto di Firenze o un funzionario da lui delegato affinché, nel caso di inutile scadenza del termine assegnato al Ministero, provveda entro trenta giorni successivi in via sostitutiva quale commissario ad acta, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione dell’attività svolta;
– condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di causa che si liquidano a favore della ricorrente in 1.000,00 (mille/00) oltre CPA e IVA, e con riserva di liquidazione delle eventuali ulteriori spese in relazione all’incarico conferito al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MAR. 2011.