Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato nelle date 12-13 novembre 2008 e depositato il successivo 13 dicembre, la ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento prot. n. 3783\3 dell’undici settembre 2008 a firma del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, recante la decurtazione di trenta punti del punteggio già assegnato alla ricorrente – docente abilitata all’insegnamento nell’anno 2006 – nella graduatoria ad esaurimento redatta dall’Ufficio citato, III fascia, classe di concorso A245 (scuole medie), anno scolastico 2008\2009, per mancato riconoscimento del bonus relativo per l’idoneità conseguita presso la SICSI.
I 30 punti relativi a tale bonus venivano invece computati dall’Amministrazione nell’ambito del punteggio assegnato alla ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso A246 (scuole secondarie di secondo grado).
Premesso che il decreto interministeriale n. 268\2001 e l’art. 4 della L. 341\1990 consentirebbero l’insegnamento in tutti gli ordini di scuole ai docenti che conseguono l’abilitazione per ambiti disciplinari comuni, e che l’Amministrazione ha negato alla docente il diritto potestativo di scelta tra scuola media e scuola superiore, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3, comma II, del DDG MIUR del 16.3.2007 e della tabella allegata alla L. 143\2004, dei DD.MM. nn. 27\2007 e 354\1998, della L. 241\1990, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione dell’affidamento, perdita di chances occupazionali.
L’interessata, inoltre, ha proposto domanda di risarcimento dei danni ed istanza cautelare.
Quest’ultima è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato con ordinanza n. 228\2009.
Tuttavia l’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, dopo avere effettuato il riesame disposto dal Tribunale, ha confermato il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
La ricorrente ha allora proposto ricorso per motivi aggiunti con cui ha dedotto sussistere, nei confronti a carico della nota di riconferma del punteggio precedentemente conseguito, i vizi di illegittimità derivata dal precedente provvedimento, violazione ed elusione del giudicato cautelare ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento, ed ha, inoltre, ribadito i motivi d’impugnazione già proposti nel ricorso principale, reiterando, altresì, la domanda cautelare.
Ha richiesto, quindi, oltre all’annullamento degli atti gravati, una pronuncia declaratoria del diritto alla ricorrente all’attribuzione del maggior punteggio bonus conseguito per l’effetto dell’abilitazione presso la SSIS per le classi di concorso A245 e A246;
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 50\2010, in quanto il ricorso non appariva "suscettibile di favorevole considerazione in ragione dei profili di inammissibilità per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato, non potendo assumere tale veste la parte concretamente evocata in giudizio a tal fine in quanto titolare di un punteggio comunque inferiore a quello conseguito e rivendicato dall’attuale ricorrente e come tale non idoneo a subire alcuna effettiva lesione per effetto dell’eventuale accoglimento del ricorso stesso".
La docente evocata in giudizio dalla ricorrente, professoressa L. Cimino, si è comunque costituita in giudizio con memoria, nella quale ha dedotto la propria sostanziale estraneità alla lite, essendosi collocata al posto n. 634 nella graduatoria relativa alla classe di concorso A245.
Si è costituita in resistenza anche l’Amministrazione intimata, che, con memoria, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza dell’impugnazione.
In occasione della pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO
1) Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, nella parte volta all’annullamento degli atti gravati, risultano inammissibili.
Essi, infatti, non sono stati notificati ad alcuno dei candidati che, in astratto, potrebbero risentire pregiudizio dall’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si tratta, evidentemente, dei docenti che, nella graduatoria relativa alla classe di concorso A245, hanno conseguito un punteggio maggiore della ricorrente e che verrebbero scavalcati dalla stessa nel caso in cui ad essa fossero attribuiti trenta punti in più in tale graduatoria, previa sottrazione dal punteggio conseguito dalla ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso A246.
Tra costoro non figura la professoressa L. Cimino, unica docente in graduatoria A245 cui l’impugnazione è stata notificata nei termini di legge, la quale occupa la posizione n. 634, mentre è incontestato che la ricorrente, pur priva dei trenta punti ambiti, occupa la posizione n. 220.
Ciò premesso, è bene evidenziare che, con sentenze 4 dicembre 2009 n. 7619 e 2 aprile 2010 n. 1892, il Consiglio di Stato ha affermato che le procedure di reclutamento degli insegnati devono essere equiparate a vere e proprie procedure concorsuali, "essendo l’ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione", osservando che "le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono identificabili come fasi di una procedura selettiva finalizzata all’instaurarsi del rapporto".
Del fatto che l’istituzione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, costituisca una vera e propria procedura di tipo concorsuale si ha – a parere del Collegio – indiretta conferma da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41\2011 depositata in cancelleria il 9 febbraio 2011, per cui "… la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.
Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico".
Tale aggiornamento, secondo la Corte, deve essere condotto esclusivamente sulla base del principio del merito.
Discende da tale inquadramento giuridico delle procedure di reclutamento dei docenti, qualificate come vere e proprie procedure selettive da cui scaturiscono posizioni di interesse legittimo, che esse ricadano nella generale giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo; con la ulteriore conseguenza della necessaria notificazione della relativa impugnazione, nei termini decadenziali di legge, ad almeno uno dei soggetti controinteressati.
E l’annullamento, anche parziale, dei criteri sulla cui base è stata compilata la graduatoria determina l’annullamento o la modifica della stessa e i controinteressati sono ben individuati o individuabili (Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009 , n. 348).
Nel caso delle graduatorie ad esaurimento, poi, i docenti concretamente interessati alla reiezione dell’impugnazione del collega che ambisca ad un punteggio maggiore di quello assegnatogli dall’Amministrazione sono facilmente individuabili, perché nominativamente indicati nelle graduatorie stesse.
Al riguardo prive di pregio si rivelano le argomentazioni di parte ricorrente, contenute nelle sue memorie difensive, con cui si deduce, in relazione all’ammissibilità dei gravami, risulterebbe oggetto di impugnativa anche il D.D.G. del Ministero della P.I. del 16.3.2007, ovverosia un atto di carattere generale e valido su tutto il territorio nazionale, la cui caducazione avrebbe comportato il venir meno della validità di tutta la procedura concorsuale e, nello specifico, delle graduatorie.
Da ciò parte ricorrente deduce la natura di controinteressata della Prof.ssa C. che, ancorché classificatasi in posizione successiva alla ricorrente, avrebbe comunque interesse alla mantenimento delle graduatorie.
Priva di pregio risulta, inoltre, la deduzione che, in considerazione del contenuto generale dell’atto gravato, non era configurabile alcun controinteressato.
Osserva il Collegio che, innanzitutto, il D.D.G. del Ministero della P.I. del 16.3.2007 è stato impugnato in via meramente subordinata ed in parte qua per l’ipotesi in cui esso venga interpretato nel senso di impedire il diritto di scelta della classe di concorso su cui beneficiare del bonus di 30 punti.
Pertanto la domanda, da un lato, non è volta ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura concorsuale e delle graduatorie, ma solo a contestare la mancata possibilità di espletare la supposta facoltà di scelta.
Al tempo stesso l’eventuale annullamento del D.D.G. del Ministero della P.I. del 16.3.2007 non avrebbe effetto caducante automatico sulle graduatorie, bensì effetto solo viziante in parte qua, per quanto riguarda la sola mancata facoltà di scelta (nel senso che la graduatoria stessa andrebbe riformulata alla luce dell’esercizio della facoltà di scelta).
Rispetto a tale vicenda di riformulazione la Prof..ssa Cimino risulterebbe comunque estranea, né parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’intera graduatoria.
In ogni caso anche a voler considerare la Prof.ssa Cimino controinteressata rispetto alla domanda di annullamento del D.D.G. del Ministero della P.I. del 16.3.2007 o addirittura a postulare la non necessità di notifica ad alcun controinteressato, in virtù della natura di atto generale del D.D.G. suindicato, sarebbe in ogni caso ravvisabile il difetto di interesse a ricorrere del ricorrente in ordine a tale impugnativa, perché non sono stati correttamente impugnati gli atti susseguenti della procedura concorsuale ed, in particolare, le risultanti graduatorie.
Senza dubbio, infatti, l’impugnativa delle graduatorie per mancata attribuzione di punteggi dovuti necessità della notifica ad almeno un controinteressato, da individuare in uno dei soggetti che verrebbe scavalcato dall’attribuzione del punteggio ingiustamente non concesso.
L’impugnativa dell’atto generale non esonera quindi il ricorrente dall’impugnativa degli specifici atti susseguenti, non ricorrendo nel caso di specie un effetto caducante automatico.
Né, al tempo stesso, l’eventuale ammissibilità della domanda di impugnativa dell’atto generale renderebbe ammissibile il gravame avverso la graduatoria soggetto all’onere della notifica ad almeno un controinteressato.
In considerazione della circostanza che parte ricorrente non ha perfezionato tale notifica nei confronti di alcun reale controinteressato all’impugnativa delle graduatorie, parte ricorrente non ha alcun interesse a ricorrere avverso il suddetto D.D.G..
Del pari infondate sono le argomentazioni, contenute nelle memorie della ricorrente, volte a dedurre che la Prof. Cimino sarebbe controinteressata in quanto collocata in posizione potiore rispetto alla ricorrente nella graduatoria A 246, atteso che neanche rispetto a questa graduatoria la Prof.ssa Cimino sarebbe qualificabile quale controinteressata avente un interesse eguale e contrario a quello delle ricorrente, in quanto, proprio perché collocata in posizione potiore rispetto alla ricorrente, alcun pregiudizio subirebbe dall’accoglimento del ricorso con il quale, chiedendosi lo spostamento dei trenta punti dalla graduatoria A 246 a quella A 245, la ricorrente conseguirebbe un ulteriore spostamento verso il basso della propria posizione, senza in alcun modo pregiudicare la Prof.ssa Cimino.
Non vi è spazio, infine, per ritenere la circostanza della mancata notifica ad uno dei controinteressati rientrante nell’ambito dell’errore scusabile.
Infatti costituiscono principi consolidatissimi in giurisprudenza, per quanto riguarda i giudizi di impugnativa delle procedure concorsuali ed, in particolare, delle graduatorie, la necessità di notifica ad almeno controinteressato e, laddove si deducano censure che se fondate determinerebbero la modifica delle stesse, l’individuazione dei controinteressati nei soggetti che conseguirebbero una posizione deteriore in caso di accoglimento del ricorso (Consiglio Stato , sez. VI, 12 gennaio 2009 , n. 43; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 20 luglio 2007 , n. 6873; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 11 giugno 2009 , n. 3210; Consiglio Stato , sez. VI, 16 settembre 2008 , n. 4347).
2) Per quanto riguarda la domanda di declaratoria, formulata nel ricorso per motivi aggiunti, del diritto all’attribuzione del maggior punteggio (bonus) conseguito per l’effetto dell’abilitazione presso la SSIS per le classi di concorso A245 e A246, la stessa non risulta ammissibile vertendosi, per quanto indicato nel punto che precede, in materia di interessi legittimi con la conseguente inesistenza della posizione di diritto soggettivo di cui è stata richiesta la declaratoria e, dal punto di vista processuale, per l’inammissibilità di una domanda di accertamento in materia di interessi legittimi.
3) Quanto alla domanda risarcitoria, la mancata notifica al controinteressato è causa di inammissibilità del ricorso per quanto riguarda la richiesta di annullamento degli atti pregiudizievoli ma non opera nei confronti della domanda di risarcimento danni, stante il superamento della pregiudiziale amministrativa ora sancito dal codice della giustizia amministrativa – approvato con D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 – che ammette, all’art. 30, l’azione risarcitoria in termini (sebbene anch’essi decadenziali) diversi e più lunghi (120 gg.) rispetto a quelli previsti per l’annullamento dell’atto lesivo.
La domanda di risarcimento dei danni contenuta nel ricorso introduttivo non è, quindi, pregiudicata dalla declaratoria d’inammissibilità della parte demolitoria dell’impugnazione e va pertanto scrutinata (TAR Lazio, sezione III, 5 gennaio 2011 n. 41).
La suddetta domanda risulta infondata.
Essa, invero, risulta formulata in modo del tutto generico, specie con riferimento alla mancata concreta individuazione dei danni che la ricorrente avrebbe effettivamente patito in ragione della sua applicazione alle scuole secondarie di secondo grado invece che a quelle secondarie di primo grado; di conseguenza, la domanda medesima si palesa, a maggior ragione, del tutto sfornita di prova.
4) In conclusione le domande di annullamento formulate nel ricorso principale ed in quello per motivi aggiunti sono inammissibili, inammissibile risulta, altresì, la domanda di declaratoria del diritto all’attribuzione del maggior punteggio formulata nel ricorso per motivi aggiunti, mentre è infondata la domanda risarcitoria contenuto nel ricorso principale.
In considerazione della peculiarità della vicenda, della materia in cui si iscrive la controversia (quella del lavoro precario nella scuola), nonché delle ragioni in gran parte procedurali sottostanti la decisione, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge, per quanto detto in motivazione, il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 MAR. 2011.