Con il ricorso in esame il ricorrente – proprietario del fabbricato sito in Peschici alla Strada Provinciale della Marina (catastalmente identificato al fg 2 p.lle 113 – 1191) confinante con quello di proprietà della controinteressata M. I. – impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente espone di aver sollecitato i dovuti accertamenti dell’Amministrazione Comunale in relazione alla costruzione, da parte del dante causa dell’odierna controinteressata, di una soletta balcone (lunga m. 3 e larga m. 0.90).
Con ordinanza n. 121 del 9.9.05, il Comune di Peschici ha ingiunto la demolizione delle predette opere alla controinteressata che, per converso, con istanza del 18.2.08, ha chiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01.
Con l’impugnato provvedimento il Comune di Peschici ha rilasciato il predetto titolo (n. 127 del 21.10.09) relativo alla soletta-balcone per cui è causa.
Con nota prot. n. 1573 del 10.11.09 il Direttore del II Settore del Comune di Peschici ha comunicato al ricorrente l’intervenuto rilascio del predetto permesso.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/01; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
2) violazione degli artt. 93 e 94 D.P.R. 380/01; carenza della documentazione prescritta dalla normativa antisismica;
3) violazione della norme sulle distanze legali da parte della controinteressata; violazione del Regolamento Edilizio del Comune di Peschici;
4) violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/90.
Si è costituita in giudizio la sola controinteressata M. I., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 115/2010 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata va respinta e disattesa in quanto infondata.
Ed invero, detta eccezione è costruita sul presupposto dell’individuazione quale dies a quo dell’impugnativa giurisdizionale nella data del 28.10.2009, giorno in cui il difensore della ricorrente ha richiesto il rinvio della Camera di Consiglio proprio in conseguenza dell’intervenuto deposito in atti del provvedimento in questa sede impugnato, e ciò nell’ambito di un giudizio (1648/08) proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione.
Deve rilevarsi in contrario che – come è pacifico orientamento giurisprudenziale – la conoscenza dell’atto da parte del procuratore (non munito di procura speciale) non integra prova di piena conoscenza dell’atto per la parte rappresenta ai fini del decorso del termine decadenziale per l’impugnazione.
Pertanto, in difetto di prova della piena conoscenza dell’atto impugnato da parte del ricorrente, il dies a quo deve individuarsi nella data del 21.1.2010, in cui l’impugnato provvedimento è stato comunicato e trasmesso al ricorrente, con conseguente tempestività del ricorso.
Quanto al merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Deve infatti rilevarsi che l’impugnato provvedimento di sanatoria risulta illegittimo in quanto la realizzazione una soletta-balcone esula dall’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, previsti dall’art. 3.3 delle N.T.A. annesse al P.d.F. vigente, nonché soprattutto in considerazione del fatto che l’opera abusiva in questione non è stata supportata dagli adempimenti prescritti per le zone sismiche dagli artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001.
Risulta altresì documentato in atti che il certificato di idoneità statica sarebbe stato prodotto dalla controinteressata al Comune solo in data 21.1.2010, dopo che il permesso di costruire in sanatoria era stato già rilasciato (21.10.09).
Sta di fatto comunque che nell’impugnato provvedimento non si fa menzione alcuna dell’intervenuto deposito degli atti presso l’ufficio dell’ex Genio Civile, né alcun riferimento alle previsioni della normativa antisismica.
Ricorre pertanto certamente la violazione degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, atteso che – ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria è necessario sussista anche la compatibilità urbanistica dell’opera con riferimento alla normativa vigente al tempo del rilascio del titolo.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ricorrono tuttavia giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra parti le spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione del Comune di Peschici, responsabile del rilascio del titolo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 MAR. 2011.