Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1)Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento di fatti e difetto di motivazione. Violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 8 e 25 u.c. della l. 47/85. Contesta parte ricorrente che la variazione di destinazione d’uso costituisca, rispetto a quanto licenziato, variazione essenziale idonea a giustificare l’atto impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso ed evidenziandone la connessione con altro avverso il provvedimento presupposto di diniego di concessione in sanatoria.

DIRITTO
Come evidenziato dall’amministrazione resistente la vertenza, avente ad oggetto un ordine di demolizione, è inscindibilmente connessa a quella avente ad oggetto il presupposto atto di diniego di concessione per la conservazione delle medesime opere.
La presupposta impugnativa è stata dichiarata inammissibile con sentenza di questo TAR sez. I n. 1365/2009. Conseguentemente il diniego di sanatoria si è consolidato.
La presente impugnativa si appunta avverso il successivo ed ormai dovuto ordine di demolizione; le ragioni di impugnazione dedotte non colpiscono in quanto tale l’ordine di demolizione ma ripropongono le identiche ragioni di contestazione della mancata concessione in sanatoria, ragioni che solo avverso quest’ultimo atto avrebbero potuto essere favorevolmente valutate.
La domanda non può quindi trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in 1000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 MAR. 2011.