Si rende opportuno premettere che con ricorso R.G. n. 239/2009 il Generale di Brigata dei Carabinieri L. F., all’epoca Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige con sede a Bolzano, impugnava il provvedimento prot. 3821 dd. 14.8.2009 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva disposto il trasferimento del medesimo a Roma per assumere l’incarico di Vice Comandante della Divisione Unità Specializzate.
Con sentenza dd. 29.11.2010, n. 322 questo Tribunale, preso atto che con determinazione dd. 22.10.2009 prot. 3821/14-15-24 l’Amministrazione stessa aveva provveduto ad annullare in via di autotutela il provvedimento oggetto di impugnazione giurisdizionale, dichiarava il ricorso R.G. n. 239/2009 improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Con il presente ricorso e con i ricorsi per motivi aggiunti di cui in epigrafe, il Gen. B. F., nell’impugnare i provvedimenti emanati dall’Amministrazione successivamente all’annullamento in autotutela del provvedimento di trasferimento dd. 14.8.2009, deduce i seguenti motivi di gravame:
A) con il ricorso introduttivo
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 33 della L. 06.12.1971 n. 1034 per elusione delle statuizioni di cui all’ordinanza n. 157/09 dd. 06.10.2009 del TRGA di Bolzano; violazione di legge ed eccesso di potere per assenza di una fonte normativa; eccesso di potere per sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; violazione di legge ed eccesso di potere per assenza di una fonte normativa; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto collocamento "a disposizione"; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto collocamento "a disposizione"; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per sviamento; illogicità ed irrazionalità;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto trasferimento, anche in termini di proporzionalità; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
5) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; illogicità ed irrazionalità; eccesso di potere per disparità di trattamento e per difetto di motivazione;
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691. Contrasto con la normativa comunitaria in materia di esercizio delle libertà sindacali. Eccezione di incostituzionalità dell’art. 13, comma 2 e 7 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691 in relazione agli artt. 2, 3, 39 e 52 Cost.
B) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19.1.2010
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 33 della L. 06.12.1971 n. 1034 per elusione delle statuizioni di cui all’ordinanza n. 157/09 dd. 06.10.2009 del TRGA di Bolzano; violazione di legge ed eccesso di potere per assenza di una fonte normativa; eccesso di potere per sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; violazione di legge ed eccesso di potere per assenza di una fonte normativa; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto collocamento "a disposizione"; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto collocamento "a disposizione"; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per sviamento; illogicità ed irrazionalità;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto trasferimento, anche in termini di proporzionalità; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
5) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; illogicità ed irrazionalità; eccesso di potere per disparità di trattamento e per difetto di motivazione;
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691. Contrasto con la normativa comunitaria in materia di esercizio delle libertà sindacali. Eccezione di incostituzionalità dell’art. 13, comma 2 e 7 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691 in relazione agli artt. 2, 3, 39 e 52 Cost.
C) con il ricorso per motivi aggiunti depositati l’8.2.2010
7) Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. stante la violazione del divieto di partecipazione alla seduta del 17.12.2009 dei membri del COIR versanti in una situazione di incompatibilità e la conseguente violazione dell’obbligo di astensione e di partecipazione alla relativa votazione; violazione dell’art. 97 Cost.;
8) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per difetto istruttorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.M. 09.10.1985 e s.m.;
D) con il ricorso per motivi aggiunti depositati il 12.3.2010
1) Invalidità derivata ed autonoma del 1° motivo del ricorso dd. 25.10.2009 (iscritto sub. n. 263/09 R.G.) e del 1° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 19.01.2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 33 della L. 06.12.1971 n. 1034 per elusione delle statuizioni di cui all’ordinanza n. 157/09 dd. 06.10.2009 del TRGA di Bolzano; violazione di legge ed eccesso di potere per assenza di una fonte normativa; eccesso di potere per sviamento;
2) Invalidità derivata ed autonoma del 2° motivo del ricorso dd. 25.10.2009 (iscritto sub. n. 263/09 R.G.) e del 2° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 19.01.2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; violazione di legge ed eccesso di potere per assenza di una fonte normativa; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto collocamento "a disposizione"; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità;
3) Invalidità derivata ed autonoma del 3° motivo del ricorso dd. 25.10.2009 (iscritto sub. n. 263/09 R.G.) e del 3° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 19.01.2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto collocamento "a disposizione"; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per sviamento; illogicità ed irrazionalità;
4) Invalidità derivata ed autonoma del 4° motivo del ricorso dd. 25.10.2009 (iscritto sub. n. 263/09 R.G.) e del 4° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 19.01.2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382 e dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità; eccesso di potere per assenza di un interesse pubblico; eccesso di potere per difetto di legittime ragioni sottese al disposto trasferimento, anche in termini di proporzionalità; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
5) Invalidità derivata ed autonoma del 5° motivo del ricorso dd. 25.10.2009 (iscritto sub. n. 263/09 R.G.) e del 5° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 19.01.2010 per eccesso di potere per sviamento della causa tipica; illogicità ed irrazionalità; eccesso di potere per disparità di trattamento e per difetto di motivazione;
6) Invalidità derivata ed autonoma del 6° motivo del ricorso dd. 25.10.2009 (iscritto sub. n. 263/09 R.G.) e del 6° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 19.01.2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. 11.07.1978 n. 382; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691. Contrasto con la normativa comunitaria in materia di esercizio delle libertà sindacali. Eccezione di incostituzionalità dell’art. 13, comma 2 e 7 del D.P.R. 04.11.1979 n. 691 in relazione agli artt. 2, 3, 39 e 52 Cost.;
7) Invalidità derivata ed autonoma del 7° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 08.02.2010 per eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A. stante la violazione del divieto di partecipazione alla seduta del 17.12.2009 dei membri del COIR versanti in una situazione di incompatibilità e la conseguente violazione dell’obbligo di astensione e di partecipazione alla relativa votazione; violazione dell’art. 97 Cost.;
8) Invalidità derivata ed autonoma dell’8° motivo del ricorso per motivi aggiunti dd. 08.02.2010 per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per difetto istruttorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.M. 09.10.1985 e s.m.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Interregionale Carabinieri "V. Veneto", che, con memoria difensiva dd. 4.2.2010 ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.1.2010, e, con successiva memoria difensiva dd. 5.10.2010, ha chiesto a questo Tribunale di "rilevare e dichiarare la propria incompetenza territoriale" in riferimento all’impugnazione, mediante il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12.3.2010, della determinazione dd. 16.2.2010 del Comando Interregionale Carabinieri "V. Veneto".
Alla pubblica udienza del 27.10.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Risulta anzitutto priva di pregio la questione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione in riferimento all’impugnazione, mediante il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12.3.2010, della determinazione dd. 16.2.2010 del Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" (provvedimento n. 6 in epigrafe).
Infatti, seppur vero che, in base alle previsioni del codice del processo amministrativo entrato in vigore il 16 settembre 2010 (d.lgs. n. 104/2010) la competenza territoriale è divenuta inderogabile ed il difetto di competenza è ora rilevabile anche d’ufficio (artt. 13, 15 e 16 cod. proc. amm.), va tuttavia osservato che, nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.3.2010 vigeva ancora la precedente normativa in base alla quale la competenza territoriale era derogabile e la questione dell’incompetenza territoriale, non rilevabile d’ufficio, andava proposta dalla parte resistente o da qualsiasi interveniente nel giudizio mediante apposita istanza di regolamento di competenza entro il termine decadenziale di venti giorni dalla data di costituzione in giudizio, ovvero, entro venti giorni dal deposito degli atti dei quali la parte proponente l’istanza in argomento non avesse precedentemente avuto conoscenza (art. 31 della legge 6.12.1971, n. 1034).
Nel caso di specie, i suddetti termini decadenziali risultano essere abbondantemente decorsi, atteso che il ricorso per motivi aggiunti in questione è stato depositato in data 12.3.2010.
Conseguentemente, la competenza di questo Tribunale si è ormai consolidata.
Invero, in caso di successione di leggi processuali, ove manchino espresse disposizioni in senso contrario, si applica il principio "tempus regit actum", in base al quale la competenza va regolata secondo le norme vigenti al momento del compimento dei singoli atti processuali: "…come tutte le norme processuali, è di immediata applicazione ma non ha efficacia retroattiva, per cui, in assenza di contrarie disposizioni espresse, la validità degli atti processuali soggiace alla regola del principio tempus regit actum e, in caso di successione di norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro compimento e non a quella posteriormente sopravvenuta" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 24 ottobre 2001, n. 1; nello stesso senso, Cassazione civile, Sez. Lav, 1° aprile 1996, n. 2973; 4 novembre 1996, n. 9544 e Sez. III, 12 maggio 2000, n. 6099; TRGA Bolzano 2 novembre 2010, n. 295; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22276).
Per questi motivi il Collegio ritiene di non poter sollevare d’ufficio l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, il quale, nella fattispecie, rimane competente anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice.
Si può pertanto procedere all’esame di merito del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, che risultano infondati.
In base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato risulta pacifico che i provvedimenti di trasferimento d’autorità disposti dall’Amministrazione militare rientrano nel genus degli ordini, trattandosi di provvedimenti che – come desumibile dagli artt. 4, comma 4 e 12, comma 1 della legge 11.7.1978, n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare" e dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, 23 e 25 del D.P.R. 18.7.1986, n. 545 "Approvazione del regolamento di disciplina militare" – attengono ad una mera modalità di svolgimento del servizio sul territorio e sono assunti dalla competente autorità gerarchica in ragione delle esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze Armate (cfr. Cons. Stato, ex multis, Sez. IV, 24.4.2009, n. 2641; 24.4.2009, n. 2643; 20.3.2001, n. 1677; 08.5.2000, n. 2641).
Trattandosi di precetti imperativi tipici della disciplina militare, emanati in virtù della superiore esigenza di immediato rispetto dell’ordine e della sua pronta esecuzione che caratterizzano l’intero sistema della disciplina militare, i provvedimenti in argomento non necessitano di una specifica motivazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 24.4.2009, n. 2641; 10.7.2007, n. 3899; 8.4.2004, n. 1990; 2.12.2003, n. 2003; 3.12.2002, n. 5303; Sez. I, 19.1.2005, n. 45).
Inoltre, in base alla giurisprudenza, va osservato che, per un verso, l’Amministrazione militare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, non è tenuta né ad operare alcuna considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici, né a menzionare i criteri in base ai quali individua la sede di servizio ritenuta più opportuna per l’espletamento del servizio d’Istituto, e che, per l’altro, non è ravvisabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del personale militare alla sede di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15.6.2004, n. 3926; Sez. VI, 23.10.1999, n. 1551).
Un tanto premesso in riferimento ai principi generali affermati dalla giurisprudenza in materia di trasferimenti d’autorità dei militari, si pone, con il presente ricorso, la peculiare questione del trasferimento del militare membro di un organo di rappresentanza militare.
Il ricorrente, Generale di Brigata dei Carabinieri, in seguito alle elezioni svoltesi in data 6.6.2010, è stato eletto componente del COIR (Consiglio Intermedio di Rappresentanza) "Vittorio Veneto" per il mandato 2006 – 2010, ed ha assunto, in qualità di militare più elevato in grado, la carica di Presidente dello stesso COIR ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 691/1979.
Con provvedimento dd. 22.10.2009 del Comando Generale dei Carabinieri, il medesimo è stato dapprima posto "a disposizione" per incarichi speciali, con sede a Bolzano, del Comandante Interregionale dei Carabinieri "Vittorio Veneto" e, successivamente, con provvedimento dd. 9.11.2009, è stato quindi trasferito a Roma, quale vicecomandante della Divisione Unità Specializzate.
Il Gen. B. F. deduce l’illegittimità dei suddetti provvedimenti e degli ulteriori provvedimenti impugnati, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 2 e 7 del D.P.R. 4.11.1979, n. 691 in riferimento agli artt. 2, 3, 39 e 52 della Costituzione, e lamentando, in breve, sia violazione di legge, sia eccesso di potere sotto vari profili.
Le doglianze proposte in giudizio possono essere esaminate congiuntamente.
L’eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Con legge 11.7.1978, n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare" il legislatore ha introdotto nell’ordinamento militare l’istituto della Rappresentanza militare, articolato su: a) un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, denominato COCER (Consiglio Centrale di Rappresentanza); b) un organo intermedio presso gli alti comandi, denominato COIR (Consiglio Intermedio di Rappresentanza); c) un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato, denominato COBAR (Consiglio di Base di Rappresentanza).
Va subito osservato che la Rappresentanza militare è un organismo interno all’Ordinamento militare, avente funzione propositiva e consultiva per la tutela di interessi collettivi propri della condizione militare limitatamente alle specifiche materie indicate dall’art. 19 della legge n. 382/1978 e con espressa esclusione delle materie concernenti l’ordinamento, le operazioni, l’addestramento, il settore logistico – operativo, il rapporto gerarchico – funzionale e l’impiego del personale.
Si tratta, dunque, di un peculiare istituto, fondato sull’art. 52, terzo comma della Costituzione ("L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica"), ben distinto da quello riguardante l’organizzazione sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione, anche perché, trattandosi di organismo interno all’Ordinamento militare, esso non può porsi in contrapposizione rispetto al vertice dell’Amministrazione (cfr. Corte Cost. 17.12.1999, n. 449).
Va peraltro considerato, in riferimento ai principi di diritto internazionale richiamati dal ricorrente, che nella materia della sicurezza e della difesa è fatto salvo il diritto dei singoli Stati di adottare proprie discipline.
Per quanto sopra, il legislatore statale si è premurato di fissare specifici principi riguardanti l’esercizio del mandato dei componenti degli organi di Rappresentanza militare, stabilendo, per quanto qui d’interesse, che "sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza" (art. 20, comma 1, legge n. 382/1987), e che "i trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l’esercizio del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene" (art. 20, comma 2, legge n. 382/1987), precisando, con l’art. 4 del D.P.R. 4.11.1979, n. 691 "Regolamento che disciplina l’attuazione della rappresentanza militare", che "in caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d’impiego dell’amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell’organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo".
Con riferimento all’ipotesi della anticipata cessazione dal mandato, l’art. 13 del D.P.R. n. 691/1979 dispone che "il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato … per una delle seguenti cause…. c) trasferimento", e l’art. 18, comma 8 della legge n. 382/1978 stabilisce che "gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l’ultimo degli eletti".
Sebbene siano state inizialmente manifestate alcune perplessità in ordine alla corretta e coordinata interpretazione delle suddette norme – tanto è che un risalente orientamento aveva ritenuto illegittima la previsione dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 691/1979 nella parte in cui, nel dare attuazione all’art. 20, comma 2, della legge n. 382/1978, stabilisce che "in caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d’impiego dell’amministrazione militare…" (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 16.10.1996, n. 462) – la questione appare ormai risolta in virtù delle successive pronunce giurisprudenziali, tra le quali in particolare, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.12.2006, n. 7626 che ha affermato sia la legittimità dell’art. 13 del D.P.R. n. 691/1979 – atteso che il trasferimento del delegato per ragioni di servizio costituisce evento strettamente connesso con il funzionamento dell’organo di rappresentanza -, sia che il trasferimento in argomento non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 20, ultimo comma, della legge n. 382/1978; ed un tanto in ragione dei limiti che il principio di libertà sindacale incontra nell’ordinamento militare, nel quale gli organismi rappresentativi si pongono quali collaboratori e non antagonisti.
Invero, premesso che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 5.10.2000, n. 297, al Comandante Generale dei Carabinieri è attribuita la competenza in materia di impiego degli ufficiali dipendenti, va osservato che, nel caso di specie, l’interessato non ha mai impugnato il provvedimento con il quale il Comandante Generale dei Carabinieri ha disposto il trasferimento, regolarmente effettuato, del Gen. B. L. N. nell’incarico di Comandante della Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige in sua sostituzione, sicché, come dedotto dall’Amministrazione, le doglianze del ricorrente non possono intaccare la posizione d’incarico del suo successore, ormai divenuta inoppugnabile.
Va inoltre evidenziato che il provvedimento dd. 22.10.2009 con il quale il ricorrente, Comandante della Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige con sede a Bolzano, è stato posto "a disposizione" per incarichi speciali, sempre con sede a Bolzano, del Comandante Interregionale dei Carabinieri "Vittorio Veneto", non ha in alcun modo precluso al medesimo l’esercizio del mandato di rappresentanza militare nell’ambito del COIR "Vittorio Veneto".
Rimangono dunque da esaminare i gravami dedotti avverso il successivo provvedimento dd. 9.11.2009, con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente da "a disposizione" per incarichi speciali del Comandante Interregionale dei Carabinieri "Vittorio Veneto", con sede a Bolzano, a Roma, quale vicecomandante della Divisione Unità Specializzate, nonché avverso il presupposto concorde parere espresso dal COIR "Vittorio Veneto" nella seduta del 17.12.2009.
Va anzitutto precisato che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale citato in precedenza, l’art. 20, comma 2 della legge n. 382/1978 e l’art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 691/1979, nel disporre che "i trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l’esercizio del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene", non attribuiscono alle Rappresentanze miliari un generico potere di veto, prevedendo, in realtà, un unico limite costituito dall’impossibilità di attuare la sostituzione del delegato destinatario del provvedimento di trasferimento secondo le procedure previste dagli ultimi due commi del citato art. 13 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18.12.2006, n. 7626).
Ed un tanto risulta sancito espressamente dalla formulazione stessa dell’art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 691/1979 nella parte in cui dispone che "in caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d’impiego dell’amministrazione militare…".
Quest’ultima ipotesi, peraltro, esula dal presente giudizio, atteso che il COIR "Vittorio Veneto", nella seduta del 17.12.2009, ha espresso il proprio parere "favorevole" al trasferimento del ricorrente.
Ad ogni modo, il provvedimento di trasferimento dd. 9.11.2009, con il quale è stato disposto il trasferimento del Gen. B. F. a Roma, quale vicecomandante della Divisione Unità Specializzate, risulta dettagliatamente motivato e dà puntuale e doviziosa menzione delle esigenze di servizio che hanno determinato l’adozione dello stesso.
Il ricorrente lamenta inoltre che nell’esprimere il previsto parere di concordanza, alcuni membri del COIR avrebbero disatteso l’obbligo di astensione ed il divieto di partecipazione alla votazione.
Più precisamente, l’interessato si duole sia del fatto che i delegati G. R., A. M. e G. P., sebbene astenutisi dal voto sulla specifica questione, non si siano anche allontanati dall’aula al momento della votazione, sia del fatto che alla votazione avrebbe partecipato il delegato De P., anch’egli asseritamente versante in una situazione di incompatibilità.
Riguardo alla prima questione, va anzitutto osservato che la riunione in argomento è stata presieduta, in qualità di Presidente del COIR "Vittorio Veneto", proprio dal Gen. B. F., il quale né ha richiesto l’allontanamento dall’aula dei delegati dei quali deduce l’incompatibilità alla votazione e/o alla presenza in aula, né si è premurato egli stesso, per quanto si sia astenuto dal voto, di allontanarsi dall’aula, pur trovandosi in una situazione di incompatibilità pari a quella, che ora vorrebbe far contraddittoriamente valere soltanto in proprio favore, dei delegati R., M. e P..
Peraltro, va detto che, con lettera n. 543/41-2-1993 del 27.11.2009, richiamata nel provvedimento n. 3821/14-16-24 del 14.1.2010, il Comandante Interregionale "Vittorio Veneto", nell’invitare il ricorrente a convocare il COIR "Vittorio Veneto" al fine di rendere il previsto parere in ordine al trasferimento di cui si discute, aveva altresì raccomandato al medesimo di adottare, con la massima scrupolosità e precisione, le previste procedure, segnalando, in particolare, "l’esigenza di garantire l’imparzialità del Consiglio nella propria attività, in linea con le prescrizioni dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, in via analogica, con le indicazioni derivabili dall’art. 51 del codice i procedura civile" (cfr. doc. n. 10, pag. 4, dell’Amministrazione).
In ordine alla seconda questione, non può non essere rilevata l’estrema generalità della dedotta incompatibilità del delegato G. De P., a sostegno della quale non viene allegata alcuna circostanza o indizio, tanto da ravvisarsi inammissibile, così come puntualmente eccepito dall’Amministrazione.
Non passa peraltro inosservata la singolarità della situazione venutasi a determinare nel caso in esame, atteso che, su otto componenti effettivi del COIR, soltanto sei hanno partecipato alla seduta del 17.12.2009 e, di questi, quattro si sono astenuti dalla votazione (F., R., M. e P.), sicché il previsto parere è stato alla fine espresso soltanto dal delegato De P., nei confronti del quale, come appena detto, viene dedotta in maniera apodittica una situazione di incompatibilità, e dal delegato O. S..
Per quanto attiene, infine, al provvedimento dd. 16.2.2010 con il quale il Comandante Interregionale "Vittorio Veneto" ha disposto la cessazione dal mandato COIR "Vittorio Veneto" del ricorrente a decorrere dal 16.2.2010 ed ha contestualmente dichiarato eletto, in sostituzione del primo, il Col. G. M., quale primo dei non eletti per la categoria "A" nelle votazioni del 6.6.2006, esso costituisce, ai sensi della normativa di cui alla legge n. 382/1978 e del D.P.R. n. 691/1979, legittima conseguenza dei provvedimenti, anch’essi legittimi, precedentemente adottati dall’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e, come tali, vanno rigettati.
In ragione della natura del contendere appare giustificato disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso introduttivo ed i ricorsi per motivi aggiunti di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Margit Falk Ebner, Presidente
Hugo Demattio, Consigliere
Luigi Mosna, Consigliere
Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 FEB. 2011.