1. Il sig. G. N. espone di essere proprietario di una casa di civile abitazione, ove risiede, che si sviluppa su tre piani fuori terra, tavolarmente individuata dalla p.ed. 927, sita al Passo del Tonale, rinomata località turistica del Comune di Vermiglio.
L’edifico confina con il complesso alberghiero denominato Hotel Miramonti il quale, con concessione edilizia in deroga n. 21, rilasciata dal Comune di Vermiglio in data 7.4.2009, ha ottenuto l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di "ampliamento e sopraelevazione" relativamente alle pp.ed. 883 e 845/2 e alla p.f. 5631/17.
2. Con il ricorso in esame il sig. N. ha impugnato detto provvedimento edificatorio, oltre alla presupposta deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 2008, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I – "violazione ed erronea applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 11 della legge 7.8.1990, n. 241, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento", atteso che il rilascio di una concessione edilizia in deroga avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento indirizzata ai soggetti confinanti;
II – "violazione e erronea applicazione dell’art. 104 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22; motivazione insufficiente, incongrua e conseguente eccesso di potere; carenza di istruttoria; erronea rappresentazione della realtà e conseguente eccesso di potere". Sul rilievo che il rilascio di una concessione edilizia in deroga è un istituto di carattere eccezionale che potrebbe essere utilizzato solo quando si ravvisino concrete ragioni di interesse pubblico, il ricorrente lamenta che la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 2008 non avrebbe effettuato alcuna comparazione degli interessi coinvolti, tralasciando altresì una qualsiasi istruttoria sull’effettiva portata della deroga, come richiesta e quindi concessa, limitandosi ad elencare, acriticamente, le norme pianificatorie "violate";
III – "illegittimità derivata" della concessione edilizia n. 21 del 2009.
Il ricorrente ha altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.
3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la Società per lo sviluppo turistico del Passo del Tonale di Bianca Kessler e C. S.a.s., proprietaria del nominato Hotel, opponendo eccezioni in rito e chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
4. Con ordinanza n. 32, adottata nella camera di consiglio di data 8 aprile 2010, la domanda cautelare è stata respinta.
Con lo stesso provvedimento è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata Grand Hotel Miramonti S.r.l., titolare della concessione edilizia impugnata.
5. L’atto con la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio è stato depositato in Segreteria del Tribunale in data 5 maggio 2010.
6. Si è costituita in giudizio anche la Società Grand Hotel Miramonti, anch’essa argomentando per la reiezione della prodotta impugnazione dopo aver eccepito la sua tardività.
7. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie conclusionali.
8. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011, sentiti i difensori come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO
1a. Pregiudizialmente il Collegio deve farsi carico delle eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso opposte dalle difese delle due Società controinteressate.
In primo luogo, la Società per lo sviluppo turistico del Passo del Tonale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non sarebbe stato notificato, sin dalla proposizione del giudizio, alla Società Grand Hotel Miramonti alla quale è intestata la concessione edilizia in deroga n. 21/2009 e che sarebbe il necessario e unico soggetto controinteressato.
1b. L’eccezione è infondata.
In punto di fatto, il Collegio osserva che la Società per lo sviluppo turistico del Passo del Tonale di Bianca Kessler e C. s.a.s. è proprietaria degli immobili sottoposti agli autorizzati lavori di ampliamente e sopraelevazione (cfr., copia del Libro fondiario prodotta in giudizio da parte ricorrente in data 8.4.2010) e che, in detta qualità, ha presentato agli uffici comunali di Vermiglio la richiesta per ottenere una concessione edilizia in deroga alle norme vigenti del piano regolatore. Tale dato si evince dal tenore letterale dell’impugnata deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 2008, che ha autorizzato il funzionario comunale responsabile del procedimento a rilasciare il titolo che ha autorizzato la predetta Società all’ampliamento e alla sopraelevazione dell’Hotel Miramonti.
Il successivo titolo edilizio è stato invece intestato al sig. Federico Hausler, quale legale rappresentante della Società Grand Hotel Miramonti, nei confronti della quale questo Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio.
1c. Si deve quindi concludere che anche alla Società per lo sviluppo turistico del Passo del Tonale deve essere riconosciuta la qualità di controinteressata, posto che essa non solo ha attivato il procedimento per ottenere la concessione, e dunque compare quale soggetto nominato nella deliberazione comunale che ha autorizzato il rilascio della deroga, ma ha anche un indubbio interesse alla conservazione in giuridica vita dell’impugnata concessione per il fatto che i lavori progettati sono volti a migliorare l’immobile di sua proprietà.
A tale stregua, pertanto, non può essere condivisa l’affermazione che, al momento della proposizione della presente vertenza, la Società Grand Hotel Miramonti fosse l’unica controinteressata.
In definitiva, pertanto, posto che è pacifico che ai fini dell’ammissibilità del ricorso sia sufficiente la notifica nei confronti dell’Amministrazione e di almeno uno dei controinteressati, mentre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati si risolve in una questione di procedibilità del gravame in relazione alla quale il giudice può disporre l’integrazione del contradditorio, e che detto incombente è stato ordinato con l’ordinanza n. 32 del 9 aprile 2010, e quindi eseguito nei termini prescritti, l’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa.
2a. Anche l’eccezione di tardività del ricorso – opposta sul rilievo che l’atto introduttivo è stato notificato solo in data 14 febbraio 2010 mentre i lavori di cui alla concessione impugnata sono formalmente iniziati in data 26 ottobre 2009 (cfr., documento n. 12 in atti di parte resistente); che le prime lavorazioni avrebbero interessato proprio la torretta, ossia il nuovo corpo di fabbrica situato sul confine con l’abitazione dell’istante; che il sig. N., risiedendo a ridosso dell’albergo, non potrebbe sostenere di non aver avuto conoscenza sia dell’intervento in essere che della sua lesività ancora nel mese di novembre 2009 quando erano stati gettati i muri perimetrali e del primo solaio – è infondata e, come tale, è da respingere.
2b. Al riguardo, il Collegio osserva che dalle fotografie versate in atti emerge che nei mesi di ottobre e di novembre 2009 era stato apprestato il cantiere ed eseguito lo scavo per le fondamenta. Nemmeno nelle allegate fotografie datate 26.1.2010 risulta visibile la contestata torretta, destinata poi ad elevarsi per 18.15 metri, posto che sul luogo della stessa a quel tempo vi era un accumulo di neve.
Da tali fatti si deduce quindi che, seppure il ricorrente abbia avuto conoscenza dell’esistenza della concessione edilizia impugnata al momento dell’inizio dei lavori, tuttavia detta iniziale percezione non costituiva affatto quella "piena conoscenza" capace di far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione.
2c. Per la giurisprudenza amministrativa la decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia da parte di terzi si atteggia diversamente, a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio (cfr., C.d.S., sez. IV, 24.12.2007, n. 6621; sez. V, 19.6.2006, n. 3578). In questo secondo caso, cui è da ricondursi la fattispecie in esame, la mera conoscenza dell’inizio dei lavori non può essere sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione, in quanto la semplice installazione del cantiere e l’inizio dei lavori di scavo non forniscono alcuna informazione sul contenuto specifico del progetto edilizio assentito, atta a farne immediatamente percepire l’effetto concretamente lesivo per gli interessati terzi. Sul punto la giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che la piena conoscenza, per i proprietari dei fondi vicini, si realizza soltanto con l’ultimazione dei lavori, o almeno con il completamento dell’involucro esterno della costruzione, o quando la costruzione riveli in modo inequivoco le essenziali caratteristiche dell’opera (cfr., C.d.S., sez. IV, 11.4.2007, n. 1654 e 18.6.2009, n. 4015; sez. V, 5.2.2007, n. 452; sez. V, 11.4.1995, n. 587; sez. V, 13.2.1996, n. 194; sez. V, 2.4.1991, n. 375).
I principi giurisprudenziali ricordati sono pienamente applicabili al caso in esame, non avendo i controinteressati fornito una dimostrazione rigorosa dell’anteriorità della conoscenza da parte del ricorrente del concreto contenuto della concessione impugnata rispetto alla data della notifica del presente atto introduttivo.
2d. Quanto al fatto che la deliberazione del Consiglio comunale che ha autorizzato il rilascio della concessione in deroga sia stata adottata ancora in data 18 agosto 2008 e che la stessa sia stata successivamente pubblicata all’albo comunale, il Collegio osserva che detto provvedimento non era immediatamente lesivo dell’interesse del ricorrente sino a che non ha trovato attuazione con l’effettivo rilascio della concessione edilizia. Non si era, quindi, costituito per l’istante alcun onere della sua immediata impugnazione, non rilevando, ai fini della decorrenza del relativo termine, la data della sua pubblicazione (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 22.10.2009, n. 266 e 10.4.2008, n. 91).
3. Da ultimo, sono da disattendere le argomentazioni della controinteressata Società per lo sviluppo turistico del Passo del Tonale, laddove ritiene che sussista una carenza di interesse in capo al ricorrente posto che nel caso di specie non sarebbero state violate le norme sulle distanze tra fabbricati e con il confine di proprietà.
Su questo punto è sufficiente rammentare il consolidato principio della giurisprudenza amministrativa in base al quale il residente nelle immediate vicinanze di un sito prescelto per una nuova edificazione è titolare di un interesse qualificato, concreto ed attuale, radicato nella cosiddetta "vicinitas", o contiguità a quel sito, ossia in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione, a conoscere la concessione edilizia al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in tema di uso del territorio (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 5.1.2011, n. 18).
4a. Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio osserva dapprima che la disciplina per l’esercizio dei poteri di deroga è contenuta nell’articolo 104 della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22.
Detto articolo prevede che il potere di deroga dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero dal regolamento edilizio, può essere esercitato limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Ai sensi del comma 2, la Giunta provinciale individua le opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell’esercizio del potere di deroga. Infine, per il comma 3, che regola il procedimento concessorio, il rilascio della concessione nell’esercizio dei poteri di cui al comma 1 è subordinato alla autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nullaosta della Giunta provinciale. Da ultimo, è stato previsto che spetti alla Giunta provinciale stabilire per quali opere qualificate d’interesse pubblico, relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l’esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del Consiglio comunale.
4b. La Provincia autonoma di Trento con la deliberazione n. 968 del 13.5.2005, successivamente integrata, in esercizio del potere sopra richiamato, ha individuato le strutture (tra le quali sono inclusi gli esercizi alberghieri esistenti) per le quali è possibile il rilascio di concessioni in deroga ai limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici. Detta deliberazione individua anche gli interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e per i quali non occorre dunque richiedere il nulla osta della Giunta provinciale. Per detti interventi, in osservanza del principio di sussidiarietà, il rilascio della deroga è attribuito dunque alla sola competenza comunale, con la generale avvertenza che l’intervento proposto deve essere comunque finalizzato alla riqualificazione dell’esercizio alberghiero, la quale non deve limitarsi all’aumento dei posti letto.
5. Così ricordati i riferimenti normativi, il Collegio osserva poi che, ancora con risalente giurisprudenza, riferita proprio a vicende interessanti Comuni della Provincia di Trento, il Consiglio di Stato aveva precisato che il provvedimento di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, essendo espressione di un potere di natura eccezionale, necessiti di una congrua e adeguata motivazione (cfr., C.d.S., sez. V, 3.2.1997, n. 132).
Quanto alla riqualificazione degli esercizi alberghieri, riguardando un’attività privata di rilevante interesse pubblico – perché si tratta di impianti posti al servizio della collettività e comunque di opere che, soprattutto se poste in località di spiccata vocazione turistica, risultano di pubblica utilità (cfr. C.d.S., sez. IV, 29.10.2002, n. 5913) – il Collegio ritiene che la concessione edilizia in deroga possa essere rilasciata assolvendo un più contenuto onere di motivazione solo con riguardo alla qualificazione dell’attività alberghiera di interesse pubblico, essendo essa già stata individuata tale con la predetta deliberazione provinciale.
In tal senso, anche la menzionata deliberazione provinciale attuativa dell’art. 104 della l.p. n. 22 del 1991 dispone nel senso di richiedere che il provvedimento comunale che concede la deroga sia "sorretto da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico … ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione".
Occorre anche puntualizzare che, diversamente dalle altre concessioni, il rilascio della deroga richiede la deliberazione del Consiglio comunale, cioè della medesima Autorità competente all’adozione del piano regolatore, che deve dunque valutare la compatibilità dell’intervento edilizio con l’area circostante e con gli interessi che, riguardo ad essa, erano emersi in sede di pianificazione. La concessione in deroga si caratterizza quindi come una vera valutazione di natura urbanistica, relativa a una specifica area, rispetto ad un gruppo di norme e previsioni dello strumento urbanistico che attengono alla disciplina urbanistica indifferenziata, concernenti ad esempio gli indici di fabbricabilità, le altezze, la tipologia edilizia. Da ciò discende il radicato principio che pretende che la concessione edilizia in deroga possa essere disposta se sussiste uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi che hanno trovato considerazione e riconoscimento negli atti di pianificazione territoriale (cfr., C.d.S., sez. IV, 23.7.2009, n. 4664).
Infine, che il rilascio di una concessione edilizia in deroga costituisca oggetto di esercizio di potere altamente discrezionale, da utilizzarsi con prudenza in relazione agli interessi preminenti di buon governo dell’assetto del territorio su cui essa incide, è stato ribadito anche recentemente con la decisione 5.1.2011, n. 24, della IV sezione del Consiglio di Stato.
6. Alla stregua delle richiamate disposizioni legislative e amministrative, oltre che dei riportati principi giurisprudenziali, il Collegio, melius re perpensa rispetto a quanto sostenuto nella fase cautelare, ritiene che il ricorso meriti di essere accolto, essendo fondati ed assorbenti i dedotti profili di violazione dell’art. 104 della l.p. n. 22 del 1991, oltre che di eccesso di potere per insufficiente motivazione e carenza di istruttoria.
7. In punto di fatto, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato dà atto che la concessa deroga per l’ampliamento con sopraelevazione dell’Hotel Miramonti riguarda i seguenti elementi:
– densità edilizia: il nuovo volume progettato è pari a 4.419 mc., totalmente in deroga rispetto alle prescrizioni del p.r.g.;
– altezza massima: nel p.r.g. è prevista in 10,00 m.; nel progetto è pari a 18,15 m.; quindi un aumento in deroga dell’altezza massima di 8,15 m.;
– rapporto di copertura: nel p.r.g. prevista in 0,40 e da ciò consegue che la superficie coperta massima possibile è pari a 2.202 mq.; nel progetto è prevista per 2.667 mq.; quindi un aumento in deroga della superficie coperta di 465 mq.;
– garage e posti macchina coperti: necessari, in base ai calcoli basati sul numero dei 269 posti letto, 91; concessi 20; quindi è stata autorizzata la realizzazione di 71 parcheggi coperti in meno rispetto a quanto necessario.
L’impugnata deliberazione del Consiglio comunale n. 39/2008 dà poi conto che la località turistica del Passo del Tonale, famosa per lo sci invernale, ha conosciuto di recente un incremento grazie allo sfruttamento del ghiacciaio Presena che garantisce la pratica dello sci estivo: da ciò si giustificherebbe un così "notevole investimento nella ricettività alberghiera ed in tutte le attività connesse al turismo sciistico".
Nella stessa deliberazione si legge, infine, che "la deroga riveste la qualifica di interesse pubblico in quanto tende nel suo insieme a riqualificare l’azienda alberghiera con una sistemazione definitiva, moderna, sicura migliorando la ricettività turistica del Comune di Vermiglio … che ha un’economia prevalentemente basata sul turismo".
8. Il Collegio rileva, innanzitutto, che quello autorizzato si concretizza in un intervento di notevole portata, in quanto permette la realizzazione di un’opera edilizia per alcuni aspetti totalmente in deroga dai vigenti parametri (quale la nuova volumetria, pari a 4.419 mc. a fronte di un potenziale edificatorio già saturo) e, per altri profili, con una considerevole inosservanza degli indici ordinariamente vigenti. Si pensi alla statura del nuovo complesso, che supera per l’81,50% l’altezza consentita in zona, nonché al fatto che è stata autorizzata la realizzazione di poco più del 20% dei necessari parcheggi coperti, ossia ben 71 stalli in meno rispetto a quanto imposto dai vigenti parametri (1 posto macchina coperto ogni 3 posti letto) a fronte dell’aumento di 50 posti letto (da 219 a 269) dell’Hotel Miramonti: il tutto, a discapito di un ordinato assetto viabilistico, compromesso da un indebito riversamento di numerosi autoveicoli di clienti di una struttura alberghiera sulla pubblica via.
9a. Riscontra dunque il Collegio che, a parte l’elencazione delle deroghe concesse e la precisazione che i posti letto sarebbero aumentati di 50 unità (anche attraverso la realizzazione delle nuove suite al terzo piano sottotetto), la deliberazione in esame non contiene alcuna altra specificazione volta a dimostrare che il visto intervento di aumento della ricettività sia sostanzialmente accompagnato anche da quegli "interventi di riqualificazione di servizi alla clientela", espressamente richiamati dalla citata deliberazione provinciale n. 968 del 2005 quale condizione indispensabile per il rilascio della deroga.
Dalla documentazione versata agli atti, fra cui rileva la relazione prodotta in data 28.1.2011 dalla controinteressata Società Grand Hotel Miramonti, emerge che sono state realizzate opere volte all’impermeabilizzazione (la nuova copertura a falde in luogo di quella piana) ed alla coibentazione termica della struttura, all’abbattimento di barriere architettoniche e al miglioramento dell’immagine architettonica dell’albergo, per renderla più gradevole al contesto montano; che, in definitiva, l’intervento in esame permetterà all’Hotel Miramonti di mantenere la classificazione a quattro stelle.
Di ciò (a parte restando la sua sufficienza ad integrare i "nuovi servizi alla clientela", come richiesti dalle disposizioni provinciali e atti a migliorare complessivamente l’offerta ricettiva dell’Hotel e, conseguentemente, del territorio circostante), non vi è, tuttavia, alcuna traccia nel provvedimento comunale.
9b. La deliberazione in esame non dedica alcuna parte nemmeno all’ostensione delle ragioni di interesse pubblico presupposte al suo rilascio, prevalenti sugli interessi generali che avevano condotto all’adozione dello strumento urbanistico con gli indici prestabiliti.
In proposito, è sufficiente confrontare le fotografie A e B depositate dalla difesa del ricorrente con la memoria del 25.1.2011 per constatare come l’edificio del sig. N. sia letteralmente nascosto dietro l’ampliamento laterale dell’Hotel, alto ben 18,15 m., mentre le fotografie C, D e E, che rappresentano la visuale dall’interno della proprietà dell’istante, confermano la perdita di vista e di luce per una facciata dell’edificio di causa.
9c. Invero, la scarna motivazione del provvedimento derogatorio, diretta a richiamare la vocazione turistica del Comune non solo nella stagione invernale ma anche in quella estiva, si risolve in un ragionamento apodittico che nulla chiarisce o illustra circa l’analisi del flusso turistico degli ultimi anni, il suo eventuale incremento nel tempo, il tasso di crescita stimato, le variabili stagionali, le presenze totali e quelle medie, il grado di utilizzo di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio, le nuove richieste connesse all’incremento della presenza di ospiti stranieri (i quali statisticamente chiedono strutture più confortevoli e quindi più qualificate), la verifica che nelle ultime stagioni le presenze abbiano saturato i posti letto esistenti.
9d. Il turismo, è fatto notorio, genera traffico e incremento dei trasporti, sia delle autovetture private che dei mezzi collettivi su gomma: da ciò consegue – secondo una valutazione ab externo che non impinge nel merito dell’azione amministrativa – che la rilevante deroga consentita alla realizzazione di parcheggi è, per un verso, rispetto all’aumento di 50 posti letto, totalmente ingiustificata e, per altro verso, rispetto all’asserito incremento delle presenze turistiche, inevitabilmente contraddittoria.
9e. Né può integrare la inverosimile motivazione del provvedimento derogatorio il richiamo al parere sulle modalità di rilascio di una concessione edilizia in deroga che il Comune aveva inoltrato all’Amministrazione provinciale in data 18.6.2008. L’interpellata struttura provinciale, ricordato che, in base alle disposizioni attuative dell’art. 104 della l.p. n. 22 del 1991, la deroga può essere rilasciata solamente a condizione che l’intervento proposto sia finalizzato alla riqualificazione dell’esercizio, si è infatti limitata a richiamare la normativa applicabile, focalizzando l’attenzione dell’Amministrazione procedente sulla necessità che, in caso di adozione della deliberazione che autorizzava la deroga, avrebbe dovuto essere "ravvisata la sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento in deroga rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione".
9f. Inoltre, le disattese previsioni generali dello strumento urbanistico per favorire quelle particolari dirette alla ristrutturazione di un edificio alberghiero non sono state supportate da alcuna istruttoria che rendesse ragione delle argomentazioni spese dalla richiedente nella presentazione di un siffatto progetto che, per ampliare la struttura già in essere, contravviene in modo rilevante alle n.t.a. del piano regolatore. Come ha evidenziato il difensore del ricorrente, una congrua istruttoria comunale a supporto della richiesta deroga avrebbe potuto e dovuto valutare anche la possibilità di individuare alternative percorribili rispetto al proposto ampliamento con sopraelevazione.
Su detta questione il Collegio reputa che l’ultima memoria del ricorrente – a differenza di quanto sostenuto dalle controinteressate – non abbia ampliato il thema decidendum ma solo ulteriormente illustrato il già proposto secondo motivo di ricorso, innestandosi nell’atto introduttivo ove era stato tempestivamente dedotto il difetto di istruttoria in ordine alla richiesta di deroga.
Per questo profilo è da osservare che l’Amministrazione comunale non potesse ignorare che la stessa Società per lo sviluppo turistico del Passo del Tonale è proprietaria di un vasto compendio immobiliare, urbanisticamente ricompreso in zona alberghiera e situato a ridosso dell’Hotel Miramonti, il cui lotto n. 2 è vincolato alla realizzazione di una struttura alberghiera autonoma di circa 200 posti letto.
In altri termini, posto che la concessione della deroga costituisce un atto altamente discrezionale per l’Amministrazione, in capo alla quale è riservata la decisione circa l’an, il quid e il quomodo, il Consiglio comunale – alla luce dell’asserita necessità di riqualificare la ricettività alberghiera sul proprio territorio – ben avrebbe potuto valutare con la Società richiedente la praticabilità di approvare il piano di lottizzazione per la realizzazione di un nuovo edificio alberghiero anziché straordinariamente e ingentemente ampliare la struttura esistente, a discapito di radicati insediamenti abitativi.
10. In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti citati in epigrafe.
A ciò consegue che le spese di lite, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, debbano porsi a carico delle parti soccombenti e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 63 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti menzionati in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione comunale di Vermiglio e le due Società controinteressate al pagamento in via solidale tra di loro delle spese del giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida in:
– 2.000,00 (duemila) (di cui 1.500 per onorari ed 500 per diritti), a carico del Comune di Vermiglio;
– 3.000,00 (tremila) (di cui 2.500 per onorari ed 500 per diritti), a carico della Società per lo sviluppo turistico del Passo del Tonale;
– 3.000,00 (tremila) (di cui 2.500 per onorari ed 500 per diritti), a carico della Società Grand Hotel Miramonti;
il tutto, oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo dei diritti e degli onorari a titolo di spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 MAR. 2011.