La ricorrente era iscritta nelle liste di mobilità, con le qualifiche di sarta in genere, berrettaia e bidella, presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce.
A seguito del rifiuto opposto dall’interessata ad essere avviata al progetto di lavoro socialmente utile presso il Comune di Caprarica in qualità di addetta alla manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi, la stessa, con provvedimento n. 15265 del 1° luglio 1995 del suindicato Ufficio Provinciale, è stata cancellata dalle liste di mobilità e dichiarata decaduta dal diritto di percepire la relativa indennità, a decorrere dal 30 maggio 1995.
Con successivo atto n. 21713 del 2 agosto 1995 l’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari respingeva il ricorso amministrativo presentato dall’odierna appellante avverso il cennato provvedimento.
L’interessata impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, le predette determinazioni, censurandole per violazione dell’art. 1, comma 2 del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, dell’art. 14, comma 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 e per eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea presupposizione.
La norma invocata dalla ricorrente prevede, con riferimento ai lavori socialmente utili, la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l’attuazione dei progetti.
In particolare l’interessata evidenzia che la propria qualifica professionale di berrettaia mal si concilia con i compiti di addetta alla manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi.
La ricorrente aggiunge che sarebbe stato violato anche l’art. 14, comma 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, secondo cui, qualora il lavoratore adduca giustificati motivi di rifiuto all’assegnazione per la realizzazione di progetti socialmente utili, da rinvenirsi nel caso di specie nell’incompatibilità dianzi esposta, non perderebbe il trattamento di mobilità.
Il Tribunale amministrativo regionale adito ha respinto il ricorso ritenendo che le qualifiche di berrettaia e di bidella erano compatibili con lo svolgimento di addetta alla manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi, considerato che il contenuto professionale richiesto per tali attività lavorative non poteva considerasi talmente elevato da essere incompatibile con le qualifiche possedute.
La ricorrente ha proposto appello reiterando le censure proposte in primo grado.
All’udienza del 9 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
L’appello è infondato.
La qualifica di bidella, alla quale ha fatto riferimento la sentenza appellata, è assolutamente compatibile con quella di addetto alla manutenzione dei marciapiedi. A tali qualifiche si doveva far riferimento e non necessariamente a quella di berrettaia e di addetto alla manutenzione del verde pubblico, che a giudizio dell’appellata, richiede un elevato contenuto professionale.
La ricorrente ha dedotto altresì, con l’atto di appello, la violazione dell’art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (epigrafato: cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità).
Tale censura è inammissibile perché prodotta per la prima volta in appello.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 MAR. 2011.