Con ricorso del novembre 2005, F.A., Fa.An., F.G. e S.C. chiedevano accertarsi la violazione dell’ art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, in relazione alla procedura fallimentare a carico della s.n.c.. La Svolta di Fasano Alessandro e & e di essi ricorrenti, soci illimitatamente responsabili, aperta con sentenza 17 novembre 1994 del Tribunale di Pescara su istanza di F.A., all’epoca legale rappresentante della società, e ancora pendente. Riassunte le varie operazioni della procedura concorsuale, i ricorrenti deducevano che questa non era complessa e che essi, in guanto falliti, non avevano potuto in alcun modo influire sui relativi tempi. In realtà, a parte le fisiologi che perdite di tempo collegate alle operazioni di liquidazione dell’attivo fallimentare, il protrarsi della procedura era addebitabile ai suoi organi che non avevano rispettato "le precise cadenze segnate dal rito", considerato, ad esempio, che il curatore aveva, promosso azione revocatoria contro la Esseditre s.r.l., condannata, dopo sette anni e tre mesi e due gradi di giudizio, a restituire la somma di L. 274.021.509, da rivalutare dal 1993, non ancora recuperata alla massa. Domandavano, quindi, la condanna del convenuto Ministero della giustizia al pagamento di un’equa riparazione dei danni patrimoniali e morali in misura pari a Euro 16.000,00 per ciascuno di essi istanti.
Nella resistenza del Ministero, l’adita Corte d’appello di Campobasso rigettava il ricorso rilevando che: come risultava dalle allegazioni documentali, la procedura fallimentare, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, era particolarmente complessa anche perchè vi si erano innestate complicate azioni civili, quali revocatorie, estremamente utili, anche dal punto di vista dei falliti, allo scopo di reperire massa attiva, e articolatesi nell’arco di circa sette anni; nessuna inerzia era ascrivibile agli organi del fallimento neanche per il mancato incameramento della somma dovuta dalla società convenuta in revocatoria, la quale era stata nelle more assoggettata a concordato preventivo; il ritardo del processo di fallimento doveva pertanto essere ritenuto ragionevole e incolpevole, Comes tale non produttivo di danno.
Contro il decreto hanno proposto ricorso sostenuto da due motivi F.A., Fa.An., F.G. e S.C..
Resiste con controricorso il Ministro della giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 6, par. 1, e art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e "travisamento interpretativo del fatto storico della domanda e di quello processuale". Il giudizio di complessità della procedura formulato dalla corte territoriale equivale a una mera affermazione di stile, non consentendo di identificare i punti salienti della controversia, come prospettati dalle parti, e risultando basato su una sterile elencazione di generiche operazioni, delle quali non viene specificata la effettiva incidenza sulla durata complessiva del fallimento. Il riferimento alle complesse azioni civili e alle revocatorie innestatesi nel fallimento non trova riscontro negli atti da cui emerge soltanto l’esperimento di una revocatoria contro la Esseditre s.r.l., sollecitata da F.A. con l’istanza di autofallimento del (OMISSIS) e autorizzata dal giudice delegato solo il 25 maggio 1996 su richiesta del curatore inoltrata il 9 aprile 1996. L’esercizio di detta azione è stato, in pratica, l’unico elemento valorizzato ai fini del giudizio di complessità. Conseguentemente, la valutazione come ragionevole della durata della procedura fallimentare, pendente da oltre undici anni, appare arbitraria, nulla rilevandosi nel decreto in ordine alla concreta incidenza degli indicati elementi fattuali sui tempi della procedura medesima. Ad esempio, nel fare riferimento al numero (centoventi) delle domande di ammissione al passivo fallimentare, la corte del merito non ha tenuto conto, in generale, della sommarietà del relativo giudizio, basato sui documenti allegati e prodotti dai creditori e non implicante lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, essendo rimesse eventuali indagini ulteriori al processo di opposizione allo stato passivo; peraltro, l’incidenza dell’esame delle domande di ammissione, completato solo in un anno, un mese e 16 giorni, è stata nella specie pressochè nulla, dacchè "la formazione dello stato passivo è attività neutra rispetto al compimento delle operazioni fallimentari" e il giudice delegato, in presenza di ragioni di comprovata urgenza, può autorizzare il curatore a compiere atti di realizzazione della massa attiva anche attraverso vendite a trattativa privata (come di fatto accaduto nel fallimento de quo, avendo il curatore venduto in brevissimo tempo i beni mobili). Ugualmente, la corte ha omesso di considerare irragionevole l’arco di tempo (sei anni, sette mesi e cinque giorni) impiegato per vendere, peraltro dopo aver fatto inutilmente trascorrere un anno e sei mesi dalla sentenza dichiarativa di fallimento, l’unico bene immobile acquisito allei massa. Il motivo si conclude con l’enunciazione di un quesito volto a sentir dire da questa Corte se "la complessità del caso" escludente la durata irragionevole può desumersi soltanto dal numero di domande di ammissione al passivo o delle azioni civili innestatesi nel fallimento o non si debba piuttosto accertare l’effettiva incidenza temporale di tali operazioni e giudizi sicchè, qualora ne residui un consistente lasso di tempo, la durata della procedura possa considerarsi non ragionevole.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano gli stessi vizi. Anche l’affermata insussistenza di comportamenti dilatori degli organi del fallimento appare disancorata dal parametro del comportamento della parte ricorrente, nella specie in istato di totale soggezione in quanto fallita, e dalle norme che scandiscono i tempi della procedura. Più specificatamente, la corte d’appello non ha considerato il lunghissimo periodo consumato per vendere l’unico immobile e l’inerzia del legale della curatela e di quest’ultima che hanno fatto trascorrere due anni, due mesi e 19 giorni prima di porre in esecuzione la sentenza emessa il 21 agosto 2003 dalla Corte di appello de L’Aquila in esito al giudizio di revocatoria fallimentare. Il decreto impugnato ha valutato il comportamento degli organi concorsuali in relazione alle singole fasi della procedura senza peraltro analizzare se, sottraendo i tempi necessari al loro esaurimento, residuasse un periodo qualificabile come ritardo e senza indicare le ragioni di tale omissione. I ricorrenti chiudono il motivo chiedendo a questa Corte se, al fine di individuare eventuali comportamenti dilatori degli organi fallimentari, l’attività di questi ultimi deve valutarsi con riferimento alle singole fasi della procedura o non piuttosto in rapporto alla incidenza concreta esercitata sulla durata complessiva del fallimento, "alla luce delle disposizioni della legge fallimentare che scandiscono i tempi della procedura e tenuto conto, altresì, delle esigenze di particolare celerità che caratterizzano la medesima".
Al primo quesito, sufficientemente concreto e conferente (diversamente da quanto opinato dal P.G. di udienza), non può che darsi risposta affermativa nel secondo senso, senza che tuttavia essa (corrispondente alle "aspettative" dei ricorrenti) possa incidere negativamente sulla valutazione della decisione resa, che certamente non poggia sulla soluzione opposta (prospettata nella prima parte del quesito) e, soprattutto, espone argomentazioni non centrate dal motivo (e relativamente alle quali il quesito si rivela lacunoso).
Il secondo quesito – formulato, per la verità, in forma alquanto contorta, eppure non tale da indurre a sanzionare il motivo con la declaratoria di inammissibilità, come chiesto dal P.G. – muove da premesse errate o comunque equivoche, rivelandosi in tal guisa la "chiave di lettura" delle (infondate) doglianze contenute nel mezzo, le quali mostrano oltretutto che i ricorrenti non hanno colto appieno il nucleo della statuizione criticata.
Ne consegue un giudizio di complessiva infondatezza del ricorso in disamina.
Per sorreggere tale conclusione, occorre premettere che alla procedura fallimentare, la cui complessità per numero e rilevanza degli adempimenti è nota agli operatori del diritto, non sono estensibili tout court i criteri di ragionevole durata applicati ai processi di cognizione e alla esecuzione individuale. La specialità del fallimento è il riflesso dell’attribuzione ai suoi organi (intesi nel loro insieme, non interessando qui distinguere le funzioni del curatore da quelle del giudice delegato o del tribunale) di una serie di compiti di natura non solo processuale, ma anche amministrativa. La procedura si snoda, infatti, in attività disparate che vanno dalla apprensione del patrimonio del debitore alla sua successiva gestione, con le innumerevoli incombenze (conservative, fiscali, ecc.) che ne conseguono; dalla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti e alla ricostruzione dell’attivo, con l’eventuale esperimento di azioni revocatorie o di responsabilità verso amministratori e sindaci, notoriamente di non facile e pronta definizione; dalla ammissione al concorso dei crediti alla alienazione dei cespiti acquisiti alla massa e al Ics operazioni di riparto del relativo ricavato. Ma la diversità essenziale tra il processo ordinario di cognizione e la procedura fallimentare sta nella discrezionalità propria degli organi di quest’ultima. Di vero, il fallimento implica il compimento di scelte gestionali (inconcepibili nel processo ordinario) finalizzate alla tutela degli interessi coinvolti nella procedura, ma inevitabilmente destinate a influire sui relativi tempi. E’ chiaro, ad esempio, che nell’autorizzare un’azione recuperatoria il giudice delegato fa indirettamente anche una scelta di carattere temporale, potendo in alternativa privilegiare l’opzione di ripartire velocemente quanto rinvenuto nel patrimonio del fallito e chiudere il prima possibile il fallimento. Anche l’ottimale liquidazione del patrimonio fallimentare può richiedere un temporeggiamento nelle vendite per superare una negativa fase di mercato, o addirittura giustificare la sospensione di una aggiudicazione già effettuata, ai sensi del terzo comma dell’art. 108 legge fallimentare.
Al riguardo, appare errata l’affermazione dei ricorrenti (contenuta nel secondo motivo) secondo cui lei procedura fallimentare sarebbe regolata da disposizioni che ne scandiscono in maniera perentoria i tempi. Per varie attività da compiere nel corso del fallimento non sono previsti (nè, forse, potrebbero esserlo) termini perentori, sicchè la durata della procedura resta in buona parte affidata alla diligenza di curatore e giudice delegato e alla oculatezza delle loro opzioni gestionali (che, per quanto discrezionali, devono ovviamente rispondere a criteri di razionalità).
D’altra parte, al tentativo di prestabilire a tutti i costi il termine di ragionevole durata della procedura concorsuale si accompagna il rischio che i relativi organi siano indotti a effettuare valutazioni giuridiche superficiali (ad esempio, in tema di verifica dei crediti, onde evitare opposizioni allo stato passivo) o a preferire le soluzioni gestionali più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.
Dette incongruenze evidenziano la scarsa compatibilità del meccanismo riparatorio con la materia fallimentare, di cui il legislatore prima o poi dovrà farsi carico.
Tuttavia, poichè la Corte di Strasburgo, alla cui giurisprudenza questa Suprema Corte ha ritenuto di doversi conformare, considera applicabile anche al fallimento il precetto contenuto nell’ art. 6, paragrafo 1, della CEDU, occorre chiarire in qual modo i criteri dettati dalla legge nazionale per valutarne la violazione (complessità del caso, comportamenti delle parti, del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi) possano "ragionevolmente" adattarsi alla procedura concorsuale.
In proposito, deve, anzitutto, ribadirsi che la durata ragionevole del fallimento, per i motivi già enunciati, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo a standard astratti come per i processi ordinari.
Va, poi, rimarcato che per valutare la complessità della procedura devono preminentemente considerarsi il numero dei soggetti falliti, la quantità dei creditori concorsuali, le questioni indotte dalla verifica dei crediti, le controversie giudiziarie (civili, amministrative, tributarie) innestatesi nel fallimento, l’entità del patrimonio da liquidare e la consistenza delle operazioni di riparto.
Il comportamento degli organi fallimentari va valutato (diversamente da quanto opinano i ricorrenti) con riferimento alle singole fasi della procedura e ai subprocedimenti in cui essa si è in concreto articolata. Vi è ritardo "colpevole" laddove si riescano a individuare tempi morti della procedura, ovverosia inattività dei relativi organi non giustificate da motivate aspettative (come nell’esempio fatto della fase liquidatoria in cui curatore e giudice delegato potrebbero legittimamente ritardare la vendita di un cespite nel tentativo di spuntare un prezzo maggiore).
Pertanto, il giudizio di irragionevole durata del fallimento discende in primo luogo dalla comprovata assenza degli elementi che entrano nella valutazione della complessità della procedura. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi del fallimento sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare la inerzia (ingiustificata) o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura. Specularmente, la valutazione relativa alla complessità del processo di fallimento e ai comportamenti dei suoi organi, implica un esame delle singole fasi della procedura al fine di appurare se le corrispondenti attività sono state svolte senza inutili dilazioni o hanno registrato dei periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. Così, ad esempio, se viene in rilievo un’eccessiva durata della fase di accertamento del passivo, occorrerà esaminare (sia pure in modo non analitico) le domande presentate e verificare la possibilità di dichiarare esecutivo lo stato passivo in tempi più ridotti. Similmente, se la durata della procedura è stata influenzata dall’eccessivo prolungarsi di un processo, si deve indagare se il curatore è stato solerte e ne ha sollecitato la definizione. Del pari, sempre per rimanere sul piano della esemplificazione, se la causa della irragionevole durata del fallimento è individuata nella liquidazione dell’attivo, occorrerà controllare se dagli atti processuali risultavano proposte di acquisto adeguate cui non si è dato corso, o se, usando una maggiore diligenza, le vendite potevano essere effettuate in tempi più ristretti.
Nel quadro di questi principi, entrambe le censure contenute nei due mezzi intese a contestare, rispettivamente, il giudizio di complessità della procedura e l’esclusione di comportamenti negligenti degli organi fallimentari, risultano del tutto prive di riscontro e in parte inconducenti.
Per giustificare il giudizio di complessità della procedura e di non configurabilità di una sua irragionevole durata, il giudice del merito ha rilevato che: la verifica dello stato passivo comportò l’esame di 120 domande per un totale di L. 1.809.368.969, di cui L. 190.896.253 per crediti privilegiati; nel tronco della procedura si erano innestate complesse azioni civili, tra cui una revocatoria, estremamente utile anche dal punto di vista dei falliti (da cui era stata segnalata), allo scopo di reperire attivo; detta azione venne autorizzata a poco più di un anno di distanza dall’apertura della procedura, ma il relativo giudizio, tra il primo e il secondo grado, si era esaurito nell’arco di oltre sette anni; poichè si era realizzato un attivo di sole L. quaranta milioni, comprensivo sia dei proventi delle vendite fallimentari che della liquidità reperita in cassa (circa L. due milioni), era doveroso attendere l’esito della esperita azione, non potendo anteporsi la pur essenziale esigenza di celerità della procedura alla altrettanto indispensabile necessità di soddisfare i creditori, del tutto incolpevoli rispetto a una situazione debitoria comunque riconducibile ai falliti, e del resto denunciata dalla medesima società debitrice con l’istanza di autofallimento; le difficoltà incontrate per incamerare la somma riconosciuta all’esito della revocatoria fallimentare, erano da addebitarsi non a inerzia degli organi fallimentari, ma al fatto che la debitrice soccombente era stata assoggettata a concordato preventivo; situazione ben nota ai ricorrenti i quali, antecedentemente alla propria declaratoria di fallimento, erano stati posti in gravi difficoltà economiche proprio a causa della mancata restituzione di quella somma. A supporto, poi, dell’assunto che nella specie non era ravvisabile alcuna concreta menda nel comportamento degli organi fallimentari, il giudice a quo ha osservato che: gli adempimenti preliminari alla declaratoria di fallimento si erano esauriti nello spazio di un mese; considerato l’elevato numero di domande di ammissione, e il valore dei relativi crediti, l’accertamento del passivo si era svolto con sufficiente celerità; riguardo all’azione revocatoria, non era ravvisabile una inerzia del curatore, e d’altronde non era pensabile chiudere il fallimento in pendenza di essa; la liquidazione dell’attivo aveva subito dei ritardi (peraltro contenuti) solo per la mancanza di proposte di acquisto; come nella maggior parte delle procedure concorsuali, anche nella specie i tempi di attesa erano da ricondursi a situazioni esterne, sulle quali nessuna influenza potevano esercitare gli organi fallimentari.
Avendo provveduto alla valutazione sia degli indici presuntivi di complessità della procedura sia della condotta degli organi fallimentari, la corte molisana ha applicato i principi di diritto sopra enunciati. In particolare, correttamente si sono rinvenute le ragioni della complessità del fallimento in disamina nell’indiscutibile ruolo condizionante che ebbe il giudizio di revocatoria fallimentare, stante la evidente necessità di attenderne l’esito allo scopo di incrementare l’attivo e pervenire a un primo consistente riparto. Del resto, questa Corte ha già affermato che le lunghe e complesse fasi contenziose dirette all’acquisizione di attività alla massa, possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice dell’equo indennizzo, nell’ambito della valutazione di complessità del caso di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (cfr. Cass. nn. 5512/2005, 17427/2004, 7259/2004, 12807/2003, 17261/2002). Ciò importa che non è ex se estraneo al parametro di ragionevole durata il tempo che il fallito debba attendere perchè abbiano successo (in sede cognitiva e in executivis) le azioni intentate dalla curatela per il recupero alla massa di attività idonee a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali e la sollecitai chiusura della procedura.
D’altronde, non avendo i ricorrenti assolto l’onere di provare eventuali neghittosità del curatore fallimentare nel coltivare la esperita azione revocatoria, siffatta iniziativa giudiziaria, esitata in un tempo che copre esattamente i due terzi della durata della intera procedura, finisce per giustificare, da sola, la valutazione di complessità del procedimento concorsuale in cui si è innestata; giudizio peraltro, rafforzato dalle incontestate difficoltà di riscossione della considerevole somma al cui pagamento la convenuta in revocatoria era stata condannata e dalla pendenza di processi tributar e di opposizione allo stato passivo.
Ribaltando ancora una volta sulla corte territoriale il relativo onere probatorio incombente su di essi, i ricorrenti non sono riusciti a enucleare stasi della procedura dovute a inerzia degli organi concorsuali, essendosi limitati a indicare come inutilmente trascorso il periodo successivo alla definizione del giudizio di revocatoria. Essi, tuttavia, non hanno dedotto con precisione che in tale segmento temporale non è stata effettuata alcuna attività da parte degli organi concorsuali o che poteva farsi luogo alla chiusura della procedura. Analogamente, i ricorrenti non hanno neanche specificato quali manchevolezze fossero ascrivibili agli organi fallimentari in relazione ai numerosi tentativi di vendere il bene immobile acquisito all’attivo. Per di più, essi addebitano alle autorità operanti nel processo fallimentare negligenze relativamente al mancato recupero della somma al cui pagamento la società convenuta in revocatoria era stata condannata, senza superare le argomentazioni sul punto formulate dal decreto impugnato ove si fa riferimento alle difficoltà incontrate al riguardo dal curatore, stante l’intervenuto assoggettamento della debitrice alla procedura di concordato preventivo; è chiaro, infatti, che per recuperare una somma da tale procedura occorre attendere tutta una serie di adempimenti da parte del giudice delegato e del tribunale fallimentare, sfocianti nella sentenza di omologazione.
Al rigetto del ricorso segue la solidale condanna dei loro proponenti alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 per onorari d’avvocato, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008