A.V. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio proposto innanzi al T.a.r. Campania il 27.7.1999, non ancora definito.
La Corte d’appello, con decreto del 6 aprile 2006, fissato in tre anni il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto, ritenuto violato detto termine per anni 3 e mesi 6, liquidava a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, tenuto conto "della natura assistenziale del diritto fatto valeree e del comportamento da parte del ricorrentee complessivi Euro 3.600,00, con il favore delle spese.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Vincenzo A., affidato a diciassette motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita.
Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Con i primi dieci motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, p. 1 CEDU, L.R. Campania n. 11 del 1984), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:
a) relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte Europea e di questa Corte; in tutti i motivi è anche reiterata la tesi della vincolatività del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed è formulato il seguente quesito "la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2, costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU ?? (primo motivo);
b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento (peraltro, nonostante la formulazione di specifici quesiti in ordine a questi profili, sono svolti su di essi argomenti anche nei motivi sintetizzati sub c), poichè il ricorso ribadisce e reitera le stesse questioni, svolgendole senza darsi cura di rispettare la coerenza tra indicazione della rubrica e contenuto del motivo).
L’istante deduce che il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla giurisprudenza in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo ed un anno per la fase di legittimità, non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza e sono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: "è corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello ?? (secondo motivo); "il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, par. 1 CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 n. 3 lett. a), ovvero all’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale ?? (terzo motivo) e il decreto sarebbe carente nella motivazione in ordine a questo profilo (quarto motivo);
c) Questioni concernenti la quantificazione del danno (dette questioni, benchè oggetto dei quesiti qui in esame sono accennate anche nei motivi sintetizzati supra, poichè il ricorso ribadisce e reitera le stesse questioni più volte, ripetutamente).
Secondo l’istante, nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU), ed è formulato il seguente quesito "spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo primo grado, due anni per il secondo ed un anno per la fase di legittimità, non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza e sono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: "è corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello ?? (secondo motivo); "il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6 par. 1 CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), ovvero all’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale ?? (terzo motivo) e il decreto sarebbe carente nella motivazione in ordine a questo profilo (quarto motivo);
c) Questioni concernenti la quantificazione del danno (dette questioni, benchè oggetto dei quesiti qui in esame sono accennate anche nei motivi sintetizzati supra, poichè il ricorso ribadisce e reitera le stesse questioni più volte, ripetutamente).
Secondo l’istante, nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU), ed è formulato il seguente quesito "spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore ?? (quinto motivo) e su questa domanda la Corte d’appello non si è pronunciata (sesto motivo), incorrendo in difetto di motivazione (settimo motivo); la presentazione dell’istanza di prelievo è causa di maggiore responsabilità (ottavo motivo) e l’equo indennizzo va calcolato tenendo conto del parametro della Cote EDU (Euro 1.000,00/1.500,00 annui (nono motivo) e la Corte territoriale non avrebbe motivato sul punto (decimo motivo).
1.1.- I motivi dall’undicesimo al diciassettesimo denunciano violazione dell’art. 6, p. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:
a) "è legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1, prot. add. CEDU direttamente applicabile al caso di specie ?? (motivo 12);
b) "nella specie dovrebbe aversi riguardo alle tariffe per il giudizio innanzi alla Corte EDU e, comunque, non alla tariffa concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, poichè questa Corte, in alcune sentenze (richiamate) avrebbe escluso che quello in esame sia riconducibile a detta categoria di procedimenti, con conseguente applicabilità della tabella B p. 1 per i diritti e della tabella A p. 3 per gli onorarii ed è formulato il seguente quesito di diritto "alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di V.G.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione) ?? (motivo 11) – quesito formulato negli stessi termini nel motivo 13 – ed il decreto sarebbe, comunque carente di motivazione sul capo della liquidazione delle spese (motivo 14) e si sarebbe posto in contrasto con le quantificazioni operate da questa Corte (sono indicate alcune somme senza indicazione delle sentenze) ed è formulato il seguente quesito "le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti, alla nota spese ed alle liquidazioni eseguite dalla Corte di cassazione ?? (motivo 15); sono riportate le voci tariffarie asseritamente dovute, per sostenere che emergerebbe chiara la violazione di legge ed è formulato il seguente quesito "può il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese ?? (motivo 16) e sul punto è denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 17) 2.- La relazione ex art. 380 bis c.p.c., – che per errore ha indicato i motivi proposti in 16, anzichè in 17 – nella parte motiva osservato:
"preliminarmente deve rilevarsi, a parte la considerazione, come emerge da quanto sopra esposto che alcuni motivi risultano enunciati in modo ripetitivo rispetto ad un’unica censura, da non far comprendere l’esatta portata della relativa doglianza (come ad esempio i motivi terzo e quarto), nonchè i numerosi motivi sulle spese processuali, l’inammissibilità del ricorso per erronea formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., non in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimitàà.
che infatti detti quesiti non sono formulati mediante un chiaro interrogativo alla Corte, in modo tale da far comprendere, rispetto alla vicenda processuale in esame, le dedotte non corrispondenze tra la ratio della decisione impugnata e le relative censure;
che, pertanto, ove si accolgano detti rilievi, il ricorso può essere, mediante procedura camerale, dichiarato inammissibile.
2.1.- Il ricorrente, nella memoria, ha svolto argomentazioni diretto a sostenere che i quesiti si concreterebbero nella formulazione di domande chiare, che necessariamente dovrebbe avere carattere di astrattezza e generalità e che, ai fini dell’ammissibilità, sarebbe sufficiente che un quesito sia comunque formulato.
3.- La relazione va condivisa soltanto in parte, per le ragioni svolte di seguito.
4.- I motivi indicati nel 1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati.
In linea preliminare, va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha accolto in parte la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine agli argomenti che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulati in modo non conferente rispetto alla motivazione del decreto.
Ancora preliminarmente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., è inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008); quando si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 del 2008); quando non abbia attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 15949 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o cumulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori.
Postai questa premessa, si osserva:
a) relativamente alle questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea.
Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001, (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale "spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 11 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).
Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla "non applicazione" della norma interna.
In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta.
b) sulla questione sub b), va osservato che è manifestamente erronea la tesi dell’istante, nella parte in cui prospetta la possibilità di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone, infatti, che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma la quale, stabilendo che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare. La violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004).
In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità.
Ed è questo parametro che va osservato, dal quale è tuttavia possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate), ovvero di valorizzare criteri rigidi, peraltro indicati dall’istante in difformità dal parametro del giudice Europeo.
c) Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:
i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo;
va escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – "una ulteriore somma a titolo di bonuss, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia. Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici Europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008).
Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006). Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008);
il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda quali: l’entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" ed il comportamento della parte istante (per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006), anche l’istanza di prelievo, se assunta soltanto al fine di apprezzare l’interesse della parte al giudizio;
nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte Europea in Euro 1.00,000 non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessata e raffrontare la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cass. n. 14955 del 2008; n. 23048 del 2007).
la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).
In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai quesiti posti con i motivi riportati sub 1, in applicazione dei quali è manifesta l’infondatezza di tutti mezzi nello stesso sintetizzati.
Infatti, il decreto ha fissato la durata ragionevole in anni tre e liquidato Euro 1.080,00 per ogni anno di ritardo, dando applicazione ai parametri della Corte EDU. Il ricorrente ha svolto argomentazioni astratte, in larga misura palesemente erronee – per quanto sopra esposto – senza accaduto nel caso in esame, la insufficiente liquidazione delle spese, dedotta in maniera astratta;
15. tenuto conto della astratta deduzione di sufficienza della spese liquidate, svolta richiamando liquidazioni relativi a diversi giudizi (senza neppure indicare le sentenze);
16. quanto alla possibilità del giudice di ridurre le voci della nota spese, mediante un quesito formulato in maniera astratta e generica, essendo chiaro che ciè è possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.
La manifesta inammissibilità dei quesiti e delle censure svolte nei mezzi che li contengono, esaminabili appunto entro i limiti definiti dai quesiti, rende sufficiente ricordare, in relazione agli ulteriori profili, che, secondo questa Corte:
la L. n. 89 del 2001, non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui all’art. 3, comma 4, e, in virtù del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis, e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);
va esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);
la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilità della Tab. A – 4^ e della Tab. B – 1^.
In questi termini sono i principi che possono essere enunciati e che dimostrano la manifesta infondatezza delle doglianze dirette a sostenere l’applicabilità della Tab. A – 3^, che concerne i giudizi innanzi al T.a.r..
Relativamente agli ulteriori profili di censura, da ritenere ammissibili, nella parte in cui correlano l’erroneità delle voci di tariffa applicata alla violazione del principio dell’inderogabilità ed al difetto di motivazione, va dato atto che la giurisprudenza di questa Corte ed anche di questa Sezione, non è univocamente orientata in ordine ai requisiti da osservare per ritenere ammissibile la censura in ordine alla liquidazione delle spese.
Al riguardo va qui senz’altro ribadito che la parte che censura in sede di legittimità la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 17059 del 2007; n. 8160 del 2001). La doglianza richiede, inoltre, che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità ed il ricorrente non può, dunque, limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; n. 9082 del 2006; n. 13417 del 2001).
Tuttavia, tra i due orientamenti espressi in ordine al grado di specificità delle censure, deve preferirsi quello che reputa sufficiente a detto fine che sia riportata la nota spese presentata alla Corte d’appello e, benchè, come nella specie, la stessa rechi l’indicazione di tutti gli scaglioni di riferimento, la deduzione può ritenersi sufficientemente specifica e puntuale, se risultino indicate le attività effettivamente svolte e se la liquidazione da parte del giudice del merito sia stata operata mediante applicazione di una voce della tariffa erronea, espressamente richiamata. Infatti, detta circostanza, alla luce dell’indicazione dell’attività svolta dal difensore, è sufficiente a consentire di accertare l’erroneità della liquidazione e la violazione denunciata.
In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 349,58 esplicitamente richiamando la Tab. A. 7^, 50 – B e la Tab. B – 3^ – 75 rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab. B – 1^ (per i diritti) e la Tab. A – 4^ per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali è stata documentata l’attività svolta.
Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti.
Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.
Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 905,00 di cui Euro 385,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorario, nonchè un terzo delle spese della presente fase (compensate la residua parte), che liquida in complessivi Euro 300,00, di cui Euro 35,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009