CHE C.A., R.L. e T.F. hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria, avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 6.10.05 con cui la PDCM veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento in favore di ciascuno di essi di un indennizzo di Euro 6400,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio Che la PDCM non ha resistito con controricorso.
Che il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

OSSERVA IN DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, abbia liquidato la somma di Euro ottocento/00 per anno di ritardo discostandosi dai parametri Cedu e non tenendo conto della natura giuslavoristica della controversia.
Con il secondo motivo si lamenta che la liquidazione delle competenze sia avvenuta in violazione dei minimi tariffari.
Il primo motivo del ricorso e’ manifestamente fondato.
La Corte d’appello, nel liquidare la somma di Euro ottocento/00 per anno di ritardo, si e’ discostata immotivatamente ai parametri Cedu che , come e’ noto prevedono una liquidazione oscillante tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per anno.
Invero questa Corte di cassazione ha gia’ precisato che l’interpretazione della CEDU e’ di competenza della Corte CEDU sicche’ alla giurisprudenza da questa elaborata il giudice nazionale deve fare riferimento, potendosene discostare, solo in presenza di particolari circostanze.(Cass. civ. sez. 1^ 30.09.2004 n 19638; Cass. civ. SS.UU. 26.12.04 n. 1339).
Consegue che il giudice di merito per potersi ragionevolmente e motivatamente discostare dai parametri indennitari in questione, deve, al fine di determinare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente e definire cosi’ il danno non patrimoniale, procedere sempre ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti fra l’altro, da un lato dalla natura e dall’entita’ della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente, c.d.
"posta in gioco", e dall’altro dalle condizioni socio – economiche del litigante, posto che solo tale comparazione puo’ fornire la prova, sin pure presuntiva, dell’effettiva entita’ dello stress subito dall’attore, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche e meramente astratte.
La comparazione degli indicati elementi, da effettuarsi sulla base delle allegazione delle parti, costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimita’ se congruamente motivata.
Corollario di quanto fin qui esposto e’ che il giudice di merito puo’ discostarsi dai parametri indennitari CEDU (oscillanti mediamente tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per anno) sia in senso migliorativo che peggiorativo solo sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti.
Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di otto anni, ha poi liquidato per tale periodo solo Euro 6400,00 discostandosi notevolmente ed immotivatamente dai parametri della CEDU.(Cass. 21597/05).
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di Euro ottomila/00 oltre interessi dalla domanda al saldo in favore di ciascuno dei ricorrenti sulla base dei parametri Cedu. Non puo’ trovare invece accoglimento la doglianza sotto il profilo del riconoscimento di una maggior somma in ragione della natura giuslavoristica del giudizio presupposto, circostanza non presa in considerazione dal giudice di merito e quindi implicitamente negata.
La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che la liquidazione possa giungere fino a duemila/00 Euro per anno nel caso in cui la controversia rivesta una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo , comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause sono necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica della maggior somma in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza.
Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che ,come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte , puo’ arrivare a riconoscere anche una somma superiore. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto cio’ compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non ritiene di attestarsi su elevati livelli di liquidazione, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.
Il secondo motivo resta assorbito poiche’ l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito con la condanna della PDCM al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 8000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonche’ al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e decidendo nel merito, condanna la PDCM al pagamento della somma di Euro ottomila/00 in favore di ciascuno dei ricorrenti oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonche’ al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1250,00 di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge .Spese distratte in favore dell’avv.to antistatario.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2009