1.- La relazione depositata ai sensi delllart. 380 bis c.p.c. ee del seguente tenore: 1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Potenza ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della l.
n. 89 del 2001 proposta da R.A. nei confronti del Ministero delllEconomia e delle Finanze in relazione alla durata irragionevole di un giudizio promosso dinanzi al TAR della Basilicata con ricorso del 31.1.1995, dichiarato perento per decorrenza del decennio e mancato riscontro di avviso spedito L. n. 205 del 2000, ex art. 9 con decreto in data 28.11.2007, poi confermato a seguito di opposizione con ordinanza in data 11.3.2008.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 ai ricorsi per equa riparazione il cui giudizio presupposto sia stato proposto anteriormente alllentrata in vigore della menzionata normativa. Contro il decreto il Ministero convenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso llintimata.
2.- Il Ministero ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 lamentando il rigetto dellleccezione di improponibilitaa del ricorso e formula il seguente quesito: vero ee che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 introduce un presupposto processuale che attiene esclusivamente ai ricorsi per llequa riparazione da eccessiva durata del processo applicandosi a tutti i procedimenti ex L. n. 89 del 2001 introdotti dopo la sua entrata in vigore (25.6.2009: recte 2008) con esclusione del giudizio amministrativo sottostante.
Deduce, tra llaltro, che la possibilitaa di presentare istanza di trattazione urgente del ricorso esiste sin dal 1907 e che la disciplina del 2008 non ha inciso sulle facoltaa giaa previste nel giudizio amministrativo. La diversa soluzione accolta dalla Corte di merito avrebbe potuto, al piuu, giustificare un incidente di costituzionalitaa.
3. – LLunico motivo di ricorso appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza della S.C. secondo la quale llinnovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in virtuu del quale la domanda di equa riparazione non ee proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non ee stata presentata unnistanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, ee inapplicabile ratione temporis ai procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima delllentrata in vigore della predetta disciplina (Sez. 1, Ordinanza n. 668 del 2010; Sez. 1, Sentenza n. 28428 del 28/11/2008).
In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuitaa alllorientamento di questa Corte, secondo il quale il principio delllimmediata applicabilitaa della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi alllentrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990), quindi non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtuu del principio tempus regit actum, restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099 del 2000).
Tanto vuol dire che, in applicazione delle regole stabilite dalllart. 11 preleggi, comma 1, e dalllart. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi (anche processuali) nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attivitaa svolte, ne stabilisce la validitaa applicando la legge che vigeva al tempo in cui llatto ee stato compiuto (con riferimento alle condizioni di proponibilitaa della domanda, tra le molte, Cass. n. 9467 del 1987;
n. 4676 del 1985), essendo la retroattivitaa della legge processuale un effetto che puoo essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non puoo essere liberamente ritenuto dalllinterprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha dunque quando si pretenda sia di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente alllentrata in vigore della legge nuova, sia di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere (Cass. n. 20414 del 2006).
Una diversa interpretazione, peraltro, sarebbe in contrasto con i principi della CEDU, come giaa sottolineato dalla Corte europea (cfr.
Daddi c. Italia, 2 giugno 2009: Par consequent, une pratique ddinterpretation et application de llarticle 54, deuxieme alinea, dudit decret-loi qui a pour effet de ssopposer aa la recevabilitee des recours Pinto portant sur la duree ddun proces administratif qui ssest termine avant le 25 juin 2008, en raison exclusivement du manque ddune demande de fixation en urgence de llaudience, pourrait etre de nature a exempter les requerants interesses de llobligation ddepuiser le recours Pinto).
In ricorso, quindi, puoo essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c…
2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.
La peculiaritaa della concreta fattispecie (procedimento presupposto dichiarato perento) giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di legittimitaa.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Cosii deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011