Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato le considerazioni e la proposta che appresso si trascrivono, opinando nel senso:
"CHE la Corte di Appello di Bari, esaminando la domanda di equa riparazione proposta da D.F.F. contro il Ministero E.F. per la irragionevole durata di un procedimento innanzi al TAR del Lazio pendente dal 24.2.2000, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella della Corte di Roma sull’assunto che, applicandosi i criteri ordinari come da costante insegnamento della Cassazione, la competenza dovesse ravvisarsi in capo al giudice del luogo ove era insorta l’obbligazione indennitaria posto che il chiaro dettato di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, avrebbe impedito il ricorso al foro alternativo del luogo della estinzione della obbligazione stessa; CHE il D.F. con ricorso per regolamento di competenza notificato il 23.12.2009 ha dissentito dalla interpretazione restrittiva data dalla Corte di merito ed affermato che, una volta applicato l’art. 25 c.p.c., ed i criteri ordinari di competenza, non sarebbe stata lecita la operazione ortopedica perpetrata dalla Corte di Bari; CHE anche alla stregua dei recenti pronunziati della Cassazione quindi, ad avviso del ricorrente la competenza ben poteva essere dall’interessato radicata in capo al giudice di Bari, forum destinatae solutionis nella specie; CHE la questione della competenza a pronunziare sulla domanda di equa riparazione per la durata di un processo svoltosi innanzi al giudice speciale, nella specie il TAR Lazio, deve essere risolta alla luce del recente e ben noto pronunziato delle S.U. di questa Corte n. 6307 del 2010, che, totalmente innovando al precedente consolidato indirizzo, ha ritenuto doversi applicare il criterio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, ed al richiamato art. 11 c.p.p., anche ai procedimenti svoltisi innanzi al giudice speciale; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso deve essere definito con declaratoria di competenza della Corte di Appello di Perugia competente ex art. 11 c.p.p., per le domande di irragionevole durata del processo pendente innanzi al TAR per il Lazio".
Ad avviso del Collegio la relazione di cui sopra merita totale e piena condivisione nel mentre non si scorge alcuna possibilità di rimeditazione, quale sollecitata dal ricorrente nella memoria finale, del nuovo indirizzo interpretativo, stante la autorevolezza, chiarezza e persuasività del decisum delle Sezioni Unite, tampoco apparendo consentita, come erroneamente opinato dal ricorrente in memoria, una rimessione del ricorso in pubblica udienza (soluzione non consentita per la decisione di un regolamento di competenza).
Pertanto, provvedendo sul ricorso, fatta applicazione dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, devesi cassare la declinatoria della Corte di Bari in favore di quella di Roma e statuire la competenza della Corte perugina. La posteriorità al ricorso della decisione S.U. 6307/2010 consiglia di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Provvedendo sul ricorso, cassa la declinatoria e dichiara la competenza della Corte di Appello di Perugia; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010