Con ricorso depositato il 19.10.2007, F.A. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli llequa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione delllart. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellluomo e delle libertaa fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.
Con decreto del 25.01 – 28.04.2008, lladita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda, senza pronunciarsi sulle spese processuali. La Corte osservava e riteneva in sintesi:
che il F. aveva chiesto llequa riparazione del danno subito per effetto delllirragionevole durata del processo penale, che, dopo il suo arresto in flagranza, avvenuto il (OMISSIS), si era svolto (anche) a suo carico e che, dopo una prima pronuncia del Pretore di Battipaglia, emessa alllesito del giudizio direttissimo tenutosi 8.03.1989 e poi annullata dalla Corte di appello di Salerno, era stato deciso dapprima dal Tribunale di Salerno, con sentenza, in data 22.06.2005, con cui erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di resistenza a P.U e di lesioni personali aggravate, e poi in appello, con sentenza in data 8.03.2007, con cui la Corte distrettuale aveva dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti anche per il reato di rapina impropria, per il quale era stato, invece, condannato dal Tribunale che il giudizio penale, non complesso, avrebbe dovuto essere definito in un triennio mentre, invece, si era complessivamente protratto per 18 anni, tempo sicuramente eccessivo rispetto ai parametri CEDU che il chiesto indennizzo del danno morale doveva, peraltro, essere negato, per essersi llistante avvantaggiato del ritardo di definizione, giacchee aveva cosii potuto giovarsi della prescrizione dei gravi reati a lui ascritti e sottrarsi alllinevitabile condanna.
Avverso questo decreto il F. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 13.11.2008 e spontaneamente rinotificato il 10.05.2010 al Ministero della Giustizia, presso llAvvocatura generale dello Stato. LLAmministrazione intimata si ee costituita in giudizio, resistendo alllavversa pretesa con controricorso notificato il 18.06.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso il F. denuncia, conclusivamente formulando quesiti di diritto e sintesi:
1. "Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 delllart. 6, par. 1 della Convenzione Europea nonchee degli artt. 1223 e 2056 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)".
2. "Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 delllart. 6, par. 1 della Convenzione Europea nonchee degli artt. 1223, 2056 c.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)".
3. "Nullitaa del decreto per erronea e/o insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)".
Con i tre motivi di ricorso il ricorrente censura anche per il profilo argomentativo, il diniego ddindennizzo del sofferto danno non patrimoniale.
Il primo motivo di ricorso ee fondato, alla luce del condiviso principio di diritto (cfr Cass. 200215449; 200312935; 200617552), cui va data continuitaa, secondo cui Ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto alllequa riparazione prescinde dalllesito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato llestinzione del reato per prescrizione (dovendosi escludere che questtultima valga di per see ad elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, in via di "compensatio lucri cum damno"), salvo che lleffetto estintivo del reato derivi dalllutilizzo, da parte delllimputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nelllabuso del diritto di difesaa. Nella specie, dunque, la decisione adottata dalla Corte distrettuale si rivela illegittima, per il fatto che llespresso ed avversato diniego di equa riparazione non risulta fondato anche sulllaccertamento dellleventuale adozione da parte del F., di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nelllabuso del diritto di difesa.
Il decreto impugnato va, quindi, cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui si demanda il compito di riverificare alla luce delllenunciato principio di diritto, llesistenza o meno del vantato diritto oltre che la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso del F., cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimitaa, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Cosii deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010