1. – EE stata depositata la seguente relazione: "La controversia verte sulla durata del procedimento penale nel quale la ricorrente ee stata imputata, ai fini della sussistenza del diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2. La corte ddappello di Potenza, con decreto 8 luglio 2009, ha respinto la domanda di equa riparazione, giudicando ragionevole la durata di cinque anni e un mese per due gradi di giudizio, avendo calcolato la durata a partire dall’emissione del decreto penale di condanna, senza tener conto del tempo occorso per le indagini preliminari.
Con il ricorso si deduce che, ai fini della determinazione della durata effettiva del processo presupposto, la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto anche del periodo delle indagini preliminari.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Questa corte ha giaa affermato il principio di diritto, che il tempo occorso per le indagini preliminari puoo essere computato solo a partire dal momento in cui llindagato abbia avuto la concreta notizia della sua pendenza, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte ddansia e patema suscettibile di riparazione. Ne consegue che, in relazione al momento anteriore alla notificazione del decreto di citazione in giudizio, i ricorrenti sono gravati dall’onere di allegare specificamente quando abbiamo appreso di essere stati assoggettati ad indagine penale (Cass. 23 dicembre 2009 n. 27239). Tale specifica allegazione manca nel ricorso in esame, nel quale si fa esclusivo riferimento alla data in cui il reato fu accertato dalla polizia giudiziaria, e a quella dell’iscrizione della parte nel registro degli indagati.
Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in relazione all’ipotesi di inammissibilitaa indicata nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1".
2. – La relazione ee stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

RITENUTO IN DIRITTO
1. Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi ee stata proposta.
2. Il ricorso ee rigettato per la sua manifesta infondatezza.
3. -In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non vvee luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosii deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010