L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Cotte d’appello che ha accolto il ricorso di con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti dal 20 dicembre 1971 a 20 febbraio 2007.
L’intimato non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere la corte d’appello riconosciuto il risarcimento del danno pur avendo ritenuto il richiedente pienamente consapevole dell’infondatezza della sua domanda è manifestamente fondato.
Risulta dagli atti che oggetto della domanda ne giudizio presupposto era il riconoscimento della pensione privilegiata gabellare per infermità e che la domanda è stata rigettata "per l’assorbente motivo del rifiuto ingiustificato del ricorrente di sottoporsi ad accertamenti clinici necessari ai fini di giustizia".
La Corte, pur avendo evidenziato tale circostanza nonchè quella dell’assoluto disinteresse dimostrato dalla parte ad un sollecito svolgimento del processo ha valorizzato tali elementi unicamente come giustificativi di una ridotta quantificazione del danno, ponendosi in contrasto con il principio di diritto affermato dalla corte secondo cui "In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio" (Cassazione civile, sez. 1^, 22 ottobre 2008, n. 25595).
L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.
li ricorso deve dunque essere accolto e cassata la decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettata la domanda introduttiva dei contribuente.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi.

P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva dell’intimato;
condanna G.G.A. alla rifusione della spese che liquida in Euro 500 per onorari, quanto al giudizio di merito, e in Euro 900,00 per onorari, quanto a quello di legittimità, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010