1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Ascopiave s.p.a. avverso gli atti relativi alla procedura finalizzata all’affidamento, tramite procedura ristretta, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Castello di Godego (TV), procedura culminata nell’aggiudicazione in favore di Pomilia Gas Società Cooperativa A R.L.
Il Comune appellante contesta gli argomenti posti a fondamento della decisione.
Resiste la parte originariamente ricorrente.
Si è costituita altresì la società aggiudicataria, che ha aderito alle tesi difensive dell’appellante.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
2. L’appello è infondato.
2.1. Non merita condivisione, in primo luogo, il motivo di appello con cui si deduce la tardività del ricorso di primo grado in relazione al dies a quo computato in funzione delle date delle riunioni della commissione cui ha presenziato il rappresentante della commissione. Si deve infatti rimarcare che l’atto di nomina della commissione, al pari degli atti compiuti dall’organo collegiale nel corso del procedimento dalla commissione, non produce un effetto lesivo che implichi l’onere dell’impugnazione nel prescritto termine decadenziale. L’impugnazione va quindi considerata tardiva assumendo quale dato temporale di riferimento quelle della piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva che ha prodotto l’effetto lesivo.
2.2. Venendo al merito, si deve rammentare, in punto di fatto, che il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Castello di Godego, con determina n. 39 dd. 12 febbraio 2009, recante la nomina della Commissione medesima, dopo avere affermato che all’interno dell’Amministrazione Comunale "non vi è esperienza sufficiente per affrontare alcuni problemi tecnici connessi con l’esame delle offerte inerenti al servizio di distribuzione del gas, settore particolarissimo e per il quale il Comune non ha mai bandito gare", ha nominato quali componenti della Commissione stessa mediante membri esclusivamente interni all’Amministrazione medesima affiancando ad essi un "consulente esterno" nella persona dell’Ing. Franco Marfurt.
Tale modus procedendi integra una chiara violazione del disposto dell’art. 84 del codice dei contratti che, al fine di assicurare la necessaria competenza tecnica dei componenti della commissione, impone il ricorso a soggetti esterni qualificati in caso di carenza di adeguate professionalità nell’organico dell’amministrazione procedente. Nella specie il citato responsabile non ha tratto, dalla premessa dell’insufficienza di adeguate professionalità negli interna corporis dell’amministrazione, l’indefettibile corollario della ricerca di professionalità esterne per la designazione dei componenti diversi dal Presidente ma ha proceduto alla nomina di membri elusivamente interni affiancati da un consulente esterno destinato a sopperire alle riscontrate deficienze.
Si deve osservare, a confutazione dei rilievi all’uopo svolti dall’appellante in ordine all’inapplicabilità dell’art. 84 cit. alla procedura in parola, che l’amministrazione si è auto-vincolata proprio al rispetto di detta prescrizione e che, in ogni caso, la norma in parola, laddove richiede l’adeguata competenza tecnica dei membri della commissione con riguardo allo specifico settore interessato dall’appalto, risulta espressione di principi generali, costituzionali e comunitari – volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa – applicabili anche alle procedure di evidenza pubbliche non disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
La Sezione deve poi osservare che proprio la finalità assolta dalla designazione del consulente, ossia la necessità di colmare le riconosciute carenze strutturali dei componenti della commissione, corrobora l’assunto, sostenuto dalla parte ricorrente in primo grado, dell’assunzione, da parte di quest’ultimo, del ruolo sostanziale di componente sostanziale della commissione, chiamato a dare un contributo decisivo, se non predominante, nel processo decisionale.
Si deve soggiungere che le regole poste dalla legge (art. 84 del codice dei contratti pubblici) in ordine ai criteri di scelta dei componenti della commissione ed alla composizione complessiva dell’organo collegiale, laddove impongono il ricorso a professionalità tecnicamente attrezzate, sarebbero con evidenza eluse se si consentisse l’attribuzione ad un soggetto esterno di compiti decisionali determinanti in sede di valutazione delle offerte tecniche, tali da esautorare la Commissione nell’espletamento di un compito di sua pertinenza.
3. L’appello deve allora essere respinto in forza del ricordato ed assorbente profilo di illegittimità.
Le spese seguono la soccombenza nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Ascopiave s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di 5.000//00 (cinquemila//00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 MAR. 2011.