Con il ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti e per le ragioni in essi dedotte, la società T-System Italia s.p.a. chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti relativi alla procedura aperta per la fornitura e gestione, in outsourcing, di un sistema informativo ed informatico dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti e, in particolare, del bando di gara e dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva.
L’Asl intimata e la controinteressata Telecom Italia s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento composto con le imprese Bertone I.T.C. s.r.l. e Exprivia s.p.a., si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La controinteressata Telecom Italia, in proprio e per il su indicato costituendo raggruppamento, proponeva, altresì, ricorso incidentale.
Le parti depositavano memorie e documenti.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, fissata per la trattazione del merito, i difensori delle parti costituite evidenziavano l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo, nel frattempo, intervenuto tra esse un accordo per la definizione bonaria delle questioni oggetto di contenzioso.
All’esito dell’udienza suindicata, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Osserva il Collegio che la dichiarazione resa in udienza dai difensori delle parti costituite pare idonea ad integrare un’ ipotesi di cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, attesa l’avvenuta composizione transattiva delle questioni controverse, con soddisfazione delle parti interessate.
Sicché, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia, è divenuta inutile la decisione per mancanza della materia su cui si fondava la controversia.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e incidentale e relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 FEB. 2011.