1. Il sig. T. esercitava, in forza di licenza n. 18297 del 24/11/1995, il commercio di autoveicoli, ricambi ed accessori, unitamente ai figli ed alla moglie, in Villa San Giovani, loc. Ferrito, quando, nell’ottobre del 1996, l’intero territorio fu colpito da una grave alluvione. Anche l’immobile presso il quale aveva sede l’esercizio commerciale subì gravi danni, tali da costringere ad una forzata chiusura.
1.1. L’estensione e la gravità della situazione indussero il Governo a dichiarare lo stato di emergenza, con delega al Ministro dell’Interno delle funzioni di coordinamento della Protezione civile.
Il Ministro dell’Interno, con ordinanza n. 2478 del 19/11/1996, stabilì i criteri di erogazione delle somme stanziate, destinandole preliminarmente alla sistemazione dei nuclei familiari disagiati ed in piccola parte (600 milioni di lire) anche all’immediata ripresa delle attività produttive, stabilendo infine che le eventuali somme residue fossero utilizzate per interventi infrastrutturali. A mezzo della medesima ordinanza il Ministro dell’Interno nominava il Presidente della Regione Calabria quale Commissario delegato agli interventi in favore delle popolazioni colpite.
Il sig. T., in osservanza di quanto disposto dall’OM citata, avanzava istanza di contributo, quantificando il danno in £. 60.000, sulla base di perizia estimativa che allegava.
1.2. Con successiva ordinanza n. 7/C del 3/2/1997, il Commissario delegato affidava all’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria l’incarico di raccogliere le domande di contributo avanzate dall’imprese danneggiate operanti nel territorio, sicché il sig. T. reiterava la richiesta inoltrandola, questa volta, all’Amministrazione provinciale. Quest’ultima redigeva l’elenco delle imprese aventi titolo al contributo, ricomprendendovi anche l’Impresa T. per un importo di 60 milioni di lire.
Nel frattempo, la forzata chiusura aziendale innescava una situazione di disagio e difficoltà nell’intera famiglia T., via via aggravatasi sino a creare vere e proprie patologie depressive al figlio J., ed ingenti problemi di carattere economico al ricorrente, ormai privato degli affidamenti bancari di cui godeva.
Seguivano una serie di disperate richieste alle Autorità al fine di ottenere risposte ed aiuti. Forniva riscontro la Presidenza del Consiglio con nota del 14/11/2000, nella quale si specificava che il Commissario delegato non aveva inteso redigere alcun programma di intervento a sostegno delle imprese. Solo nel 2004 (nota 129 del 28/4/2004) il Commissario delegato informava il sig. T. che la mancata corresponsione del contributo era dipesa dall’insufficienza dei fondi stanziati rispetto agli ingentissimi danni complessivamente denunciati, circostanza che aveva indotto il medesimo a dirottare le esigue somme inizialmente stanziate (600 milioni di lire) ad interventi infrastrutturali.
1.3. In data 3/11/2004, il Commissario delegato, dato atto dell’insufficienza dei fondi stanziati e del relativo utilizzo per altri obiettivi, e precisato che per tale motivo non si era provveduto all’accertamento della reale entità dei danni allegati dalle imprese richiedenti il contributo, disponeva la corresponsione di . 20.500, anche in considerazione della gravità della condizione in cui ormai versava la famiglia T..
Ricevuta la somma, il sig. T. insisteva per il conseguimento dell’integrale ristoro del danno medio tempore maturato proprio a causa del ritardo nell’ottenimento del contributo. Nessun positivo riscontro veniva più fornito, sicché il medesimo unitamente ai propri familiari iniziava un’azione risarcitoria dinanzi al Giudice civile. La stessa si concludeva con una declaratoria di difetto di giurisdizione, trattandosi, secondo il giudice adito, di questioni risarcitorie connesse al cattivo esercizio del potere amministrativo, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questo Giudice, il sig. T. ed i suoi familiari, hanno reiterato le istanze risarcitorie deducendo, in particolare, quanto segue:
I) Sussisterebbe la responsabilità civile sia della Presidenza del Consiglio che del Ministro dell’Interno per non aver monitorato e verificato l’esatta esecuzione dell’ordinanza n. 2478 da parte del Commissario delegato in ordine alle somme stanziate per l’immediata ripresa dell’attività produttiva e per non aver comunque provveduto allo stanziamento delle ulteriori somme necessarie a far fronte all’ingente quantità di danni prodotti dall’alluvione; II) sussisterebbe altresì la responsabilità del Commissario delegato per non aver dato corretta esecuzione all’ordinanza 2478 cit. nella parte in cui prevedeva l’erogazione di un contributo di £. 600 milioni finalizzato a favorire l’immediata ripresa dell’attività produttiva, segnatamente non verificando l’entità dei danni effettivamente subiti dalle imprese richiedenti il contributo, non redigendo un programma di interventi finalizzato alla ripresa dell’attività produttiva, utilizzando le somme citate per finalità di carattere infrastrutturale.
L’ordinanza n. 921/C del 3/11/2004 costituirebbe in proposito un’espressa ammissione di responsabilità ed un conseguente riconoscimento del debito. Ulteriori conferme in punto di responsabilità del Commissario delegato sarebbero rinvenibili nella missiva del 17/7/2006 del Capo Dipartimento della Protezione civile, nella parte in cui il medesimo stigmatizza l’operato del primo, e nella più recente nota della Prefettura di Reggio Calabria, n. 48880.
In relazione ai danni, il sig. T. B. G. deduce di aver subito pregiudizi patrimoniali per 60 milioni di lire a titolo di danno emergente (contributo negato) e per 250 milioni a titolo di lucro cessante per la forzata e protratta inattività aziendale. Pregiudizi non patrimoniali relativi alle sofferenze patite nel vedere distrutta la propria attività e gravemente compromessa la salute dei propri familiari. Il sig. T. B. J., figlio di G., deduce di aver subito oltre ad un danno morale ed esistenziale, anche un danno biologico avendo sofferto di una grave forma depressiva che ha condotto ad una invalidità permanente dell’80%. La sig.ra A. C., moglie di G., deduce di aver subito un consistente danno biologico conseguente ad un infarto provocato dalle costanti condizioni di tensione e stress. Infine la sig.ra T. B. A. deduce di aver subito anch’essa un danno biologico conseguente ad una forma depressiva talmente grave da indurla a tentare il suicidio, oltre che un danno esistenziale per l’inevitabile peggioramento della vita di relazione. Tutti chiedono la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno, il Commissario delegato per gli interventi di emergenza in Calabria, costituitisi a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle ordinanze ministeriali e dei provvedimenti amministrativi causativi dei danni; nel merito, la prescrizione del diritto fatto valere e comunque la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur, avuto in particolare riguardo all’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel determinare an e quantum del contributo da concedere alle imprese danneggiate.
3.1. Si è costituita in giudizio anche la Regione Calabria, anche se al solo fine di evidenziare il difetto di legittimazione passiva avendo operato, il Presidente della Regione, quale organo straordinario del Ministero dell’Interno.
3.2. Tutte le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi : i ricorrenti hanno chiarito che il ricorso è stato notificato alla Regione Calabria solo in quanto sede legale ove opera il Commissario delegato; hanno altresì replicato in ordine all’eccepita inammissibilità e prescrizione sostenendo – per il primo profilo – che l’illegittimità degli atti e del comportamento dell’amministrazione possa essere comunque valutata in via incidentale e – quanto al secondo – che il decorso della prescrizione è stato interrotto dalle numerose lettere di sollecito e messa in mora.
La causa alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata previa impugnazione delle ordinanze e dei provvedimenti dai quali sarebbe derivato il danno. L’azione è stata introdotta in epoca antecedente all’entrata in vigore del codice del processo e della relativa disciplina in tema di autonomia dell’azione risarcitoria – epoca – nella quale era ancora vivo ed acceso il dibattito giurisprudenziale sulla c.d. pregiudiziale amministrativa. Tuttavia, a prescindere da quale dovesse essere la soluzione preferibile alla cennata diatriba, deve rilevarsi come, nel caso di specie, i provvedimenti espressi che vengono in rilievo non siano affatto lesivi dell’interesse dei ricorrenti ed anzi, questi ultimi , si dolgano. della non corretta esecuzione degli stessi.
In particolare l’ordinanza ministeriale n. 2478 del 19/11/1996 ha previsto uno stanziamento finalizzato all’immediata ripresa dell’attività produttiva a seguito del quale il sig. T. ha avanzato domanda di contributo, a lungo rimasta inevasa; l’ordinanza del Commissario delegato n. 7/C del 3/2/1997 ha individuato le modalità di raccolta e di istruzione delle domande di contributo; l’ordinanza del 3/11/2004 ha infine riconosciuto, sebbene tardivamente e forfettariamente, un contributo definito dalla stessa amministrazione parte della somma dovuta.
Dunque l’attività sfociata in atti amministrativi, conosciuti o conoscibili dai ricorrenti, in quanto finalizzata a garantire un contributo sia pur minimo non ha mai costituito, a ben vedere, oggetto di censura. Piuttosto è il comportamento successivo del Commissario delegato, reso ex post noto a mezzo di lettere giustificative dell’amministrazione, concretatosi nella mancata assegnazione delle somme originariamente stanziate e nell’indebito utilizzo delle stesse per finalità diverse, a risultare asseritamente non conforme agli atti amministrativi presupposti e dunque in sé illecito.
È allora a questo comportamento che deve direttamente aversi riguardo al fine di valutarne l’eventuale illiceità.
2. L’ordinanza n. 2478 del 19 novembre 1996 con la quale il Ministro dell’Interno delibera interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, ViboValentia e Crotone, oltre a nominare il Presidente della Regione Calabria quale Commissario delegato alla gestione dell’emergenza, ha previsto, all’art. 3, un piano di interventi infrastrutturali finalizzati a porre riparo ai danni provocati ed a prevenire i rischi per il futuro, all’uopo stanziando la somma di 100,762 miliardi di lire; all’art. 9 l’erogazione di contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili nell’ambito della somma complessiva di 1,3 miliardi di lire, ed infine, all’art. 10 lo stanziamento di 600 milioni di lire per favorire l’immediata ripresa delle attività produttive. L’art. 4 ha previsto, inoltre, che per i fini di cui all’art. 3 (interventi infrastrutturali), il commissario delegato potesse utilizzare anche somme residue derivanti dall’attuazione degli artt. 9 e 10 (economie di spesa in relazione agli obiettivi di sostegno ai nuclei familiari, alle persone ed alle imprese).
L’ordinanza del Commissario delegato n. 573 del 3 febbraio 1997, recante norme di attuazione dell’art. 10 cit., ha poi affidato alle amministrazioni provinciali la raccolta delle domande di risarcimento da parte delle imprese aventi sede nel rispettivo territorio e la compilazione di un quadro riassuntivo degli aventi diritto con indicazione degli importi richiesti. Indi, ha dato atto che "l’entità del contributo che sarà erogato ai beneficiari dal Commissario delegato, sarà indicato, con apposita separata ordinanza in relazione all’ammontare dei danni documentati ed accertati ed alle somme rese disponibili con l’ordinanza ministeriale n. 2478 o con eventuali, future, ulteriori assegnazioni ministeriali".
2.1. Come può evincersi dal semplice esame del profilo temporale, tra l’ordinanza ministeriale e quella del Commissario ad acta erano già trascorsi quattro mesi, senza che nulla di concreto fosse stato predisposto per l’aiuto immediato alle popolazioni, se non l’affidamento di un mero incarico istruttorio ad altre amministrazioni.
Risulta dagli atti che la Provincia di Reggio Calabria abbia poi trasmesso l’elenco delle imprese danneggiate – in cui risultava collocata al n. 115 anche la ditta T. per l’importo di £. 60 milioni corrispondenti ai danni indicati dallo stesso istante – con nota del 7 ottobre 1997, n. 28341.
A questo punto era già trascorso un anno dall’epoca dei fatti – anno – durante il quale le amministrazioni coinvolte si erano semplicemente limitate a raccogliere le richieste di contributo, senza tra l’altro procedere a quelle attività di verifica utili ad evitare spirali speculative.
Seguono una serie di solleciti e richieste disperate inoltrate dal sig. T. anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – alle quali fornisce un primo riscontro proprio il Dipartimento citato, il quale, nel partecipare l’impossibilità, allo stato, di provvedere a stanziare ulteriori risorse finanziarie in conformità alle richieste inoltrate dalla Regione Calabria (ma il riferimento è da intendersi al Commissario delegato), evidenzia che "non è pervenuto alcun programma di intervento a sostegno dei privati rimasti colpiti dall’evento alluvionali di cui trattasi".
Solo il 28 aprile 2004, il Commissario delegato fornisce riscontro ad una diffida presentata dal legale della famiglia T., così esprimendosi: "…….Con l’ordinanza n. 2478 erano previsti, fra l’altro, contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che avevano subito gravi danni a beni mobili ed immobili nonché a favore delle imprese danneggiate, al fine di favorire l’immediata ripresa delle attività produttive. In particolare venivano stanziati £. 1,3 miliardi per i contributi alle famiglie con l’art. 9 e £. 600 milioni per i contributi alle imprese con l’art. 10. Rispetto alla disponibilità di 1,3 miliardi per contributi alle famiglie e 600 milioni per contributi alle aziende produttive, sono state riscontrate richieste ammontanti, rispettivamente a £. 23.171.570.000 e £. 19.873.7266.000, molto superiori, quindi, all’ammontare complessivo dei fondi disponibili. Al fine, comunque, di superare l’oggettiva consistente carenza dei fondi previsti, in data 21 settembre 99 ed in data 9 maggio 2000 venivano inoltrate al Dipartimento della Protezione civile di Roma le richieste di ulteriori risorse finanziarie per rendere almeno possibile l’erogazione dei contributi di importo significativo e non irrisorio rispetto alle richieste formulate dagli interessati. Tale richiesta non veniva purtroppo accolta dal Dipartimento e, pertanto, essendo nell’impossibilità di soddisfare le numerose istanze di risarcimento danni per importi significativi, l’amministrazione, in alternativa, ha inteso avvalersi della procedura prevista dal comma 2 dell’art. 4 dell’OM n. 2478/96, utilizzando le modeste risorse finanziarie assegnate per l’attuazione di interventi pubblici infrastrutturali, finalizzati alla difesa del suolo…..".
È a questo punto che i sigg.ri T. sono messi davanti alla dura realtà del fatto compiuto: i fondi assegnati sono stati ormai spesi per altro.
2.2. Solo a seguito di ulteriori esposti e dell’interesse manifestato dei mass media, con ordinanza del 4 ottobre 2004, il Commissario delegato, dato atto della drammatica situazione in cui versava la famiglia T. – che nelle more aveva subito un pignoramento immobiliare per il mancato pagamento di un effetto cambiario dell’importo di 20 milioni e, soprattutto, il manifestarsi di una sintomatologia depressiva che aveva costretto J. (figlio) ad un ricovero ed A. (figlia) a tentare il suicidio – e considerato, anche sotto il profilo umano, il peculiare caso rappresentato dal sig. T., dispone, al fine di soddisfare in parte quanto richiesto dal medesimo, la somma di . 20.500, non senza rilevare – con ciò compiendo un’amara constatazione circa la qualità dell’attività pregressa – che "analogamente a quanto fatto per gli interventi infrastrutturali di emergenza per i quali, stante la limitatezza delle risorse disponibili, è stata data priorità di finanziamento a quelli di cui si è ritenuto più urgente l’esecuzione….uguale criterio si sarebbe potuto adottare per la corresponsione dei contributi alle imprese danneggiate, qualora fosse stata a suo tempo effettuata dalle amministrazioni incaricate una completa ed esauriente istruttoria delle richieste presentate..".
3. Volendo trarre considerazioni conclusive dalla suindicata sequenza, non può che rilevarsi un comportamento gravemente colposo da parte delle amministrazioni coinvolte, in relazione a diversi e concorrenti profili: 1) Il commissario delegato, pur in presenza di obiettivi emergenziali concernenti i nuclei familiari, le persone e le imprese, non ha tempestivamente attivato ed adeguatamente indirizzato, coordinato e monitorato l’attività istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo. L’attività di rilevazione dei bisogni è partita con ritardo e si è limitata a registrare le domande senza compiere alcuna verifica finalizzata a secernere le reali ed urgenti necessità, anche al fine di inibire spirali speculative.
È evidente che l’obiettivo di immediata ripresa dell’attività produttiva a seguito di uno stato emergenziale causato da una straordinaria alluvione non possa essere raggiunto attraverso finanziamenti "a pioggia" erogati a notevole distanza di tempo. Essi devono invece essere mirati ed immediati (non importa se esigui), sì da agevolare una pronta reazione dell’imprenditore alla difficoltà ambientale, essendo ragionevole ed equo pretendere, che una volta scongiurato l’arresto dell’attività grazie al tempestivo aiuto esterno, sia lo stesso l’imprenditore a perseguire con i propri mezzi la ripresa del pieno regime.
Il commissario delegato ha invece affrontato la problematica in termini esattamente opposti a quelli descritti: ha lasciato per lungo tempo le imprese in balia degli effetti disastrosi dell’alluvione puntando su un ristoro postumo dei danni, secondo una logica di tipo risarcitorio che mal si concilia con quella preventiva di pronto sostegno alla ripresa produttiva. A distanza di un anno dall’evento si era unicamente giunti alla redazione di un elenco nominativo con indicazione dell’importo che le stesse imprese avevano richiesto, lasciando, nel frattempo, prive di mezzi ed aiuti, le piccole imprese che a causa dell’alluvione avevano subito un arresto delle attività, non superabile con le ordinarie provviste;
3.1. Il commissario delegato, raccolte le richieste degli imprenditori e verificatone cartolarmente il quantum complessivo, anziché compiere un’istruttoria al fine di individuare i casi più urgenti e drammatici ai quali destinare le esigue somme a disposizione, ha ritenuto di distrarre del tutto le somme dall’obiettivo per le quali erano state stanziate, utilizzandole ad altri scopi (infrastrutture). Anche in questo caso la logica che ha guidato l’azione del Commissario è stata quella latamente risarcitoria, in guisa che, preso a riferimento l’ammontare complessivo delle richieste ed ipotizzata una proporzionale ripartizione fra tutte della somma a disposizione, egli è giunto a considerare irrisorio il contributo erogabile a ciascuna, determinandosi per un diverso utilizzo delle somme. In realtà, a parte l’espressa violazione dell’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 2478, il Commissario delegato, così operando, non solo non ha fornito aiuto a nessuna delle imprese bisognose, ma ha lasciato che quelle più deboli o maggiormente colpite, incapaci di sollevarsi autonomamente, scontassero una lunga e forzata chiusura dagli effetti esiziali, probabilmente evitabile con un pronto e mirato intervento finanziario;
3.2. Solo nel 2004, il Commissario delegato ha formalmente comunicato che le attese contribuzioni non sarebbero mai arrivate, essendo i fondi stanziati, già stati utilizzati per altre finalità. Così facendo il Commissario ha protratto l’agonia di coloro che speravano in un imminente finanziamento, consentendo che gli istanti coltivassero aspettative inevitabilmente influenti sulle scelte anche economico-finanziarie a breve e medio termine.
Tutti elementi, insieme più che sufficienti ad integrare uno stato soggettivo colposo.
4. Un stato soggettivo parimenti colposo può rinvenirsi, seppur in minor grado, in capo all’amministrazione centrale.
Alla stessa non può essere imputato l’insufficiente stanziamento di somme, sia perché essa è questione connessa a valutazioni latamente discrezionali e fortemente influenzate dal contingente stato della finanza pubblica, sia perché essa avrebbe richiesto una valutazione giudiziale della legittimità dell’OM n. 2478, in relazione alla quale i ricorrenti non offrono parametri di valutazioni che vadano al di là di generiche censure. Del pari non può essere addebitata una culpa in eligendo trattandosi della nomina di un soggetto posto a capo di un’amministrazione regionale e dunque istituzionalmente dotato di strutture e capacità tali da far poter far fronte a situazione emergenziali. Può invece individuarsi una colpa per omessa vigilanza, atteso che, seppur la delega non prevedesse espressamente fasi e procedure di verifica o di controllo periodico dell’operato del delegato, è principio generale che il delegante non si spogli del potere e della responsabilità del provvedere, per il sol fatto della delega. Piuttosto sopporta i rischi della stessa e dunque anche quello della responsabilità civile del delegato, salva la prova di non aver potuto evitare il danno. Prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Può dunque passarsi all’esame delle conseguenza della condotta colposa.
5. I ricorrenti sostengono che i comportamenti descritti abbiano condotto alla chiusura aziendale provocato l’insorgere o all’aggravarsi di patologie gravi, le quali, oltre a determinare danni biologici, hanno contribuito a pregiudicare l’esistenza nella sua dimensione relazionale, già minata dalle tensioni legate allo stato di disagio economico. Su tale aspetto occorre soffermarsi.
I gravi danni alla struttura aziendale ed all’attività di impresa trovano sicuramente causa immediata e diretta nell’alluvione dell’ottobre 1996, fatto naturale, straordinario ed imprevedibile, la cui potenza e capacità distruttivo non è imputabile ad alcuno. Trattasi di un evento che di per sè è idoneo a fiaccare la resistenza fisica e psicologica delle persone che vi sono esposte, e sicuramente a costringere in uno stato di sconforto chi, come la famiglia T., vede a causa di esso scomparire l’unica fonte di reddito.
L’intervento dello Stato, se tempestivo ed efficace, avrebbe tuttavia potuto impedire che il processo pregiudizievole scatenato dal fatto naturale, evolvesse sino a sortire effetti esiziali, garantendo all’imprenditore liquidità sufficiente a riparare i danni subiti e ad evitare una protratta ed irreversibile chiusura forzata. Ciò in ordine all’analisi dell’astratto processo causale.
Al fine di verificare la sussistenza in concreto di un rilevante nesso di causalità e di un conseguente danno patrimoniale eziologicamente riconducibile al mancato finanziamento, occorre però accertare se il contributo richiesto fosse o meno concedibile e se lo fosse, in toto o solo in parte, secondo quella che può definirsi prognosi ex post. Nessun dubbio in ordine alla concedibilità: il sig. T. aveva fatto regolare istanza ed aveva fornito tempestivo riscontro alle richieste di integrazione documentale, allegando perizia giurata in ordine ai danni ed alla relativa stima. Diversamente deve argomentarsi in ordine all’importo concretamente erogabile: le domande pervenute erano parecchie centinaia, per un importo complessivo richiesto di £. 19.873.7266.000, e ciò a fronte di uno stanziamento disponibile di 600 milioni. È pur vero che se il Commissario delegato avesse privilegiato la necessità e l’urgenza dell’aiuto ai fini della sopravvivenza dell’impresa, fra i criteri di assegnazione delle somme, la ditta T. avrebbe avuto probabilmente titolo ad accedere al beneficio, tuttavia non può ragionevolmente escludersi che vi fossero altre imprese nella medesima situazione del ricorrente, e soprattutto che le rispettive richieste potessero essere, nel complesso considerate, di gran lunga superiori alle, oggettivamente esigue, somme stanziate, così da suggerire una decurtazione proporzionale rispetto a quanto chiesto dai singoli aventi titolo.
Può dunque ritenersi verosimile che se l’amministrazione avesse operato diligentemente, il sig. T. avrebbe potuto ottenere una somma che, anche se inferiore a quanto richiesto, sarebbe stata comunque sufficiente ad approntare i primi interventi manutentivi e ad evitare il definitivo tracollo dell’esercizio commerciale. È evidente, poi, come sia estremamente difficoltoso stabilire quale sarebbe stata l’effettiva capacità di reazione e risposta dell’imprenditore e quale l’effettiva evoluzione dei suoi affari nel tempo (l’azienda operava sul mercato da pochi anni ed aveva dimensioni che non ne garantivano un elevato grado di resistenza ai fattori di crisi).
Tutti elementi che inducono ad una valutazione equitativa del danno patrimoniale da mancato guadagno. Esso, avuto riguardo ai bilanci allegati dai ricorrenti e alle considerazioni sopra esposte, può complessivamente quantificarsi in . 100.000,00.
Nulla può invece riconoscersi in relazione al danno emergente (mancata percezione del contributo) atteso che, sebbene con ritardo, il Commissario delegato ha attribuito al sig. T. la somma di .20.500. Somma verosimilmente vicina a quella che al medesimo si sarebbe potuto riconoscere nell’immediatezza dei fatti, in considerazione, da un lato, dell’insufficienza dello stanziamento e, dall’altro, della priorità attribuibile alla situazione aziendale e familiare del sig. T..
5.1. Quanto alle richieste di ulteriori somme avanzate dai ricorrenti C. A., J. T. B., A. T. B. a titolo di risarcimento del danno biologico – asseritamente collegato, dal punto di vista eziologico, alla mancata tempestiva percezione dei contributi – esse devono respingersi.
Il nesso di causalità in questo caso non risulta provato. La tesi dei ricorrenti secondo la quale le patologie sarebbero state generate o favorite nel loro insorgere, dal comportamento dell’amministrazione, dal dispiacere e dalle difficoltà ad esso conseguenti, non appare, in proposito, caratterizzata da rigore scientifico e da univocità.
In presenza di eventi come l’infarto o le sindromi depressive, riferibili ad eziologia multifattoriale e non a rischio specifico, il nesso di causalità deve essere accertato e dichiarato non in termini presuntivi ma come diretta e determinante conseguenza dell’evento considerato lesivo. Nel caso di specie l’evento consiste nella mancata corresponsione di un contributo finanziario, per cui, escluso secondo l’id quod plerumque accidit che esso possa avere direttamente fatto insorgere delle infermità, deve nondimeno escludersi, in mancanza di prova rigorosa, che queste ultime possano essere indirettamente derivate dalla tensione e dal disagio emotivo dallo stesso indotte, isolatamente considerate. Inoltre non può non evidenziarsi come il contributo fosse stato richiesto dal sig. T. B. G., in forza della titolarità di un esercizio commerciale e dei danni allo stesso cagionati dall’alluvione. Coloro che si dolgono dei danni biologici sono invece i familiari del sig. T., i quali assumono così di aver subito ripercussioni dallo stato di difficoltà e tensione che ha interessato il percettore del reddito.
A prescindere da ogni considerazione in ordine al sé ed ai limiti entro i quali siffatto danno "riflesso" possa considerarsi risarcibile, è evidente che la circostanza rende ancor più fragile ogni tentativo di ricondurre le lamentate conseguenze in un quadro di causalità rilevante.
5.2. Nel medesimo senso deve concludersi in relazione alla domanda di risarcimento del cd danno esistenziale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale debba ritenersi "ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (Cfr. SSUU 6572/2006) chiarendo che esso vada ricompreso nell’ampia categoria dei danni non patrimoniali.
Questi ultimi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, sono risarcibili qualora derivino dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, a condizioni (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972).
Nel caso di specie difetta in radice la rilevanza costituzionale dell’interesse leso, trattandosi dell’interesse ad un contributo di carattere meramente economico.
6. In conclusione la domanda risarcitoria deve essere accolta nella misura complessiva di . 100.000,00 da considerarsi già all’attualità, con condanna del Commissario delegato per l’emergenza in Calabria, ex art. 2 dell’OM 2478 del 19 novembre 1996, e del Ministero dell’Interno, al pagamento in solido della somma citata, in favore del sig. T. B. G.. Devono essere invece respinte le restante domande.
7. In relazione all’esito del giudizio ed alla peculiarità dello stesso, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra amministrazione ed i ricorrenti C. A., J. T. B., A. T. B.. In relazione alla domanda del sig. G. T. B., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna il Commissario delegato per l’emergenza in Calabria, ex art. 2 dell’OM 2478 del 19 novembre 1996, ed il Ministero dell’Interno, al pagamento in solido della somma di .100.000,00 in favore del sig. T. B. G., giusto quanto chiarito in parte motiva.
Respinge il ricorso per il resto.
Condanna le medesime amministrazioni al pagamento in favore del sig. T. B. G. delle spese di lite che liquida forfettariamente in . 3.000.00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate per le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Giulio Veltri, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 FEB. 2011.