La domanda dell’attrice è solo in parte fondata e pertanto deve essere accolta così come precisato nella motivazione che segue.
La materia del contendere oggetto del presente giudizio è rappresentata dalla richiesta dell’attrice, titolare di un appartamento sito all’interno del condominio convenuto, di vedere riconosciuta la legittimità del già avvenuto distacco del proprio immobile dall’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, con esonero totale dal pagamento delle spese di esercizio del servizio comune, quali quelle relative all’approvvigionamento del gasolio, dovendosi limitare il proprio obbligo alle sole spese di manutenzione.
Tenuto conto del tenore della domanda, che non investe altresì la pretesa di ottenere il risarcimento dei danni derivante da un preteso malfunzionamento dell’impianto comune, diviene ai fini del giudizio superfluo altresì accertare la funzionalità e l’adeguatezza dell’impianto in questione relativamente alle esigenze anche personali dell’attrice, e pertanto ciò su cui è chiamato a pronunciarsi il Tribunale con la presente sentenza, è unicamente la verifica circa la ricorrenza delle condizioni in base alle quali è da ritenersi legittimo il distacco del singolo condomino dall’impianto condominiale.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da parte del condomino in ragione del fatto che la richiesta di distacco dell’attrice sarebbe già stata delibata nel corso dell’assemblea condominiale del 26 ottobre 2001, conclusasi con una votazione sfavorevole alla richiesta, così che tale delibera, in assenza di impugnativa sarebbe vincolante anche per l’attrice che non potrebbe quindi agire in via ordinaria per l’accertamento della legittimità della condotta posta in essere.
A tal proposito, va però ricordato, ed in ciò anticipando le tematiche oggetto del prosieguo della sentenza, che la giurisprudenza di legittimità, occupatasi nel corso degli anni della questione relativa alla possibilità di distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato, fatta salva l’ipotesi – che non ricorre nella fattispecie – in cui il regolamento di condominio, a carattere contrattuale, ponga un espresso divieto in tal senso, è pervenuta con varie sentenze alla conclusione secondo cui il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio cfr. da ultimo Cassazione civile 30 giugno 2006 n. 15079, nonché Cassazione civile 25 marzo 2005 n. 5974).
Quanto ai rapporti tra potere dell’assemblea e condotta del singolo condomino, ha avuto modo di pronunciarsi Cassazione civile 30 marzo 2006 n. 7518, affermando che la delibera assembleare che, pur in presenza delle condizioni che legittimano il distacco, respinga la richiesta di autorizzazione allo stesso è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, così che, la delibera in oggetto, ove appunto sussistano le condizioni per il distacco, è del tutto priva di efficacia e non può in alcun modo precludere al condomino la possibilità di richiedere in via autonoma un accertamento circa l’esistenza del proprio diritto a non avvalersi più dell’impianto comune.
Detta ultima sentenza appare poi altresì interessante laddove ha precisato che il condomino che abbia legittimamente rinunziato all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccato le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, è tenuto comunque al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto ( obbligazione che non è osta in discussione da parte dell’attrice), nonché a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini, così che emerge la regola secondo la quale, non necessariamente al distacco consegue il totale esonero dalle spese di gestione, quale appunto quella di approvvigionamento del combustibile, ma nei limiti in cui il condomino non usufruisca più in alcun modo ( ivi incluso quello indiretto) dei vantaggi derivanti dall’impianto condominiale.
Una volta disattesa l’eccezione pregiudiziale di rito mossa da parte del convenuto, può passarsi al merito della domanda, che, come anticipato dalla citazione delle precedenti massime, investe tematiche di carattere prevalentemente tecnico rappresentate, secondo i dettami della Suprema Corte, dalla necessità di verificare che dal distacco non derivino né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Sul punto la consulenza tecnica d’ufficio ha necessitato di ben due supplementi di perizia determinati in parte da alcuni fondati rilievi delle parti mossi all’operato dell’ausiliario d’ufficio, ed in parte dal fatto che questi, discostandosi dalle prescrizioni di natura giuridica evincibili dalla giurisprudenza di legittimità, aveva fondato le sue valutazioni su di una serie di variabili che viceversa non possono penetrare nella valutazione tecnica, come ad esempio la possibilità di un mancato utilizzo dell’impianto autonomo da parte dell’attrice ovvero di un suo uso difforme da quello ordinario.
Tuttavia, all’esito delle integrazioni sollecitate, tale elaborato pur peccando talvolta di essere alquanto astratta, avendo l’ausiliario evidenziato alcune difficoltà nel procedere a più analitiche verifiche di tipo sperimentale, e pur emergendo, anche nell’ultima integrazione, una certa resistenza del CTU nell’adeguarsi a quelli che sono i principi giuridici ormai vigenti nella materia in esame, ritiene il Tribunale che la stessa possa essere adeguatamente utilizzata ai fini della decisione, risultando le conclusioni nel complesso condivisibili, e non apparendo le contestazioni mosse dalle parti supportate da elementi di carattere tecnico scientifico tali da contrastare l’assunto dell’ausiliario, limitandosi le parti appunto a sollecitare ulteriori accertamenti che ad avviso dello scrivente, appaiono eccessivamente dispendiosi, e soprattutto tali da non garantire che si possa pervenire effettivamente a risultati dotati di maggiore attendibilità.
In merito alla verifica circa l’insorgere di uno squilibrio termico e l’accrescimento delle spese a carico dei fruitori dell’impianto comune, in conseguenza del distacco da parte dell’attrice, già nel primo elaborato peritale l’ing. C. concludeva per l’irrilevanza dello squilibrio termico verificatosi, e comunque per la sua inidoneità a danneggiare il regolare funzionamento dell’impianto, opinando tuttavia nel senso che poteva determinare un aumento dei consumi, in ragione dell’eventualità che l’attrice non tenesse in funzione per periodi più o meno prolungati il proprio impianto autonomo, favorendo delle dispersioni di calore a danno degli immobili confinanti.
Tale criterio è stato però ritenuto non condivisibile da parte della giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza n. 5974 del 2004 che ha appunto affermato che è manifestamente illogica la considerazione che lo squilibrio termico ed il connesso aggravio di spesa per gli altri partecipanti sarebbero dipesi unicamente dagli "umori" del condomino distaccatosi, che a suo piacimento avrebbe potuto accendere o no l’impianto autonomo, evidenziandosi che a ragionare in tal modo, per ipotesi il condomino potrebbe egualmente incidere sull’equilibrio termico dell’intero edificio chiudendo nel suo appartamento i radiatori dell’impianto centrale esistente.
Si è quindi sollecitato il CTU a rivedere le proprie conclusioni conformandosi a tali principi, ritenuti del tutto condivisibili da parte dello scrivente, così che nella relazione integrativa del 29 gennaio 2009 ha ribadito che, non dovendosi tenere conto di una serie di variabili ipotetiche – quali quelle prese in esame nella prima consulenza – non determina uno squilibrio termico.
In relazione poi all’aggravio di spese in danno degli altri condomini, sempre nella relazione integrativa del gennaio 2009, il CTU, pur dando atto delle difficoltà di procedere ad una verifica del tutto attendibile sotto il profilo scientifico, attesa l’immutazione della situazione a seguito del distacco, ha concluso nel senso che non si è verificato un aggravio d spesa totale per consumi a carico degli altri condomini.
Nelle proprie considerazioni ha poi evidenziato come di norma la riduzione della spesa totale per consumi non è mai proporzionale rispetto al numero dei condomini che cessano di fruire dell’impianto comune, ma ciò non appare risolutivo al fine di negare la legittimità della condotta dell’attrice, in quanto ai fini che interessano occorre valutare che l’ausiliario ha già indicato nella prima perizia la percentuale di riduzione dei consumi dell’impianto comune derivante dal distacco, quantificandola in una percentuale del 3,96 %, così come occorre prendere in considerazione il fatto che, come si avrà modo di dire a breve, l’O.M.F. non può ritenersi del tutto esonerata dalla contribuzione alle spese di esercizio, continuando appunto a fruire, sebbene in maniera indiretta del calore prodotto dall’impianto comune, così che la percentuale di spese di gestione che residuerà a suo carico, è idonea a compensare il fatto che la riduzione delle spese di esercizio non è del tutto proporzionale, come più volte ribadito dal CTU.
Va infine esaminata la questione relativa al perdurante godimento da parte dell’unità immobiliare dell’attrice del calore generato dall’impianto centralizzato, in relazione alla quale il CTU nella relazione integrativa del gennaio 2009, ha dato ampiamente conto delle verifiche effettuate.
Pur potendosi condividere le difficoltà di interpretazione dei dati legate alla presenza di una serie di variabili in gioco che non consentono di pervenire a conclusioni in termini di assoluta certezza scientifica, ritiene il Tribunale che possano valorizzarsi alcuni elementi emergenti dalla CTU.
In primo luogo, l’immobile dell’attrice risulta ben isolato termicamente, come da verifiche compiute dall’ausiliario, il che impedisce di ritenere che lo stesso possa fruire del calore proveniente dalle unità adiacenti ( così come, reciprocamente, ed in risposta alle osservazioni formulate nella comparsa conclusionale dell’attrice, possa cedere calore alle stesse).
In secondo luogo, è pacifico che i muri perimetrali dell’attrice sono attraversati da 7 tubazioni montanti dell’impianto comune.
Allo stato quindi, se da un lato può escludersi che l’attrice sia tenuta ad un concorso alle spese di gestione per il vantaggio derivante dal calore promanante dagli immobili o dai diversi locali ( scale, androni, ecc.) serviti dall’impianto comune, è indubbio che un beneficio di tipo indiretto deriva dal fatto che le montanti nel percorrere le mura perimetrali dall’abitazione dell’attrice rilasciano una quantità di calore, di cui viene quindi a beneficiare l’istante.
Appare al Tribunale altresì congruo, conformandosi alle conclusioni di natura tecnica del CTU, determinare nella percentuale dell’11% della quantità di calore di cui in precedenza usufruiva l’O.M.F. prima del distacco il calore di cui oggi beneficia in maniera indiretta, così che, ferma la legittimità del distacco operato, la stessa sarà tenuta per il futuro, oltre alla contribuzione alle spese di manutenzione, anche a sostenere quelle di gestione ( e tra queste in primis quelle di approvvigionamento del combustibile) nella detta percentuale dell’11%.
Attesa la particolare complessità degli accertamenti tecnici eseguiti, e tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata parzialmente accolta, essendosi prevista a suo carico una residua quota di contribuzione alle spese di gestione, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da O.M.F. nei confronti del Condominio in Napoli alla via A.L., in persona dell’ amministratore p.t, con atto di citazione notificato in data 29 settembre 2001, così provvede :
Dichiara legittimo il distacco dell’appartamento di proprietà dell’attrice dall’impianto di riscaldamento centralizzato, disponendo altresì che l’attrice debba continuare a concorrere integralmente alle spese di manutenzione, e nella percentuale dell’11% delle spese di gestione ( tra le quali in primo luogo quelle di acquisto del combustibile);
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 20/1/2010
Il Giudice
Dott. Mauro Criscuolo.