Con atto di citazione notificato il 6/7.12.2006 I. M. proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Elevatori Campanella s.r.l. in suo danno, in qualità di condomino dello stabile sito al civico 55 di via Van Westerhouth in Mola di Bari, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso contro il condominio dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Monopoli in data 26.2.2004, per l’importo si euro 2.588,03.
Deduceva l’opponente di aver corrisposto la somma di euro 2.692,66 – idonea ad estinguere l’obbligazione – già prima della notifica del precetto; di aver ingiustamente subito il pignoramento di un immobile del valore di circa 500.000 euro; di aver ottenuto dal giudice dell’esecuzione la sospensione della procedura esecutiva, previo versamento della cauzione di euro 1.000,00; di aver proposto altresì opposizione al precetto con atto notificato il 13.10.2005. Si costituiva la società Elevatori Campanella con comparsa di risposta depositata il 10.6.2007, contestando l’opposizione: rilevava che la somma versata dallo I. era stata imputata al debito scaduto meno scaduto e non già all’importo ingiunto, per cui il pagamento non aveva efficacia liberatoria.
Al giudizio era altresì riunito altro processo fra le stesse parti instaurato dallo I. ai sensi del primo comma dell’art.615 c.p.c. avverso il precetto intimato dalla società Campanella, nell’ambito del quale l’opponente eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
Le opposizioni sono fondate e meritano accoglimento. L’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’opponente è idonea a definire la controversia. Ha dedotto a riguardo lo I. di essere soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo, titolo esecutivo a base del precetto e dell’esecuzione; in sostanza, ha sostenuto che la società opposta non può far valere nei suoi confronti, in qualità di condomino, un credito vantato verso il Condominio e accertato giudizialmente contro quest’ultimo.
Il rilievo è fondato.
Occorre a riguardo richiamare l’insegnamento della Suprema Corte, affermato di recente dalle sezioni unite civili. In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt.752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie (Cass. sez. un. 8.4.2008 n.9148).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame è evidente che la società opposta, creditrice del Condominio di via Van Westerhout n.55 in Mola di Bari, non poteva pretendere dallo I., in qualità di condomino, il pagamento dell’intera somma ingiunta in danno dell’ente di gestione, intimare il precetto per tale importo e addirittura iniziare contro di lui l’azione esecutiva immobiliare per il recupero del credito.
L’imputazione poteva avvenire solo pro quota, secondo criteri non allegati agli atti. E’ evidente che l’onere a riguardo era del creditore, il quale avrebbe dovuto dimostrare: a) l’esatta entità dell’eventuale obbligazione parziaria del condomino; b) la mancata estinzione dell’obbligazione stessa pur a seguito del pagamento effettuato dopo la notifica del titolo esecutivo. Vero è invece che la pretesa nei confronti dell’opponente si riferisce all’intero credito, sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un vincolo di solidarietà fra il condominio e il singolo partecipante per le obbligazioni dell’ente di gestione: presupposto erroneo, alla luce dei suddetti criteri.
In accoglimento delle opposizioni va pertanto dichiarata l’inefficacia del precetto e l’inesistenza del diritto dell’opposto di procedere ad esecuzione forzata immobiliare in danno dell’opponente (spetterà al G.E. disporre in ordine alla cancellazione della trascrizione della formalità pregiudizievole ed alla restituzione della cauzione disposta con l’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva). Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni ex art.615, primo e secondo comma c.p.c. proposte con atti di citazione notificati il 13.10.2005 e il 6/7.12.2006 da I. M. nei confronti della Elevatori Campanella srl, così provvede:
— accoglie le opposizioni e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia del precetto e l’inesistenza del diritto dell’opposto di procedere esecutivamente in danno dell’opponente;
— condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.614,00 (E 214,00 per borsuali, euro 1.200,00 per diritti, euro 1.200,00 per onorario), oltre 12,50% ex art.14 tariffe forensi, CAP ed IVA.
Bari, 22.12.2009
Giudice Luigi Agostinacchio