Con il ricorso in esame, la parte ricorrente ha impugnato il decreto dell’Amministrazione dell’Interno N. 6F/P.A.S./2007, con il quale gli è stato revocato la licenza di porto di fucile, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, erronea applicazione degli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, degli artt. 1, 2, 4, 5 e 13 del DPR 8 agosto 2002, n. 213.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il collegio rileva che, per costante giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che dei TAR, in materia di porto d’armi, nella valutazione circa la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi per mantenere la possibilità di detenzione delle armi, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, per cui l’inaffidabilità del soggetto non deve essere necessariamente ancorata all’eventuale pendenza di procedimenti penali ed alla loro definizione (ipotesi già prevista nel co. 1° dell’art. 43, in cui il rifiuto assume natura di atto vincolato), ma deve essere, piuttosto, evinta dall’esame dei fatti storici che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto un giudizio negativo in termini di affidabilità ben può essere fondato su vicende e situazioni personali del soggetto, che non assumono in nessun modo (nemmeno a livello di astratta qualificazione) alcuna rilevanza penale.
In caso contrario, si sottrarrebbe all’Amministrazione ogni autonomo potere di accertamento su fatti rilevanti ai fini di un esauriente esame sull’affidabilità del soggetto in subiecta materia, avente la finalità di garantire la pubblica sicurezza.
Infatti, mentre il processo penale è orientato principalmente (in via immediata) verso obiettivi di repressione, completamente diverse sono le finalità dell’attività di controllo esercitata dall’amministrazione sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso.
Così, mentre il giudice penale deve accertare l’avvenuta commissione, nonché la gravità del fatto, dovendo necessariamente limitare ogni indagine sulla personalità dell’autore a soli fini di quantificazione della pena, l’Amministrazione procede diversamente, dovendo dedurre dal fatto storico in sé l’affidabilità del soggetto, essendo, infatti, costui l’oggetto primario della sua valutazione.
Nel caso in esame, l’intimata Amministrazione ha ritenuto che la situazione di salute dell’interessato, risultante dai comportamenti posti in essere e che il suo difensore tenta invano di ricostruire in maniera diversa da quanto emerso nell’immediatezza dei fatti, riferito dai Carabinieri e confermato anche dai familiari del ricorrente, costituisse elemento sufficiente ad escludere la sussistenza dei "requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi". (cfr Cons. Stato, IV, 8 maggio 2003, n. 2424, 30 luglio 2002, n. 4073, VI, n. 2528/2006).
In base alle suindicate argomentazioni, il ricorso va rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente FF, Estensore
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 FEB. 2011.