– In data 9.3.1995 due Vigili della Polizia Municipale del Comune di Lauria effettuavano un sopralluogo presso un terreno di proprietà dell’originario ricorrente Sig. M. A., sito nella Contrada Monte Galdo, nell’ambito del quale veniva riscontrato che il predetto Sig. M. A. aveva abusivamente realizzato una struttura metallica su pilastri di ferro, completa di copertura, avente un’altezza media di 4,50 m. e come base un cordolo di cemento armato, lungo 12,40 m. e largo 7,80 m.: pertanto, i due predetti Vigili ponevano sotto sequestro il cantiere edile, nominando custode giudiziario lo stesso Sig. M. A. (cfr. verbale di sequestro del 9.3.1995);
– conseguentemente, con Ordinanza n. 13 del 13.3.1995 (notificata al Sig. M. A. il 14.3.1995) il Sindaco del Comune di Lauria ingiungeva al Sig. M. A. la demolizione del sopra descritto manufatto edilizio, realizzato abusivamente, con l’espressa avvertenza che, dopo il decorso di 90 giorni dalla notificazione di tale provvedimento, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 7 L. n. 47/1985 (cioè si sarebbe proceduto alla demolizione d’ufficio, a spese del Sig. M. A., ed all’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del suddetto manufatto abusivo e della relativa area di sedime);
– con istanza del 24.3.1995 il Sig. M. A. chiedeva, ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, evidenziando che: 1) il terreno, dove era stato realizzato il predetto abuso edilizio, ai sensi dell’allora vigente PRG (approvato il 17.5.1988) ricadeva nella zona artigianale D2, avente un indice di fabbricabilità di 1 mc./1,8 mq.; 2) il precedente manufatto edilizio, sempre adibito a deposito di prodotti per la panificazione (infatti, il Sig. M. A. svolgeva l’attività di panificatore), era pericolante e fatiscente;
– con nota prot. n. 5583 dell’11.5.1995 (inviata al Sig. M. A. con raccomandata a.r. del 15.5.1995, ricevuta dalla Sig.ra V. T. il 17.5.1995) il Sindaco del Comune di Lauria comunicava al Sig. M. A. che nella seduta del 10.5.1995 la Commissione Edilizia comunale aveva ritenuto non accoglibile l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, presentata dal ricorrente in data 24.3.1995, in quanto l’opera abusivamente realizzata ricadeva su un’area, "per quale il vigente PRG prevedeva la formazione di un Piano di Insediamenti Produttivi", che non era ancora stato adottato;
– con nota del 7.7.1995 il Sig. M. A. chiedeva di conoscere le determinazioni, adottate dal Comune di Lauria con riferimento alla citata istanza ex art. 13 L. n. 47/1985 del 24.3.1995;
– con nota prot. n. 11397 del 10.7.1995 (ricevuta dal Sig. M. A. il 13.7.1995) il Sindaco del Comune di Lauria faceva presente che nella seduta del 10.5.1995 la Commissione Edilizia comunale aveva ritenuto non accoglibile l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, presentata dal ricorrente in data 24.3.1995, e che tale parere negativo era già stato notificato al ricorrente con raccomandata a.r. del 15.5.1995, ricevuta dal ricorrente il 17.5.1995;
– quest’ultima nota Sindaco di Lauria prot. n. 11397 del 10.7.1995, unitamente al presupposto parere negativo, espresso dalla Commissione Edilizia comunale nella seduta del 10.5.1995, sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato il 26/28.8.1995), deducendo la violazione dell’art. 13 L. n. 47/1985, dell’art. 2 L. n. 1187/1968, dei principi in materia di vincoli urbanistici, l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed erroneità;
– con Ordinanza n. 378 del 25.10.1995 questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare.
All’Udienza Pubblica del 16.12.2010 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso risulta inammissibile, attesocché: 1) in via preliminare, va evidenziato che questo Tribunale (cfr. per es. TAR Basilicata Sent. n. 348 del 5.5.2007) aveva qualificato il silenzio, formatosi sull’istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001, come silenzio inadempimento, in quanto, poiché il silenzio significativo (silenzio accoglimento o silenzio rigetto) è sempre privo da un punto di vista strutturale della motivazione, non poteva al contempo essere ritenuto illegittimo per difetto di motivazione; ma, successivamente, melius re perpensa, questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 150 del 2.5.2008 e n. 340 del 27.6.2008) ha ritenuto di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 598 del 14.2.2006; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 401 del 3.2.2006; TAR Napoli Sez. II Sent. n. 4236 del 23.4.2006; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 239 del 10.1.2007; TAR Napoli Sez. VI Sent. n. 8708 del 19.10.2006; TAR Milano Sez. II Sent. n. 642 del 21.3.2006, la quale qualifica come silenzio rigetto anche quello formatosi sull’istanza di DIA in sanatoria; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 1173 dell’8.3.2006; TAR Catanzaro Sez. II Sent. n. 125 del 7.2.2006) secondo cui, tenuto conto della formulazione dell’art. 36, comma 3, DPR n. 380/2001 ("la richiesta si intende rifiutata"), il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 va qualificato come silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto e non come silenzio inadempimento all’obbligo di provvedere ex art. 2 L. n. 205/2000, mentre l’adeguata motivazione va riferita principalmente all’ipotesi dell’accoglimento della domanda di sanatoria, tenuto conto che il procedimento amministrativo in commento risulta finalizzato all’eventuale sanatoria di un abuso edilizio, che consente di legittimare ex post un’opera edilizia realizzata senza titolo; 2) tali problemi di ermeneutica non ricorrono, però, con riferimento alla precedente norma dell’art. 13, comma 2, L. n. 47/1985 (cioè della norma, in vigore al momento della proposizione del presente ricorso), in quanto tale norma statuisce che, dopo il decorso di 60 giorni, l’istanza di sanatoria "si intende respinta" (ed inoltre l’art. 13, comma 2, L. n. 47/1985 non prevede espressamente l’obbligo dell’adeguata motivazione, ora esplicitamente prescritto dall’art. 36, comma 3, DPR n. 380/2001), per cui il comportamento inerte sull’istanza ex art. 13 L. n. 47/1985 assume l’incontrovertibile configurazione di un silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto; 3) comunque, nella specie, il Comune di Lauria aveva emanato il formale ed espresso provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, in quanto con nota prot. n. 5583 dell’11.5.1995 (inviata al Sig. M. A. con raccomandata a.r. del 15.5.1995, ricevuta dalla Sig.ra V. T. il 17.5.1995) il Sindaco del Comune di Lauria aveva formalmente comunicato al Sig. M. A. che nella seduta del 10.5.1995 la Commissione Edilizia comunale aveva ritenuto non accoglibile l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, presentata dal ricorrente in data 24.3.1995 (in quanto l’opera abusivamente realizzata ricadeva su un’area, "per quale il vigente PRG prevedeva la formazione di un Piano di Insediamenti Produttivi", che non era ancora stato adottato), e secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale (al riguardo cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2862 del 17.5.2006; C.d.S. Sez. V Sent. n. 888 del 5.6.1991; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 2253 del 4.9.2009; TAR Bolzano Sent. n. 200 del 25.7.2000), seguito anche da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 695 del 5.12.2007), l’atto di comunicazione del parere negativo della Commissione Edilizia equivale all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, attivato con l’istanza di sanatoria, poiché deve ritenersi che da tale atto di comunicazione si evince chiaramente che l’organo titolare del potere di emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento condivide pienamente il parere negativo dell’organo consultivo, per cui il suddetto atto di comunicazione prot. n. 5583 dell’11.5.1995 contiene per implicito il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria e perciò costituisce un provvedimento immediatamente lesivo, che deve essere impugnato entro il termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 di 60 giorni; 4) pertanto, poiché la suddetta nota Sindaco di Lauria prot. n. 5583 dell’11.5.1995 è stata ricevuta dal Sig. M. A. in data 17.5.1995 (al riguardo va precisato che l’originario ricorrente Sig. M. A. ha genericamente affermato che la Sig.ra V. T. non era uno dei suoi familiari conviventi, ma per la validità di tale notifica risultava sufficiente che fosse stata consegnata ad una persona addetta alla casa o ad un vicino di casa), il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, contenuto in tale nota, doveva essere impugnato entro il termine decadenziale del 16.7.1995, mentre il ricorso in esame è stato notificato soltanto il 26/28.8.1995; 5) invece, la successiva nota prot. n. 11397 del 10.7.1995 (ricevuta dal Sig. M. A. il 13.7.1995), con la quale il Sindaco del Comune di Lauria ha fatto presente che nella seduta del 10.5.1995 la Commissione Edilizia comunale aveva ritenuto non accoglibile l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, assume la configurazione di un atto meramente confermativo, in quanto con tale nota non viene compiuta un’ulteriore attività istruttoria e/o riponderazione degli interessi coinvolti, cioè va qualificato come un atto ricognitivo e perciò di natura non provvedimentale e non lesiva, che non produce la riapertura dei termini per l’impugnazione del primo provvedimento di diniego della sanatoria, non tempestivamente impugnato.
Comunque, il presente ricorso risulta infondato anche nel merito, attesocché: 1) la scelta del PRG (approvato il 17.5.1988) di comprendere il terreno, dove il Sig. M. A. ha costruito abusivamente il manufatto edilizio di cui è causa, nella Zona D non costituiva una previsione e/o localizzazione di tipo lenticolare, cioè un vincolo preordinato all’espropriazione, ma una previsione di destinazione urbanistica di tipo conformativo, per cui nella specie non può trovare applicazione l’art. 2, comma 1, L. n. 1187/1968; 2) va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di permessi di costruire soltanto con riferimento alle zone già completamente e/o totalmente urbanizzate, per cui risulta priva di qualsiasi utilità l’adozione ed approvazione dello strumento attuativo, mentre tale principio non può trovare applicazione nel caso di edificazione disomogenea, poiché in quest’ultimo caso risultano necessari il riordino e la ridefinizione dell’assetto urbanistico della zona mediante apposito strumento urbanistico di livello esecutivo, che preveda soprattutto un’adeguata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, al fine di evitare l’incremento dei "guasti urbanistici" già verificatisi, essendo doverosa la pianificazione esecutiva e/o attuativa dell’urbanizzazione fino a quando essa conservi una qualche utile funzione anche in aree già compromesse e parzialmente urbanizzate e la pianificazione attuativa può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edilizio in atto; 3) comunque, l’immobile di cui è causa aveva la destinazione di deposito di prodotti della panificazione e perciò contrastava con quella di attività artigianale, stabilita dal PRG (approvato il 17.5.1988).
A quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso in esame.
Poiché il Comune di Lauria non si è costituito in giudizio, nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Ferone, Presidente FF
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 GEN. 2011.