Rilevato che il ricorso è inammissibile perché rivolto avverso il verbale di accertamento di inottemperanza ad una ordinanza di demolizione, privo di valenza provvedimentale (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 27 agosto 2010, n. 17245, T.A.R. Lombardia, Brescia, 14 maggio 2010, n. 1730);
Ritenuto che l’adozione della decisione nel senso della inammissibilità del gravame non sia preclusa dall’assenza in udienza dell’unico difensore costituito (che ha ricevuto l’avviso di fissazione di udienza in data 20.10.10);
Considerato, sul punto, che l’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, nello stabilire che ".. se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale", non prevede la necessaria presenza dei difensori nella sede dibattimentale;
Considerato, infatti, che la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa ex art,. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia (cfr., per una decisione analoga in materia di avviso di adozione di sentenza in forma semplificata, Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2003 , n. 1131);
Considerato che, in ragione della mancata costituzione del Comune, non vi sia luogo a pronuncia sulle spese;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GEN. 2011.