Il Comune di Casandrino , con l’ordinanza di demolizione in epigrafe ha contestato al ricorrente l’abusiva edificazione , alla I traversa di via Marinaro di opere consistenti in un locale di dimensioni 13 per 9 ed altezza al colmo mt 2.25 e gronda mt 2.10.
Il ricorrente , premesso di essere promissario acquirente del fondo , del quale ha ricevuto il possesso sin dal 8.8.2006 , e di avere eseguito l’intervento edilizio all’insaputa del promittente venditore , articola le seguenti censure:
1) violazione art. 36 DPR 380/2001 , eccesso di potere sotto vari profili: l’ordinanza è stata disposta senza tenere conto della presentazione della istanza di accertamento di conformità , mentre per effetto di tale circostanza essa avrebbe perso la sua efficacia sanzionatoria;
2) violazione art. 3 legge 241/90 per difetto di motivazione ;
3) violazione art. 10 DPR 380/01 e art. 6 LR 19/2001: si tratterebbe di opera a carattere pertinenziale adibita in gran parte a locale di sgombero e ricovero automezzi ex art. 6 comma 2 LR 19/2001 ;
4) ) violazione art. 7 legge 241/90 .
Il Comune di Casandrino non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2009 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giusta quanto anticipato nella premessa in fatto , il presente gravame verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune di Casandrino a fronte della abusiva edificazione di opere alla I traversa di via Marinaro , consistenti in un locale di dimensioni 13 per 9 ed altezza al colmo mt 2.25 e gronda mt 2.10.
Va premesso che parte ricorrente non contesta la consistenza del manufatto riscontrato in assenza di permesso di costruire; ma deduce unicamente che mancherebbe ogni valutazione in ordine alla possibilità di far luogo a concessione in sanatoria.
La tesi non può essere condivisa , atteso che ribalta sull’amministrazione comunale un onere che è a carico della parte privata; quest’ultima , in quanto autore della costruzione abusiva , ha la facoltà di presentare domanda di accertamento di conformità , al fine di provocare una verifica postuma sulla legittimità urbanistica di quanto eseguito in mancanza di un formale titolo abilitativo; nella specie il ricorrente deduce di avere esercitato tale facoltà , con atto depositato in data 2.11. 2006 e pertanto dopo la emissione del gravato ordine di demolizione.
Per altro verso la censura lamenta che , nonostante la presentazione della istanza di accertamento di conformità ex art. 36 citato ( avvenuta peraltro dopo la notifica dell’ordine di demolizione) , si sia fatto luogo alla adozione dei provvedimenti sanzionatori , obliterando la sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordine di demolizione; tuttavia la tesi non merita favorevole considerazione.
Occorre premettere che , ad avviso del Collegio , la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità , ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 , non determina di per sé l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione originariamente proposta avverso l’ordinanza di demolizione , in quanto , come chiarito dalla Sezione in analoghe fattispecie , essa causa piuttosto un arresto dell’efficacia delle misure ripristinatorie , nel senso che questa è soltanto sospesa , creandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto , all’evidente fine di evitare , in caso di accoglimento dell’istanza , la demolizione di un’opera che , pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire , è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (cfr. , tra le tante , T.A.R. Campania , II Sezione , 4 febbraio 2005 , n. 816 e 13 luglio 2004 , n. 10128).
Ne consegue che in caso di rigetto della domanda di sanatoria , espresso o tacito , il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia – che non era definitivamente cessata ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale – con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego di perviene a conoscenza dell’interessato , che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve , pertanto , poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine , evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
Nella specie parte ricorrente , sulla quale incombeva il relativo onere , non ha neppure documentato l’esito della richiesta , per cui in mancanza di ulteriori elementi , si deve ritenere che sulla stessa allo stato si è formato il silenzio rigetto che non risulta impugnato , sì che ogni ulteriore considerazione si arresta di fronte a tale circostanza preclusiva.
Che il ricorrente potesse impugnare il provvedimento tacito , lo si desume dall’unanime giurisprudenza , per la quale cfr. ex multis T.A.R. Sardegna , 6 maggio 2003 , n. 544: "L’omessa pronunzia espressa dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria di cui all’art. 13 , l. 28 febbraio 1985 n. 47 entro il termine di sessanta giorni , ha valore legale di rigetto implicito della domanda; configura , cioè , non un inadempimento , ma un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti propri di un provvedimento esplicito di diniego , con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso , e ciò senza la necessità di un apposito atto di diffida all’amministrazione". Poiché , quindi , il ricorrente ha omesso di censurare il diniego di sanatoria , ogni contestazione in merito , esposta nel presente gravame , è evidentemente inammissibile.
Con un ulteriore ordine di censure , parte ricorrente deduce difetto di istruttoria sulle reali opere da sanzionare , ma va in contrario rilevato che le dimensioni e caratteristiche strutturali del manufatto realizzato sono tali da rappresentare un organismo edilizio suscettibile di autonoma utilizzazione .
Non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione in ordine al tipo di abuso contestato ed alle norme urbanistiche violate; osserva in proposito il Collegio che il richiamo alla mancanza totale di titolo edilizio rende palese l’iter logico seguito dall’amministrazione ed il tipo delle norme violate , in relazione alla natura vincolata del provvedimento , per cui il contrasto con gli interessi urbanistici è in re ipsa. In tal senso la motivazione dell’ordine di demolizione sia pur sintetica è perfettamente compatibile con le disposizioni normative della legge 241/90 ed assolve in concreto alla funzione di rendere ostensibile al destinatario l’iter logico seguito.
Peraltro i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia , salvo ipotesi particolari delle quali non ricorrono gli estremi nella fattispecie in esame , non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico , perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione , che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (Consiglio di Stato , Sezione IV , 1.10.2007 numero 5049).
Nè è idonea a superare la legittimità del provvedimento impugnato la pretesa natura pertinenziale del manufatto , che secondo la ipotesi ricostruttriva del ricorrente , sarebbe destinata a ricovero automezzi , e soggetta alla disciplina di cui all’art. 6 L.R. n. 19/2001.
La citata norma dispone invero:
"Norme in materia di parcheggi pertinenziali
1. La realizzazione di parcheggi , da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici , se conformi agli strumenti urbanistici vigenti , è soggetta a semplice denuncia di inizio attività.
2. La realizzazione di parcheggi in aree libere , anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici , ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi , è soggetta a permesso di costruire non oneroso , anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (1).
3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 , e a vincoli idrogeologici l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo (2)…………..
Sulla base della L.R. 19/2001 , pertanto , in particolare dell’art. 6 , comma 1 , la realizzazione di parcheggi , da destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici , se conformi agli strumenti urbanistici vigenti , è soggetta a semplice denuncia di inizio attività (d.i.a.) e la realizzazione di parcheggi in aree libere , anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici , ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi , ai sensi del secondo comma , è soggetta ad autorizzazione gratuita , anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
La speciale disciplina consente invero la realizzazione di parcheggi in aree libere , anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti , sempre che risulti rispettata la destinazione funzionale dell’edificio al ricovero di automezzi , con riferimento ad una res principale ( a carattere residenziale o meno).
Non risulta tuttavia integrato alcuno dei presupposti e requisiti per far luogo alla applicazione della normativa invocata. Il ricorrente ha edificato un manufatto fuori terra della estensione di 90 mq , per il quale – oltre a non risultare la effettiva destinazione ad autorimessa semplicemente allegata da parte istante – non risulta il nesso di pertinenzialità con altro edificio cui il parcheggio "serva" , e neppure tale edificio principale è stato indicato in ricorso.
Al riguardo va rilevato che il collegamento con la funzione servente degli edifici urbani è talmente stringente che , secondo un orientamento oramai consolidato , il vincolo di destinazione riveste natura pubblicistica e non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi (cfr. , tra gli altri , Cass. civ. , sez. III , 03 ottobre 2005 , n. 19308).
Pertanto non vi è dubbio che la possibilità di realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, consentita dall’art. 9 l. n. 122 del 1989 , costituisce disposizione di carattere eccezionale da interpretarsi rigorosamente in considerazione delle finalità della legge nel cui contesto risulta inserita.
Non merita favorevole considerazione neppure la censura di carattere procedimentale per violazione degli artt. 7 legge 241/90 , atteso che la sua consistenza muta alla stregua dell’art. 21 octies legge 241/90.
Va escluso che possa trovare favorevole considerazione la censura di violazione dell’obbligo di avviso dell’avvio di procedimento , poiché il vizio formale in tal caso deve considerarsi sanato ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90 , atteso che emerge dagli atti di causa che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Invero , parte ricorrente si è limitata a dedurre come unico ulteriore motivo di ricorso la avvenuta presentazione di istanza di accertamento di conformità- peraltro depositata in data successiva alla spedizione dell’ordine di demolizione gravato- ossia in data 2.11.2006- e senza dedurre elementi dai quali possa ricavarsi almeno un inizio di prova in ordine alla conformità urbanistica del manufatto.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Nulla in ordine alle spese , stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania , Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe , così provvede:
respinge la domanda .
Nulla spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Carlo d’Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 NOV. 2009.