Espone la ricorrente, azienda a capitale privato impegnata nel settore delle iniziative volte allo sfruttamento delle risorse energetiche, di aver intrapreso la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Porto Torres, località Monte Rosé.
Presentava quindi, in data 13.11.2009, la richiesta finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e, prima ancora, in data, 17.07.2009 l’istanza di avvio della procedura di V.I.A..
Nelle more di tali procedure sono intervenute le delibere della Giunta regionale della Sardegna n. 10/1 e 10/3 del 12.03.2010.
Avverso le delibere sopra citate insorge la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, sanciti dagli artt. 48, 49, 52 e 59 del Trattato CEE, violazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ex art. 97 Costituzione, violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 5 del d.lgs. 79/1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L.R. 12 giugno 2006 n. 9, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. 7 agosto 2009 n. 3, violazione dei principi comunitari di proporzionalità legittimo affidamento ragionevolezza e certezza del diritto, ora richiamati col più generale rinvio ai principi generali dell’ordinamento comunitario dall’art. 1 comma primo della L. 241 del 1990 come modificato dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, violazione dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto e per carenza assoluta di motivazione, sviamento di potere;
2) violazione dell’art. 48 della L.R. 12 giugno 2006 n. 9, violazione del combinato disposto di cui all’art. 6 commi 1 e 2, art. 10 commi 6, 7 e 8, ed art. 12 comma 1 dell’allegato A alla deliberazione di G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008 della Regione autonoma della Sardegna.
Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita la Regione Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 13.05.2010 la ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti per l’annullamento della nota prot. 14464 del 23.04.2010 del direttore del servizio energia dell’assessorato all’Industria della Regione autonoma della Sardegna.
In data 9.06.2010 la Aper (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili ) ha depositato atto di intervento ad adiuvandum.
In data 4.08.2010 la ricorrente ha depositato altro atto di motivi aggiunti per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 dell’1.07.2010.
In data 01.10.2010 la Regione ha depositato memoria difensiva.
Nella medesima data ha depositato memoria difensiva la APER.
Altra memoria è stata presentata dalla difesa della ricorrente in data 07.10.2010.
Alla udienza pubblica del 13.10.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO
I. Viene all’esame del Collegio la controversia proposta da FW Power S.R.L. per l’annullamento:
– a) con il ricorso introduttivo del giudizio
– a1) della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/1 del 12 marzo 2010, avente ad oggetto il disegno di legge concernente "Costituzione della Società Sardegna Energia S.P.A.";
– a2) della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/3 del 12 marzo 2010, relativa alla "Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3, in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida";
b) con i motivi aggiunti depositati in data 13.maggio 2010
– della nota prot. n. 14464 in data 23.4.2010 del Direttore del servizio Energia dell’Assessorato all’industria della Regione Autonoma della Sardegna;
c) con i motivi aggiunti depositati il 4.08.2010:
– della delibera della Giunta regionale n. 25/40 dell’1.7.2010;
– della nota n. 16775 del 16.07.2010 con la quale la Direzione generale dell’ambiente – servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali ha comunicato alla società ricorrente, in relazione all’impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di Porto Torres, l’improcedibilità del procedimento di V.I.A. e la sua conseguente archiviazione.
II. Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa della Regione.
In ordine alla eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso per avere la ricorrente proposto contestualmente una azione impugnatoria e un’altra di accertamento il Collegio si limita a richiamare l’art. 32 del d.lgs. 104/2010 in base al quale è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
Ciò posto, è del tutto pacifico che la singolare azione di accertamento proposta con il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone una azione di accertamento volta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di V.I.A e contestualmente si grava contro il diniego (non vi è quindi alcun silenzio) che scaturisce direttamente dalla delibera 10/3 che ha come effetto quello di bloccare tutte le domande in corso quali quella della ricorrente.
L’inammissibilità di tale azione è manifesta.
Sulla azione impugnatoria va rilevata, invece, la fondatezza della eccezione della amministrazione la quale rileva il difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine alla impugnazione della deliberazione 10/1 del 12.03.2010.
L’adozione dello schema di disegno di legge concernente la "Costituzione della Società Sardegna Energia s.p.a." da parte della Giunta Regionale costituisce una fase legislativamente regolata del processo di formazione della legge regionale. La stessa, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione, è sottratta al sindacato giurisdizionale.
Il soggetto interessato, in casi come quello all’attenzione, non ha azione giurisdizionale diretta per far valere gli eventuali vizi degli atti concorrenti al procedimento formativo della legge, vizi che – se sussistenti – possono tradursi in vizi dell’atto conclusivo del procedimento stesso, e cioè della legge regionale.
Agli interessati, pertanto, è consentito ricorrere, secondo l’ordinario riparto della giurisdizione, contro gli atti amministrativi emessi dall’organo locale in attuazione della legge regionale, non contro il disegno di legge.
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile nella parte in cui è rivolto a censurare la legittimità della delibera 10/1.
III. Esso deve, a questo punto, essere esaminato nel merito per la parte ammissibile.
La delibera 10/3 parte dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale; essa però lo persegue per mezzo di un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell’energia eolica (tranne alcune eccezioni). Tale misura non è consentita nel nostro ordinamento. Non lo è in linea generale e non lo è in particolare nel modo qui concretamente realizzato.
Queste le ragioni.
Va anzitutto ricordato, pur nella diversità delle fattispecie considerate, che la questione della cosiddetta "moratoria eolica" si era già posta all’attenzione, a seguito dell’adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, recante "Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica" (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza, di vero e proprio arresto del settore in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di disposizioni legislative, qui di una semplice delibera della Giunta regionale, in quel caso si trattava di un intervento disposto da una Regione a Statuto ordinario, in questo di misure disposte da una Regione ad autonomia speciale).
L’art. 1, comma 1, di tale normativa, prevedeva la sospensione, fino all’approvazione del Piano energetico ambientale regionale, di tutte le procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti eolici sul territorio, salvo talune specifiche esclusioni concernenti impianti per autoconsumo ovvero di piccola taglia.
La Corte costituzionale, chiamata alla verifica di legittimità del citato comma 1, ne aveva dichiarato l’incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e, per tale via, dell’art. 117, comma 3, Costituzione (sentenza n. 364 del 2006).
La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell’energia eolica fosse da ritenere afferente alla specifica materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia", e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 117 Cost., rientrasse nell’ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i "principi fondamentali della materia" e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all’adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale.
Nel contesto suddetto, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la valenza di principio fondamentale della materia eolica all’indicazione contenuta nel comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre n. 2003, n. 387, relativa al termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e gestione di aerogeneratori.
Non è superfluo poi osservare che la cosiddetta "moratoria" eolica si pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia; basti qui ricordare che la direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità" ha individuato tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in particolare, quelli di "ridurre gli ostacoli normativi all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", nonché di "razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo" come anche di "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili".
Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici quali "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Anche questa qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera 10/3.
Tutto quanto finora esposto sarebbe sufficiente ad argomentare l’accoglimento del ricorso.
Ma, data l’importanza della questione, non è superfluo ulteriormente puntualizzare alcuni principi di fondo dai quali l’Amministrazione non può discostarsi.
La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla materia.
In particolare con la pronuncia n. 124 del 24 marzo 2010, che dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose previsioni adottate dalla regione Calabria, la Corte è intervenuta nuovamente per rilevare il contrasto di una disciplina regionale con il d.lgs. n. 387 del 2003 volto alla promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
Le censure mosse dalla Corte con la sentenza 124 sono riconducibili a due aspetti fondamentali: il contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e l’introduzione di ingiustificate restrizioni all’accesso al mercato.
Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un’autorizzazione unica (delineato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387) costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.
La Corte individua, poi, numerose previsioni regionali suscettibili di tradursi in restrizioni dell’accesso al mercato e ricorda che la disciplina internazionale e comunitaria è informata ad un favor per lo sviluppo delle fonti rinnovabili prevedendo, a questo fine, anche percentuali specifiche di incremento.
Viene espressamente riconosciuta come contraria al libero mercato ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato calabrese e imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale.
Non sfugge al Collegio la peculiarità del settore dell’energia eolica caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del paesaggio, dall’altro la tutela dell’ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell’iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti quali anche l’energia eolica.
Ma non può d’altro canto sfuggire che il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare, l’art. 12, rende palese l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020).
In definitiva, la delibera 10/3, laddove dispone la procedibilità delle sole domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto quanto sopra esposto, blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale.
In particolare sono, per le ragioni sinora ampiamente esposte, condivisibili e decisive le argomentazioni contenute nel primo motivo di ricorso con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e del d.lgs. 79/99.
Ma va anche rilevato che in base all’art. 18 della legge regionale n. 2 del 2007 "in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all’articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale".
Il contrasto tra le statuizioni contenute nella delibera 10/3 e la citata disposizione regionale è flagrante.
L’impugnata delibera si pone in palese conflitto con la disciplina legislativa sopra riportata poiché, nello stabilire indiscriminate preclusioni all’installazione di impianti viola la citata disposizione che consente in zone ben individuate la realizzazione degli stessi, realizzazione che invece viene bloccata da un atto amministrativo. Anche in questo caso la violazione di legge è palese e non merita ulteriore approfondimento.
Ma anche le ulteriori argomentazioni contenute nel primo motivo di ricorso sono condivise dal Collegio. Invero, la violazione dei principi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e di promozione delle fonti rinnovabili, già descritta in sede di disamina della disciplina legislativa e degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia è anch’essa palese.
Né possono essere chiamate, a difesa della legittimità della delibera 10/3 le (si ribadisce) condivisibili esigenze di tutela del paesaggio. Ciò in quanto l’ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica in ordine ai quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e recepiti nell’ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997".
Va ancora ricordato che, in virtù del quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla Direttiva 2001/77/CE e dal più volte citato d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.
Solo per completezza di esposizione va rilevata anche la recente approvazione delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ad opera del D.M. 10.09.2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, con particolare riferimento agli allegati 3 e 4, che non fa altro che corroborare quanto sinora esposto in ordine ai molteplici profili di illegittimità che inficiano la delibera 10/3 oggetto di impugnazione.
Il ricorso è in definitiva fondato nei sensi di quanto finora esposto.
Per le medesime ragioni è fondato il primo ricorso per motivi aggiunti.
IV. Deve essere esaminato a questo punto il secondo ricorso per motivi aggiunti.
L’esame del ricorso passa obbligatoriamente per una accurata ricostruzione dei rapporti tra la delibera 10/3 e la delibera 25/40 (oggetto di impugnazione con l’atto di motivi aggiunti).
La delibera 25/40 del 1 luglio 2010 pubblicata sul BURAS del 12 agosto 2010 reca "chiarimenti" relativi all’applicazione della delibera 10/3, talune modifiche, nonché la "riapprovazione" delle linee guida del procedimento di autorizzazione unica che costituivano parte integrante di quest’ultima.
La portata lesiva delle statuizioni contenute nella delibera 10/3 viene confermata da quelle contenute nella delibera 25/40. La prima dichiarava "procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della predente deliberazione", la seconda, al suo punto 8 stabilisce "di disporre, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998, che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ad impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di V.I.A relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti".
È evidente la conferma con diverso tenore letterale delle statuizioni contenute nella delibera 10/3 con conseguente illegittimità della delibera 25/40 per le ragioni già ampiamente esposte.
La domanda di annullamento degli atti impugnati va quindi accolta nella parte in cui:
la delibera 10/3 dispone: "di limitare l’installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della presente deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia";
la delibera 25/40 dispone: "ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998 che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti".
Deve essere dichiarata improcedibile quella parte del gravame volta a censurare il secondo punto del dispositivo della deliberazione 10/3 poiché soppresso ad opera del punto 1 del dispositivo della deliberazione 25/40.
Va anche rilevata la carenza di interesse da parte della ricorrente in ordine alla censura di illegittimità della previsione che esclude la realizzazione degli impianti nelle aree agricole. È la stessa ricorrente ad affermare che il parco progettato ricade in zone ammissibili per l’installazione di impianti eolici e, in sostanza, a riconoscere la carenza di un interesse attuale sul punto posto che le delibere impugnate lungi dal recare una disciplina sull’ubicazione degli impianti fanno riferimento a requisiti soggettivi dei soggetti richiedenti "in agricoltura".
Per completezza il Collegio deve rilevare che in nessuna parte del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti la ricorrente solleva specifiche censure avverso le linee guida allegate alla delibera 10/3 e poi alla delibera 25/40.
Solo nella memoria depositata in data 7.10.2010 viene per la prima volta contestata la legittimità della adozione delle linee guida (al punto 6.b della stessa) perché adottate prima delle linee guida nazionali.
Le argomentazioni svolte dalla ricorrente avverso le linee guida sono pertanto inammissibili, posto che con la memoria difensiva nel giudizio amministrativo è riconosciuta la possibilità di palesare una censura già prodotta con i motivi aggiunti o con il ricorso; viceversa non è possibile dare un nuovo aspetto ai motivi di ricorso o concretezza a un motivo di gravame preavvisato con la presentazione del ricorso.
Sono pertanto inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte, non solo allorquando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche qualora, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, e non anche di ampliare il thema decidendum.
In questo senso si è ripetutamente espresso anche il supremo consesso giurisdizionale amministrativo (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006 , n. 5385).
Stessa sorte spetta a quella parte della citata memoria (punto 6.c) nella quale si contesta la legittimità della delibera relativa agli impianti off – shore (la delibera 10/2 del 12.03.2010) sulla quale la ricorrente si sofferma senza averla previamente impugnata.
V. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili, in parte improcedibili (il ricorso introduttivo) ed in parte li accoglie come di seguito specificato:
dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui è volto all’impugnazione della delibera 10/1 del 12.03.2010 e nella parte in cui viene proposta azione di accertamento volta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento sulla procedura di V.I.A.;
dichiara improcedibile in parte per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo nella parte in cui viene impugnato il punto 2 del dispositivo della delibera 10/3 del 12.03.2010;
lo accoglie nella parte in cui è volto all’impugnazione delle delibere 10/3 del 12.03.2010, 25/40 del 1 luglio 2010, della nota prot. 14464 del 23.04.2010 e della nota 16775 del 16.07.2010 e per l’effetto annulla gli atti impugnati ai sensi di quanto esposto in motivazione.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite che liquida in 5.000/00 (cinquemila/00) in favore della ricorrente e in 3.000/00 (tremila/00) in favore dell’interveniente ad adiuvandum, oltre I.V.A., C.P.A. e restituzione contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 GEN. 2011.