Con ricorso notificato in data 8-6-2006 e depositato il 28-6-2006 il signor N. G. impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento in epigrafe specificato, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Con articolata prospettazione, denunziava violazione di legge ed eccesso di potere.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune intimato si costituiva in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 9-12-2010.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso il signor N. denunzia violazione di legge ( art. 32 l. n. 47/1985, d.lgs. n. 42/2004, leggi reg. Campania n. 54/80, 65/81, 10/82, 17/82, 16/04), nonché violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere.
Lamenta , in particolare, l’avvenuta archiviazione dell’istanza di condono ( che avrebbe potuto, al limite essere adottata per carenza di integrazione documentale, fattispecie in concreto non configurabile in relazione all’avvenuto adempimento, da parte del privato, di tutte le richieste istruttorie formulate dall’ente), in luogo dell’adozione di un provvedimento espresso e motivato di accoglimento ovvero di rigetto della richiesta sanatoria.
La censura non è meritevole di favorevole considerazione.
Osserva, invero, il Collegio che il provvedimento impugnato, di cui al decreto dirigenziale prot. n. 108/UGT del 5-4-2006, contiene, in termini sostanziali, una vera e propria determinazione negativa ( di rigetto) della domanda di condono edilizio a suo tempo prodotta dal N..
Per quanto nella parte dispositiva si utilizzi l’inciso " dispone…l’archiviazione della istanza di condono edilizio…", l’atto contiene una vera e propria determinazione negativa sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria, desumibile, tra l’altro, dall’oggetto della nota medesima ( "Condono edilizio. Provvedimento di annullamento pratica di condono).
Invero, il Responsabile della 5^ Area, dopo aver dato atto della nuova autorizzazione paesaggistica (n. 2 del 17-6-2005) rilasciata a seguito dell’annullamento soprintendentizio della precedente e della successiva diffida dell’organo ministeriale (prot. n. 28129 del 30-9-2005) dall’emettere l’atto concessorio finale di sanatoria ribadendosi la natura vincolata del sito e la validità della precedente determinazione annullatoria, afferma di doversi uniformare al provvedimento della Soprintendenza, disponendo " – di prendere atto del provvedimento… della Soprintendenza; – l’archiviazione della istanza di condono edilizio…; – la trasmissione al geom… per gli atti consequenziali".
Osserva il Tribunale che la determinazione di uniformarsi all’orientamento espresso dalla Soprintendenza dimostra chiaramente la mancanza di un parere paesaggistico favorevole ( nella specie ritirato) e, dunque, il difetto di un presupposto indispensabile per la definizione positiva della domanda di sanatoria, onde la disposta archiviazione e la trasmissione al funzionario competente per l’adozione degli atti consequenziali (evidentemente di natura sanzionatoria) rivelano inequivocabilmente una determinazione provvedimentale di merito, in termini di rigetto della istanza del privato.
Va, inoltre , evidenziato che sia l’atto soprintendentizio prot. N. 28129 del 30 agosto 2005, con il quale l’organo periferico del Ministero ha ritenuto illegittimo il nuovo provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 2/2005, sia il provvedimento comunale prot. n. 809/UGT del 14-12-2005, contenente, in adesione ai rilievi della Soprintendenza, determinazione di ritiro della predetta autorizzazione paesaggistica n. 2 del 17-6-2005, non risultano essere stati impugnati.
Difetta, dunque, la contestazione giurisdizionale ( e, di conseguenza, il potere cognitorio di questo giudice sulla sua legittimità) degli atti che concretizzano nella specie la mancanza di un parere favorevole di compatibilità paesaggistica dell’opera, situazione la quale induce, in modo vincolato ed obbligatorio, alla conclusione negativa del procedimento di condono edilizio del realizzato abuso.
Infondato, a giudizio del Tribunale, è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, del principio del giusto procedimento e di partecipazione del privato al procedimento amministrativo.
Osserva in proposito il Collegio che nella richiamata nota comunale prot. n. 809/Utg del 14-12-2005 è ravvisabile l’invocato preavviso di rigetto, laddove il dirigente dell’ufficio, dopo aver dato corso al ritiro dell’autorizzazione paesaggistica, comunica che "in conseguenza di quanto fin qui riportato, la pratica di condono edilizio in argomento non può essere definita, quindi si renderà necessario adottare tutti i provvedimenti previsti dalla legge in materia di abusi edilizi".
Le spese del giudizio, in relazione alla peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Francesco Gaudieri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 GEN. 2011.