Con ricorso del 17 maggio 2007 C.G., A.G., G.G. e A.G., qualificatisi i primi nudi proprietari e l’ultima usufruttuaria di locali terranei con accesso diretto dalla strada, inseriti nel fabbricato costituente il CONDOMINIO PALAZZO G., VIA F. M., SALERNO, ha convenuto il medesimo Condominio, per sentir dichiarare l’invalidità della delibera assembleare del 18 APRILE 2007, deducendo un motivo di nullità o annullabilità quanto al punto n. 5 dell’ordine del giorno, avendo l’assemblea posto anche a loro carico le spese di manutenzione dell’ascensore da corrispondere all’impresa Platano, in violazione dell’art. 1123 ultimo comma c.c..
Il Condominio convenuto si costituiva deducendo l’infondatezza dell’impugnativa.
La causa è stata riservata in decisione ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. all’udienza del 29 giugno 2009.
L’impugnativa risulta palesemente infondata per i motivi di seguito considerati .
1) Possono qui considerarsi i soli vizi della deliberazione 18 APRILE 2007 per i motivi esposti nell’atto di citazione, costituendo per principio domanda nuova, come tale è inammissibile, la domanda con cui si faccia valere un vizio della delibera diverso da quello fatto valere con l’atto introduttivo del giudizio.
2) E’ pacifico che anche i proprietari di unità aventi accesso autonomo dalla strada debbono concorrere alle spese generali inerenti impianti e servizi condominiali, purché si tratti di utilità costituenti elementi necessari per la configurazione stessa del fabbricato, ovvero strumenti indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture, cui tutti i condomini siano tenuti per la salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi.
3) Si reputa che la regola posta dall’art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo) in mancanza di criteri condizionali, sia applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell’ascensore già esistente, su cui incide il logorio dell’impianto, proporzionale all’altezza dei piani (quali quelle oggetto della delibera qui impugnata, trattandosi della sostituzione di parti logorate dell’impianto, quali funi, pulsantiera, nonché di adeguamento a normativa di sicurezza). Pertanto anche nel caso in cui l’ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell’edificio con il consenso di tutti i condomini, l’impianto si intende di proprietà comune – secondo la presunzione di cui all’art. 1117 n. 3, c.c., in mancanza di titolo contrario – fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva (art. 1118 c.c.) e la ripartizione delle spese relative all’ascensore è regolata dai criteri stabiliti dall’art. 1124 c.c. e dall’art. 1123 c.c.
4) Sussistendo una presunzione di condominialità dell’ascensore, le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, e dovendo perciò essere ripartite tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dagli artt. 1123 e 1124 c.c., a nulla vale la considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 29 settembre 2004, in Giur. merito 2005, 10, 2132; Corte appello Milano, sez. I, 21 febbraio 2006, n. 76, in Guida al diritto 2007, 11, 59).
Consegue il rigetto della domanda di impugnazione della delibera condominiale.
Le spese processuali vengono regolate secondo l’esito della lite.

P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI SALERNO, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe
Rigetta la domanda proposta da C.G., A.G., A.G. E G.G. nei confronti del CONDOMINIO PALAZZO G., VIA F. M., SALERNO, relativa all’impugnazione della deliberazione presa dall’assemblea del CONDOMINIO PALAZZO G., VIA F. M., SALERNO in data 18 APRILE 2007;
condanna C.G., A.G., A.G. E G.G. a rimborsare al CONDOMINIO PALAZZO G., VIA F. M., SALERNO le spese processuali sostenute, che liquida in euro………………………… per esborsi ed euro…………………………………. per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP rimborso forfetario spese, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Salerno il 3 novembre ’09
Il Giudice dott. ANTONIO SCARPA