Con atto di citazione ritualmente notificato il 04.11.08 G. B. N. conveniva in giudizio il Condominio di … in Bari, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. …/08 del ….09.08 emesso da questo Ufficio, notificato il 26.09.08, con cui gli si ingiungeva il pagamento della somma di euro 363,59 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Premesso che trattavasi di somma richiesta a titolo di oneri condominiali, eccepiva che il decreto era stato emesso sulla base di un mero prospetto di ripartizione redatto dall’amministratore, in assenza di delibere assembleari di approvazione dei lavori e della ripartizione della spesa, senza le quali non poteva dirsi sorto l’obbligo di contribuzione; che l’assemblea neppure aveva mai approvato il bilancio preventivo per il 2008, sicché la pretesa del Condominio non trovava giustificazione nemmeno sotto questo aspetto, tanto più che egli aveva già versato a titolo di oneri condominiali 2008 il maggior importo di euro 450,96; che il Condominio aveva già chiesto e ottenuto in danno di esso attore altro decreto ingiuntivo per euro 1.531,50 a titolo di quota delle opere di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale eseguite dall’impresa S. Costruzioni, e tale atteggiamento si profilava ingiustamente vessatorio, considerate altresì le precarie condizioni di salute di esso attore, affetto da patologie invalidanti, atteso che il Condominio avrebbe potuto richiedere l’emissione di un unico provvedimento monitorio; che tale condotta processuale legittimava la condanna del Condominio ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi ex art. 96 c.p.c. il Condominio al pagamento della somma di euro 1.000,00 o di quell’altra ritenuta di giustizia.
Vinte le spese del giudizio di opposizione. Il Condominio opposto si costituiva ed esponeva, in punto di fatto, che la somma portata dal decreto opposto rappresentava la quota di spettanza del G. relativa a lavori di manutenzione straordinaria commissionati con delibera assembleare del 12.01.2007 alla A. Soc. Coop. a r.l., alla quale in data 09.07.07 l’amministratore aveva anche affidato l’esecuzione di opere di messa in sicurezza dello stabile condominiale, necessarie al fine di evitare pericolo per la incolumità pubblica; che, a causa dell’inerzia dell’impresa aggiudicataria dei lavori, l’esecuzione di questi era stata affidata in data 02.08.07 alla S.r.l. Ing. R. & C., che li aveva ultimati in data 11.08.07; che la spesa era stata ripartita dall’amministratore in base alle tabelle millesimali il 25.10.07 e dipoi approvata dall’assemblea dei condomini con delibera dell’08.02.08. Pertanto concludeva, in punto di diritto, per la debenza da parte del G. della somma ingiunta, precisando che il già versato maggiore importo di euro 450,96 non aveva alcuna attinenza con il pagamento della quota di spese straordinarie, riferendosi esso agli oneri accessori ordinari per il 2008. In ragione di ciò, concludeva per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto, di cui chiedeva anche concedersi la provvisoria esecuzione.
Rigettata con ordinanza 16.02.09 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle sole acquisizioni documentali, la stessa era trattenuta in decisione all’udienza del …07.09, sulle conclusioni precisate come in atti dai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Dalla documentazione versata in atti dal Condominio opposto risulta accertato che nella presente fattispecie si controverte in tema di spese per opere di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale. Occorre, pertanto, prendere le mosse dal principio generale secondo cui ciascun condomino "deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune" (art. 1104 c.c.), nelle quali "spese" rientrano, pacificamente, sia quelle ordinarie che quelle straordinarie.
Orbene, Cass. n. 857/00 ha statuito che l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.
Tale principio, non viene smentito né contraddetto dalla giurisprudenza invocata dall’attore, che non è pertinente al caso di specie, attenendo invece alla diversa questione della necessità dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea al fine di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. Peraltro, neppure risponde al vero l’assunto attoreo secondo cui i lavori di manutenzione straordinaria non sarebbero mai stati approvati dall’assemblea dei condomini, giacché invece essi sono stati ratificati con delibera assembleare dell’08.02.08 (v. punto n. 1 dell’ordine del giorno).
Sicché, a non essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea è stato unicamente il piano di ripartizione della spesa che, in verità, risulta trasmesso ai condomini con la nota del 20.09.07, ma non anche espressamente sottoposto all’approvazione dell’assemblea.
Tuttavia, in ossequio al principio sopra riportato, tale circostanza non esclude l’obbligo di contribuzione dell’odierno attore, tanto più che questi nell’atto di citazione non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla correttezza del criterio di riparto della spesa straordinaria adottato dall’amministratore (coincidente, di fatto, con l’applicazione delle tabelle millesimali), essendosi doluto unicamente della mancata approvazione dei lavori e della ripartizione della spesa da parte dell’assemblea.
In ultimo, l’attore non può utilmente invocare in questa sede l’avvenuto pagamento della somma di euro 450,96, atteso che le missive accompagnatorie allegate al n. 1 del fascicolo di parte attrice rendono evidente che il pagamento ha riguardato le quote ordinarie di oneri condominiali relative al 2008, per cui nulla ha a che vedere con l’oggetto del presente giudizio, in cui si controverte della contribuzione nelle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale.
L’opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Dalla soccombenza dell’attore consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. dal medesimo attore proposta.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da G. B. N. con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del Condominio di … in Bari, in persona dell’amministratore pro tempore, così provvede:
1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. …/08 del ….09.08 emesso da questo Ufficio;
2) rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
3) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bari, addì,18 settembre 2009
Giudice Orazio Scappati