rilevata l’estraneità al presente procedimento di ogni doglianza relativa a precedente delibera dello stesso Condomino (ovvero a quella del 19 maggio 2009, della cui illegittimità lungamente si discute a pagina 3 del ricorso del 6 luglio 2009);
rilevato come il reclamante censuri le modalità di scelta dell’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale, per essersi la stessa distaccata dai criteri stabiliti nella delibera del 19 maggio 2009;
evidenziato come il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere condominiali non possa mai ingerirsi nel controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, sicché esso è sindacato di sola legittimità, potendo essere valutato il merito, sotto il profilo dell’eccesso di potere della decisione dell’assemblea condominiale, solo quando la decisione approvata dalla maggioranza rechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 1109 c.c., norma applicabile all’impugnazione delle delibere condominiali per effetto del rinvio ex art. 1139 c.c.;
considerato dunque come la delibera assembleare relativa alla scelta dell’impresa cui commettere la esecuzione dei lavori di riparazioni straordinarie di edificio in condominio, pur avendo rimarchevoli conseguenze nei riguardi del condominio, ricollegabili alla puntuale esecuzione o meno del contratto d’appalto, possa essere vagliata dal tribunale ai sensi dell’art. 1137 c.c. solo con riguardo al rispetto della maggioranza prescritta dall’art. 1136 comma 4 c.c.;
evidenziato come la presentazione dei progetti relativi alle opere di risanamento e di ristrutturazione da eseguirsi nel fabbricato condominiale è momento meramente prodromico rispetto alla decisione assembleare circa l’approvazione o meno degli stessi, posto che l’assemblea è il luogo di discussione istituzionalmente destinata all’adozione di decisioni sulle materie di interesse comune, indicate nell’ordine del giorno, sicché, qualsiasi sia la modalità prescelta per la raccolta delle offerte delle imprese interessate, la decisione non può che perfezionarsi con la relativa votazione dell’assemblea;
ritenuto che per una partecipazione informata dei condomini ad un’assemblea condominiale, al fine della conseguente validità della delibera adottata (art. 1136 c.c. e art. 1105 c.c., comma 3), è sufficiente che, nell’avviso di convocazione della medesima, gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea; sicché, nel caso in esame, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto dell’assemblea, non era certo necessario indicare nell’ordine del giorno anche i singoli importi dei preventivi in questione, e pertanto, per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini, risultava certamente sufficiente l’indicazione della materia su cui doveva vertere la discussione e la votazione, mentre era onere del condomino, in assenza di un preciso obbligo posto a carico dell’amministratore dalla legge o dal regolamento, ove intendesse avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese;
ritenuta inoltre la validità della procedura di consultazione dei condomini in vista dell’assemblea mediante avvisi inseriti nelle rispettive caselle postali, avvisi quindi tempestivamente entrati nella sfera di conoscibilità di ciascuno di essi, poiché collocati in un luogo protetto, specificamente destinato allo scopo della ricezione di missive e periodicamente visitato dalla diligenza dei destinatari;
confermata inoltra la mancanza di un adeguato periculum in mora da neutralizzare con la pronuncia cautelare ex art. 1137 c.c., atteso che i diritti che si assumono violati dal A.C. sono diritti a contenuto esclusivamente patrimoniale (in specie, prospettandosi i danni per la cattiva realizzazione dei lavori condominiali), in ordine ai quali il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio dovrebbe essere ricercato o nella funzione di tali diritti o nel prevedibile scarto tra il danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sentenza conclusiva del giudizio di merito, da cui potrebbe desumersi l’insufficienza della futura statuizione ripristinatoria adottata in sede di cognizione piena; laddove il paventato pregiudizio potrà qui essere scongiurato da una futura sentenza a cognizione piena che possa affermare una responsabilità del condominio per "culpa in eligendo" in relazione ai danni provocati alla proprietà comune dall’impresa appaltatrice scelta per l’esecuzione di lavori condominiali, ove l’attore riesca poi a dimostrare con valutazione "ex ante" che già al momento della conclusione del contratto la ditta appaltatrice presentasse caratteristiche tali da evidenziarne l’assoluta inidoneità a compiere l’opera oggetto dell’appalto (cfr. Cassazione civile , sez. III, 03 dicembre 2007, n. 25173);
rimessa la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo alla sentenza che definirà il pendente giudizio di merito;

P.Q.M.
letti gli artt. 669 terdecies, 669 quater c.p.c., e 1137 c.c.,
il Tribunale di Salerno, I sezione civile, rigetta il reclamo proposto in data 14 settembre 2009 da A.C. nei confronti del Condominio EDILTRIESTE, via F., Mercato San Severino, avverso l’ordinanza resa dal Giudice istruttore in data 31 agosto 2009;
rimette le parti davanti al GI per la prosecuzione del giudizio di merito.
Manda alla cancelleria per la comunicazione.
Salerno, 27 ottobre 2009
Il Giudice Dott. ANTONIO SCARPA
Il Presidente Dott. Antonio Valitutti