Con atto notificato il 12 marzo 2010, pervenuto il successivo giorno 13 e depositato il 30 marzo, le Associazioni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
Dopo aver preliminarmente argomentato sulla legittimazione dei ricorrenti e sulla sussistenza di un loro interesse a ricorrere, il ricorso deduce in un unico ed articolato motivo, le censure di violazione degli artt. 23bis D.L. 25.6.2008, n. 112 (conv. In L. 6.8.2008, n. 133), come modificato dagli artt. 30, co. 26, L. 23.7.2009, n. 99, e 15, co. 1, lett. a) e abis), D.L. 25.9.2009, n. 135 (conv. in L. 20.11.2009, n. 166), in combinato disposto con l’art. 9, L. 2.4.1968, n. 475, come sostituito dall’art. 10 co. 1, L. 8.11.1991, n. 362. La Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani- e la Federfarma Piacenza – Associazione provinciale dei titolari di farmacia assumono illegittima la previsione della gestione della nuova sede farmaceutica a mezzo di "concessione", perché in contrasto con il disposto dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (conv. legge n. 133/2008), quale risultante dalle modifiche intervenute nel 2009. Donde la richiesta di annullamento delle relative determinazioni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fiorenzuola d’Arda, resistendo al gravame.
Ha spiegato intervento ad opponendum la Federazione delle Aziende e Servizi Socio Farmaceutici Municipali -Federazione Assofarm.
Parte resistente e parte interveniente hanno preliminarmente eccepito la irricevibilità del ricorso per essere intervenuto il deposito oltre il termine dimidiato di cui agli artt. 21 e 23bis della L. 6.12.1971, n. 1034. Ha replicato parte ricorrente sostenendo che la prova dell’avvenuta notifica (disponibilità delle ricevute di ritorno comprovanti la notifica) non precede di 15 giorni l’effettuato deposito del ricorso.
L’eccezione di tardivo deposito del gravame presso la Sezione viene condivisa dal Collegio.
In un caso analogo (v. TAR Emilia-Romagna, Parma, 25 maggio 2010 n. 213), si è osservato che, per rientrare il "servizio farmaceutico" tra i pubblici servizi (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2006 n. 7075), le controversie inerenti le procedure di affidamento della gestione dello stesso a singoli farmacisti vanno ascritte alle liti contemplate dall’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ["…provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici …"; comma 1, lett. c), applicabile alla fattispecie ratione temporis, prima dell’abrogazione operata dall’art. 15, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 53/2010], e quindi tra le ipotesi per le quali i "termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso" (comma 2), con la conseguenza che, poiché la giurisprudenza costantemente assoggetta al dimezzamento dei termini processuali anche il termine per il deposito del ricorso, le controversie di che trattasi vanno instaurate innanzi al giudice amministrativo nel rispetto di tale prescrizione.
Nella fattispecie il ricorso risulta notificato al Comune di Fiorenzuola d’Arda il 13 marzo 2010 (quando si è perfezionata presso la sede comunale la notificazione a mezzo posta), ma poi è stato depositato presso la Segreteria della Sezione solo il successivo giorno 30, ovvero oltre il termine ridotto di quindici giorni. Conseguentemente esso va dichiarato irricevibile e le spese vengono poste a carico delle ricorrenti come specificato in motivazione.
 
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per essere stato depositato oltre il termine prescritto per legge.
Condanna le Associazioni ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese do giudizio nella misura complessiva di 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune resistente e della interveniente Federazione Assofarm, ciascuno in ragione della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente, Estensore
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 DIC. 2010.