Con ciascuna delle sentenze appellate, indicate in epigrafe, il TAR dell’Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Ministero dell’interno in favore di ciascuno degli appellati, tutti dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bologna.
Il giudice di I grado ha ritenuto che la Questura di Modena ricorrente non fosse legittimata a ricorrere poiché "la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell’interno, in quanto il Questore è soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell’Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15 settembre 2004 n. 18569)."
Il TAR ha inoltre precisato: che
– che il Questore di Modena in data 28 gennaio 2008 [aveva] provveduto a richiedere al Ministero dell’interno autorizzazione al pagamento del compenso straordinario …
– che il Dirigente l’Ufficio Amministrativo contabile non [aveva] pagato…le… ore di lavoro straordinario effettuate nel corso dell’anno 2007 in esubero rispetto al monte ore assegnato alla Questura su direttiva del Ministro dell’Interno per insufficienza di fondi disponibili.
Il TAR ha quindi concluso per la "mancanza di autonomia del Questore rispetto all’Amministrazione centrale, unica legittimata ad agire nel controversia in esame."
Con ciascuno degli atti di appello il "Ministero dell’interno , Questura di Modena" deduce che si trattava di un problema soltanto terminologico, che non poteva attenere alla capacità processuale, in quanto la Questura di Modena opponente indicava la stessa Amministrazione statale che era stata intimata con il decreto ingiuntivo, coincidendo così con il Ministero dell’interno.
Nel merito l’appellante ripropone le censure avanzate in primo grado.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di riunire i ricorsi in appello specificati in epigrafe, i quali, connessi in parte soggettivamente, pongono identiche questioni di diritto.
Questo giudice ritiene che l’appello sia da respingere giudicando, conformemente alla pronuncia di I grado, che la capacità processuale esclusiva ad agire nel giudizio spettava al Ministro dell’interno, organo di vertice dell’Amministrazione, al quale gli atti del questore, che difetta di autonoma capacità processuale, sono riferibili. Tale ricostruzione dell’organizzazione amministrativa trova, in concreto, specifica conferma nel caso in esame, nel quale la volontà dell’atto è, come ha rilevato il TAR, direttamente riferibile all’Amministrazione centrale.
Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, riunitili, li respinge.
Nulla per le spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 DIC. 2010.