Con atto di citazione notificato il 1 ° giugno 2001 gli attori, condomini dello stabile sito in Bari alla via C., convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il proprio condominio per impugnare la delibera approvata dall’assemblea il 30.04.01, ritenuta illegittima, in quanto: al punto sub 1) del relativo verbale, risultavano approvati all’unanimità il bilancio consuntivo del periodo dal 21.09.99 al 31.12.00 ed i saldi del bilancio consuntivo al 22.09.97, al 31.12.98 ed al 20.09.99, saldi questi ultimi, non indicati nell’ordine del giorno ed approvati in precedenza; al punto sub 7) del verbale, risultava approvata all’unanimità la sostituzione del casellario postale con altro idoneo a ricevere giornali, riviste ed altro. decisione questa ritenuta non di pertinenza del condominio (essendo le cassette postali di proprietà esclusiva dei singoli condomini) e, comunque, decisione di natura "voluttuaria", richiedente pertanto la maggioranza qualificata di cui al l’art. 1108 c.c.
Costituendosi, il Condominio ha, preliminarmente, eccepito la mancanza nella citazione dell’avvertimento previsto dall’art. 163 n. 7, e, nel merito, respinto gli addebiti, rappresentando, in primo luogo, che i saldi indicati dagli attori, già approvati dall’assemblea, sono parte integrante del rendiconto consuntivo dal 21.09.99 al 31.12.00 e servono a spiegare i dati relativi alle entrate ed alle uscite, ed inoltre che, essendo stati gli stessi già approvati, sussisteva la carenza di interesse ad agire degli attori; in secondo luogo, che il casellario postale, corpo unico posto all’interno dell’androne condominiale, è un bene ricadente nel rapporto condominiale che era stato sostituito per inidoneità all’uso e, pertanto, in virtù di una scelta di natura migliorativa e non voluttuaria, scelta, comunque, fatta con il voto favorevole di 11 condomini e di 635 millesimi (oltre 2/3 del valore dell’edificio).
Dichiarata la nullità della citazione per le ragioni fatte valere con l’eccezione del Condominio, l’udienza di prima comparizione è stata fissata per la data del 28.01.02, con rinvio all’udienza di trattazione e concessione dei termini di cui all’art. 180 cpc.
In sede di memoria il condominio ha fatto presente che il Dm del 9.04.01 del Ministero delle Comunicazioni, pubblicato su GU n. 95 del 4.04.01 prescrive che le cassette postali devono avere dimensioni tali da ricevere la posta.
Il condominio ha eccepito, con memoria ex art. 183 V c.p.c., il sopravvenuto difetto di interesse avendo la delibera assembleare, non impugnata, approvato, con il voto favorevole di D. F. C., all’unanimità il preventivo del condomino sig. M. per un casellario in profilato in alluminio della ditta V. di Foggia. Ammesse ed assunte le prove chieste dalle parti all’udienza del 10.10.05 (all’udienza dei 31.05.06 è stata revocata l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale dell’amministratore del condominio -essendo quello in carico diverso a quello dell’epoca dell’adozione della delibera impugnata-), all’udienza del 27.04.09 il Giudice riservava la decisione, concedendo alle parti il termine per il deposito di memorie conclusionali ai sensi dell’art. 190 Cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, nella loro qualità di condomini, hanno impugnato la delibera assembleare del 30.04.01, come ricordato, per la mancata indicazione di un argomento poi trattato nell’ordine del giorno comunicato per invitare al consesso e per la scelta di sostituire le cassette destinate a ricevere la posta in mancanza dell’assenso da parte di tutti i condomini. Il condominio, difendendosi nel corso del processo, ha eccepito che la successiva assemblea del 29.03.02 aveva approvato il preventivo di spesa delle cassette e, non solo, la relativa delibera non era stata impugnata, ma addirittura adottata con il consenso dell’attrice F. ed inoltre che la sostituzione di dette cassette andava incontro alla normativa introdotta con DM del 9.04.01 del Ministero delle Comunicazioni, circostanza questa contestata dalla controparte.
In merito a quest’ultimo punto, va da subito rilevato che quanto prescritto all’art. 45 del Dm del Ministero delle Comunicazioni del 9.04.01 non incide sull’oggetto della controversia, non risultando nel verbale assembleare indicata la necessità di sostituzione delle cassette in ossequio alla nuova normativa né, soprattutto, essendo stato provato in giudizio, da parte della convenuta, che le precedenti cassette fossero di forma e dimensioni tali da non consentire l’introduzione della posta. Prima dell’esame dei motivi di impugnazione, va dato atto che nell’interrogatorio formale loro deferito gli attori C. e M. hanno confermato la collocazione del casellario nell’androne, escludendo che la forma delle cassette rendesse impossibile introdurvi giornali ed ammettendo, il C., l’esistenza di lesioni dei vetri delle casette ma non scritte volgari sulle stesse, riconosciute, invece, dal M. Il teste S. G., amministratore del condominio dal luglio 1997 al 1999 ed in causa con lo stesso per avere le competenze dovute, ha riferito che, interpellato dai condomini A. e M. che gli mostrarono i bilanci, aveva rilevato differenze fra i bilanci consuntivi 22.09.97-31.12.98 approvati nel corso della sua gestione e quelli successivamente rettificati ed approvati con la delibera impugnata.
Dato atto delle prove raccolte nel processo, prima di verificare la fondatezza della prima doglianza proposta, va premesso che la necessità che i condomini siano messi al corrente delle questioni da trattare in assemblea discende dal disposto di cui all’art. 1105 3° co. applicabile al caso di specie in virtù del richiamo di cui all’art. 1139 c.c.: dunque, ai fini della validità della delibera non è necessaria una analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti, occorrendo, più semplicemente, che siano resi noti ai condomini i termini delle varie questioni da affrontare (cfr. Cass. n. 3634/2000).
Nel caso in esame, l’o.d.g. riportava al n. 1 "approvazione del bilancio consuntivo 21/09/99-31/12/00", mentre l’assemblea ha approvato, oltre a quello per la quale era stata espressamente convocata, anche "i saldi bilancio consuntivo al 22.9.97 al 31.12.98 e al 20.9.99 di cui al medesimo elaborato".
Il Condominio si è difeso sostenendo che i saldi non menzionati erano stati già approvati e, comunque, erano il presupposto su cui si basava il bilancio in approvazione.
Tuttavia, gli attori, chiamando a deporre il sig. S., hanno dimostrato che i bilanci nuovamente riproposti in assemblea differivano da quelli in precedenza redatti ed approvati; la circostanza è, del resto, dimostrata anche dalla discussione avutasi in merito ad essi seguita dall’espressa approvazione, evidentemente resa necessaria da una modifica della situazione contabile degli anni precedenti. Ciò posto, va rilevato che in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio non vige il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati e, di conseguenza, è possibile che il bilancio consuntivo sia approvato senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente "atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11526 del 13/10/1999). Pertanto, la riapprovazione dei bilanci precedenti alla gestione 1999-2000 doveva essere indicata nell’ordine del giorno, non desumendosi dall’argomento riportato che la discussione avrebbe avuto ad oggetto anche i bilanci degli anni precedenti, come è, di fatto, avvenuto.
Da quanto esposto, deriva che la delibera assembleare impugnata va annullata nella parte relativa alla approvazione dei saldi bilancio consuntivo al 22.9.97 al 31.12.98 e al 20.9.99.
Diversamente, la doglianza relativa alla sostituzione delle cassette della posta non è fondata.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, tali beni costituiscono parti comuni e le innovazioni, fra le quali la loro materiale sostituzione, sono disciplinate dall’art. 1120 c.c. che consente le stesse se dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, previa approvazione da parte dell’assemblea con la maggioranza dei partecipanti ed i 2/3 del valore dell’edificio.
Nel caso in esame gli stessi attori hanno riconosciuto che lo stato delle cassette non era decoroso (il C. ha ammesso l’esistenza di lesioni dei vetri delle casette; il M. l’apposizione di scritte volgari) ed inoltre l’approvazione della sostituzione è avvenuta all’unanimità dei partecipanti e con la maggioranza qualificata in termini di millesimi prescritta dalla legge.
Ne deriva che, in relazione a questa specifica doglianza, la domanda va rigettata.
In merito alle spese processuali, considerato il parziale accoglimento, le stesse vanno attribuite agli attori per la metà indicata in dispositivo con liquidazione cumulativa delle medesime(essendo state le stesse parti assistite dal medesimo difensore e portatrici di un interesse comune, cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 476 del 13/01/2009) e compensate per la restante parte.

P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel processo n. 3163/2001 R.G. affari contenziosi promosso da M. A., C. C. e D. C. nei confronti del Condominio di via C. in Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda, annulla la delibera impugnata nella parte relativa all’approvazione dei saldi bilancio consuntivo al 22.9.97 al 31.12.98 e al 20.9.99, rigettando per il resto la medesima; -condanna il CONDOMINIO convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere agli attori metà delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro1000,00 di cui Euro 150,00 per spese, Euro 300,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorario, compensando la residua parte.
Bari, 7 settembre 2009.
Giudice Ida Iura