Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 1995 D. P., proprietario di un appartamento in un fabbricato e di un locale deposito posto a destra della rampa d’accesso ai locali cantinati dello stesso fabbricato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, P.G. chiedendo che fosse condannato a rimuovere le autovetture di sua proprietà lasciate in sosta dinnanzi alla porta d’accesso del locale terraneo di proprietà di esso attore e al risarcimento dei danni.
Si costituiva il P. opponendo l’esistenza di una servitù costituita con atto del 28 maggio 1980 a beneficio dell’appartamento della figlia A., sita nello stesso edificio, consistente nel diritto di mantenere in sosta un’auto su di una zona della rampa di circa 15 mq, posta in posizione antistante ai locali seminterrati contraddistinti con i nn. 4 e 5.
Il giudice istruttore disponeva la chiamata in causa di P. A. e, non avendo alcuna delle parti a tanto provveduto, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Il D. conveniva quindi nuovamente in giudizio P. G. e P.A. chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’inesistenza del preteso diritto di servitù, sia perchè il viale indicato come fondo servente era di proprietà condominiale, sia perchè detta servitù sarebbe stata lesiva dei diritti già acquisiti dal proprietario del box-garage destinato sin dal 1958 al ricovero di autovetture, sia infine perchè con la scrittura del 1980 sarebbe stata posta in essere una obbligazione personale e non sarebbe stato costituito un diritto reale, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione delle autovetture di loro proprietà e di ogni ostacolo all’accesso al locale terraneo.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano in primo luogo la litispendenza con la causa inizialmente proposta dal D., cancellata dal ruolo, e nel merito deducevano la sussistenza di idoneo titolo di acquisto della servitù costituito dalla scrittura in data 28 maggio 1980, con la quale, appunto, in favore della loro dante causa era stata trasferita la servitù di sosta di un’autovettura sulla rampa di accesso al fabbricato;
deducevano altresì che l’attore non aveva alcun diritto ad utilizzare come garage il locale terraneo, perchè non destinato a tale utilizzazione. Precisavano inoltre che l’appartamento era stato acquistato dalla sola P.A. e chiedevano l’estromissione dal giudizio di P.G. e l’autorizzazione alla chiamata in causa della venditrice G.T.M.N. per essere P.A. garantita dalla evizione anche parziale del diritto reale trasferitole.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la G.T. eccependo l’inammissibilità della chiamata e la prescrizione della domanda di riduzione del prezzo. Nei confronti dell’attore deduceva invece che la rampa non era di proprietà condominiale ma di proprietà esclusiva di B.L., che con la scrittura del 28 maggio 1980 aveva concesso alla sua dante causa una servitù di sosta per una sola autovettura su uno spazio della rampa stessa di 15 mq antistante il locale seminterrato n. 5 di proprietà del D., lasciando un corridoio libero della lunghezza di un metro innanzi a detto locale, per consentire il solo accesso pedonale allo stesso.
Chiedeva quindi che la domanda del D. venisse dichiarata inammissibile per non essere egli il proprietario del suolo sul quale era esercitata la servitù oggetto di negatoria in subordine, che il difetto di legittimazione del D. venisse dichiarato per non essere condominiale la rampa in questione e che venisse dichiarato anche il proprio difetto di legittimazione passiva e quello dei convenuti, giacchè la domanda andava proposta nei confronti del B.; in ulteriore subordine, che venisse dichiarato l’acquisto della servitù per usucapione, essendo stato esercitato pacificamente il possesso per oltre sedici anni.
Disposta ed espletata una ctu, il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva in data 17 aprile 2000, accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava la natura condominiale della rampa d’accesso ai locali seminterrati del fabbricato sito in (OMISSIS), e dichiarava l’inefficacia nei confronti del D. della scrittura 28 maggio 1980 tra B.L. e P.E., condannando P.A. e P.G. alla rimozione delle autovetture che impedivano l’accesso al locale terraneo di proprietà dell’attore) condannava i P. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio; accoglieva la domanda di garanzia proposta nei confronti della G.T., che condannava a rivalere i P. di quanto da loro dovuto al D. a titolo di danni.
Proponeva appello G.T.M.N.; si costituivano C.A., vedova D., D.L. e D. A., quali eredi di D.P., proponendo appello incidentale condizionato; si costituivano altresì G. e P.A., facendo propri tutti i motivi dell’appello principale, di cui chiedevano l’accoglimento; chiedevano poi che fosse rigettata la domanda proposta nei confronti di G., estraneo ai fatti.
Con sentenza depositata il 19 marzo 2004, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dall’appellante principale e dai P., dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato e condannava gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del grado.
La Corte riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dell’art. 1061 c.c., comma 1, giacchè il requisito dell’apparenza, all’esistenza del quale è subordinata la stessa usucapibilità di una servitù, doveva ravvisarsi nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo asservito. Il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza delle opere suddette, non poteva quindi ritenersi idoneo all’acquisto della servitù per usucapione.
La Corte rigettava altresì il motivo di appello concernente il dedotto difetto di legittimazione passiva dell’appellante principale, legittimato essendo B.L., nei confronti del quale, a detta dell’appellante, si sarebbe dovuta disporre l’integrazione del contraddittorio ai fini dell’accertamento della condominialità o meno della zona ove veniva lasciata in sosta l’auto. In proposito, la Corte, premesso che nell’actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, rilevava che P.A. era certamente legittimata passiva, avendo ella dedotto di essere titolare del diritto di servitù di cui era stato richiesto il riconoscimento. Per altro verso, l’accertamento della legittimazione del D. ad agire per negatoria servitutis non implicava affatto la partecipazione al giudizio del B., non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda e non essendo stato effettuato alcun accertamento. L’accertamento fatto dal Giudice di primo grado sulla natura condominiale della rampa d’accesso ai locali seminterrati costituiva poi la conseguenza di una molteplicità di valutazioni e argomentazioni tecnico-giuridiche mentre gli accertamenti del ctu, che secondo l’appellante sarebbero stati erronei, erano stati recepiti dalla sentenza impugnata solo come analitica descrizione dello stato dei luoghi e degli elaborati grafici e fotografici.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono A. e P. G. sulla base di tre motivi; resistono, con controricorso C.A. vedova D., L. e D.A.;
non ha svolto attività difensiva l’intimata G.T.M. A..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere esaminata e rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti sul rilievo che gli attuali ricorrenti avrebbero sostanzialmente prestato acquiescenza alla sentenza definitiva del Tribunale di Napoli, intervenuta ancor prima della sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione, avendo essi posto in esecuzione la sentenza definitiva e riscosso, a seguito di intimazione di precetto di pagamento, l’intero importo liquidato in loro favore a titolo di garanzia per evizione.
Invero, dalla esecuzione di una sentenza definitiva non può discendere l’effetto di ritenere venuto meno l’interesse della parte a coltivare l’impugnazione dalla stessa proposta avverso la sentenza non definitiva. E’ noto, infatti, che la cassazione della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest’ultima totalmente alla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull’ari, viene ad essere privata del proprio fondamento logico-giuridico, che non può essere sostituito ex post dalla nuova pronuncia eventualmente emessa in sede di rinvio (Cass. n. 1720 del 2001; Cass. n. 8440 del 2003; Cass. n. 1679 del 2004; Cass. n. 2125 del 2006).
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c..
La sentenza impugnata sarebbe nulla perchè resa in un procedimento che si è svolto con un contraddittorio non integro. La Corte d’appello ha confermato, dal punto di vista della legittimazione attiva, la legittimazione del D., pur avendo ribadito la natura condominiale della rampa d’accesso ai locali terranei. In tal modo, la Corte d’appello avrebbe violato il principio per cui, nel caso in cui la domanda sia diretta all’accertamento della proprietà comune di un bene e alcuni condomini eccepiscano di essere proprietari esclusivi in base a titoli ovvero per intervenuta usucapione, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile. Nè potrebbe costituire ostacolo alla deduzione della nullità della sentenza il fatto che nei precedenti gradi la questione non sia stata eccepita o rilevata, atteso che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche quando la parte interessata non abbia sollevato la relativa eccezione.
Da qui, la nullità della sentenza d’appello e di quella di primo grado, con rimessione delle parti din-nanzi al Tribunale di Napoli.
Il motivo è inammissibile.
E’ noto, infatti, che "la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare, se l’eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano l’eccezione" (Cass. n. 3688 del 2006; Cass. n. 1632 del 1996). La non integrità del contraddittorio, infatti, "è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano ex se dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione" (Cass. n. 25305 del 2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza del motivo, osta alla ammissibilità dello stesso il rilievo che i ricorrenti si sono limitati a dedurre la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell’edificio sito in (OMISSIS), senza peraltro offrire alcuna indicazione in ordine alla identificazione dei condomini stessi e, avendo posto la relativa questione solo in sede di legittimità, senza indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la loro eccezione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello illegittimamente ritenuto superflua la partecipazione al giudizio del sig. B.L. (presunto proprietario delle aree oggetto di causa), sul presupposto che nei suoi confronti nessuna domanda è stata proposta e nessun accertamento è stato fatto. Al contrario, in sede di accertamento della titolarità del suolo oggetto di causa, sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti di chi, nelle dichiarazioni dei convenuti e dal regolamento di condominio, risultava essere l’esclusivo proprietario delle aree stesse. Per due gradi di giudizio, osservano i ricorrenti, si è dibattuto sulla natura condominiale di una porzione di suolo ovvero sulla esclusiva proprietà su di essa in capo ad un singolo condomino, senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo condomino.
Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti fondano la esigenza della integrazione del contraddittorio su una ragione contraddittoria sia rispetto a quanto accertato dalla sentenza impugnata (natura condominiale della rampa), sia rispetto a quanto da essi stessi ritenuto nella formulazione del primo motivo (condominialità dell’area, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio), laddove, con il motivo in esame, muovono da una ricostruzione in fatto del tutto contrastante con tali premesse, assumendo che il B. fosse proprietario esclusivo dell’area in questione. Peraltro, una simile affermazione evoca, per la sua stessa scrutinabilità, la conoscenza di dichiarazioni e di atti ai quali i ricorrenti fanno generico riferimento nel motivo di ricorso (in particolare, il regolamento di condominio), ma che non riproducono in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Del resto, posto che la Corte d’appello, e prima il Tribunale, hanno qualificato la domanda proposta dagli attori in termini di actio natatoria servitutis, e su tale base hanno escluso la legittimazione del B. ad essere parte del giudizio, e quindi la stessa necessità della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, il motivo di ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, non risultando in alcun modo contestata la premessa sulla base della quale il Giudice del merito ha escluso la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del B..
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse suscettibile di usucapione la servitù di sosta o di parcheggio, perchè non apparente. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato che il semplice fatto della sosta dell’autovettura non integrava i requisiti tipici delle servitù apparenti. In tal modo, la Corte d’appello avrebbe anche erroneamente e falsamente interpretato il concetto di apparenza. Con riferimento alle servitù, infatti, l’apparenza si basa sull’esistenza di indici oggettivi ed evidenti del peso gravante sul fondo servente; non si comprenderebbe quindi la ragione per la quale la Corte d’appello non ha riconosciuto l’apparenza di una servitù di parcheggio esercitata per sedici anni pacificamente dalla originaria titolare e poi dai suoi aventi causa. Il semplice fatto della sosta dell’autovettura, sostengono i ricorrenti, non può non identificarsi nella presenza di un’opera visibile, per giunta costantemente protrattasi per svariati anni e idonea, per struttura e consistenza a testimoniare in modo inequivoco l’esercizio della servitù vantata: l’attività di parcheggio era invero chiaramente visibile da tutti i condomini.
Inoltre, l’esercizio del diritto da parte dei P. era coerente con la destinazione tipica dell’area, interamente utilizzata proprio per il parcheggio delle autovetture.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, confermando quanto già affermato dal Tribunale, ha ritenuto che la servitù oggetto di causa non era apparente, rilevando come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il requisito dell’apparenza – senza del quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita – consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, e – e visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito. Ne consegue che questo elemento costitutivo del diritto reale in re aliena deve interessare detto fondo e non necessariamente anche altri luoghi" (Cass. n. 1043 del 2001).
Ha quindi rilevato che "il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza delle suddette opere, non è idoneo all’acquisto del diritto di servitù per usucapione".
Orbene, premesso che "l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una qua est io facti rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici" (Cass. n. 1043 del 2001, cit. Cass. n. 3273 del 2005), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia immune dalle proposte censure.
Non si presta, ovviamente, a rilievi critici l’affermazione della Corte d’appello in ordine ai requisiti dell’apparenza di una servitù, giacchè in pronunce ulteriori rispetto a quella citata nella sentenza impugnata, si è ribadito che "il requisito dell’apparenza, senza del quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita nè acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all’esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata. (In base a questo principio, la Corte di Cassazione ha negato che l’apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per se, opera visibile e permanente destinata all’esercizio di una servitù di parcheggio)" (Cass. n. 3370 del 1995; Cass. n. 2994 del 2004).
Con riferimento, poi, alla specifica questione della configurabilità di una servitù di parcheggio, si è precisato che "il parcheggio di autovetture su di un’area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari" (Cass. n. 8137 del 2004).
Con l’ulteriore specificazione che "in tema di possesso, l’utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un’area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l’azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che – come nel caso di specie – l’abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l’esperimento dell’azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi anche se illegittimo ed abusivo, purchè avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell’auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la "realità" (inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari" (Cass. n. 1551 del 2009).
Sotto altro profilo, si è affermato che "il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest’ultimo, si che siffatta convenzione negoziale, del tutto inidonea alla costituzione del diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell’ambito del diritto d’uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali l’affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito, attesane la natura personale ed il carattere obbligatorio, non può ritenersi ipso facto trasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall’avente diritto con il nuovo proprietario del bene "asservito". (Nella specie, il giudice di merito aveva qualificato come costitutiva di una duplice servitù, di passaggio e di parcheggio, una convenzione tra privati con la quale il venditore di un appartamento aveva altresì concesso all’acquirente, in sede di stipula dell’atto pubblico di alienazione, il diritto d’uso di uno scantinato al fine di parcheggiarvi un’autovettura – nonchè il diritto di passaggio sull’area che ne consentita l’accesso -, diritto non riconosciuto, in seguito, dagli eredi dello stesso venditore. La S.C., nel cassare la pronuncia, ha sancito il principio di diritto di cui in massima)" (Cass. n. 190 del 1999).
Nel quadro di tali principi, deve quindi escludersi la sussistenza sia della denunciata violazione di legge, sia del dedotto vizio di motivazione, atteso che l’affermazione secondo cui il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza di opere permanenti destinate all’esercizio della servitù non è idoneo all’acquisto del diritto di servitù per usucapione, fa corretta applicazione degli indicati principi in tema di apparenza e integra idonea motivazione della reiezione del gravame.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema Di Cassazione, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009