Con atto di citazione depositato il 23 settembre 2002, L. N. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Reggio Calabria e notificatogli, unitamente all’atto di precetto, dall’amministratore pro-tempore del Condominio (OMISSIS), per ottenere il pagamento della somma di Euro 1.106,57, a titolo di quote arretrate relative a tre unità immobiliari di sua proprietà.
L’opponente deduceva il difetto di legittimazione ad agire da parte del legale rappresentante del condominio; l’incompetenza territoriale del giudice adito; il difetto dei presupposti di legge per l’emissione del decreto ingiuntivo.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva il Giudice di pace rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio.
In particolare, il Giudice rilevava che l’opponente, nell’atto introduttivo, aveva eccepito la violazione dell’art. 18 cod. proc., civ. e che solo in sede di precisazione delle conclusioni aveva dedotto l’incompetenza del giudice adito ai sensi dell’art. 23 cod. proc. civ.. Pertanto, preso atto del disposto di cui all’art. 38 cod. proc. civ., a norma del quale l’incompetenza per territorio, fuori dei casi di cui all’art. 28, deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta, l’eccezione tempestivamente proposta non poteva essere accolta, mentre di quella formulata ai sensi dell’art. 23 cod. proc. civ., non poteva tenersi conto, stante l’intervenuta decadenza.
Con successiva sentenza depositata il 2 aprile 2004, il Giudice di pace rigettava l’opposizione.
Quanto all’eccepito difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio, il Giudice di pace, richiamati gli artt. 1130 e 1131 cod. civ., rilevava che se in base alla disciplina codicistica tra le attribuzioni dell’amministratore vi è quella di agire in giudizio e quella di riscuotere i contributi, all’evidenza non risultava necessaria alcuna autorizzazione.
Con riferimento al motivo di opposizione concernente i presupposti del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice di pace rilevava che il credito azionato dall’amministratore del Condominio (OMISSIS) si riferiva a tre unità immobiliari di proprietà dell’opponente; che il rendiconto relativo al periodo (OMISSIS), recante la dettagliata indicazione delle somme dovute dal Condomino, era stato portato a conoscenza del L., il quale non aveva impugnato la delibera assembleare nelle sedi opportune e nei modi di legge, sicchè il verbale di essa ben poteva costituire prova scritta ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre L.N. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’intimato condominio non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, dopo aver sottolineato l’ammissibilità del ricorso, in quanto il valore della controversia decisa con la sentenza impugnata era inferiore ad Euro 1.100,00, denuncia l’illegittimità della sentenza non definitiva con la quale il Giudice di pace di Reggio Calabria aveva rigettato l’eccezione di incompetenza, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, , violazione e falsa applicazione dell’art. 24 c.p.c. (recte: art. 23 c.p.c.) e art. 13 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 38 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione.
Il ricorrente rileva che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che la sede del Condominio fosse quella indicata nella intestazione del ricorso per decreto ingiuntivo, giacchè in (OMISSIS), vi era la residenza di esso ricorrente e non anche la sede del condominio, che invece si trovava in (OMISSIS), sicchè la competenza sarebbe spettata ex art. 23 cod. proc. civ. al Giudice di pace di Pellino. Erroneamente, poi, il Giudice di pace aveva ritenuto che l’eccezione di incompetenza con riferimento all’art. 23 cod. proc. civ. fosse stata tardivamente formulata, giacchè sin dal momento della proposizione dell’opposizione era chiaro che l’eccezione era stata formulata proprio assumendo il diverso luogo ove aveva sede il Condominio.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, che si assume del tutto carente.
Nell’atto di opposizione, osserva il ricorrente, si era dedotto che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed emesso per un credito già fatto oggetto di precedente ricorso per decreto ingiuntivo, che peraltro era divenuto inefficace perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ. La reiterazione della pretesa creditoria non poteva quindi avvenire che sulla base di una rinnovata autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, comportando infatti una simile decisione il conferimento di un nuovo mandato e l’esborso di ulteriori spese. Il credito, inoltre, era stato indicato in maniera arbitraria e poco comprensibile mediante detrazione dal maggior credito per il quale vi era già un giudizio pendente. In tale situazione, il potere dell’amministratore del Condominio di agire in via monitoria doveva ritenersi esaurito per effetto del primo ricorso per decreto ingiuntivo, che del resto era stato concesso anche se poi era divenuto inefficace per mancata notifica nei termini.
Inoltre, osserva il ricorrente, nella seduta assembleare del 23 gennaio 2001 era stato approvato il consuntivo per l’anno 2000, senza che fosse stato contestualmente approvato il piano di riparto. Tali situazioni erano state dedotte nel giudizio di merito e su di esse il Giudice di pace non ha in alcun modo motivato.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 633 cod. proc civ. e vizio di carenza assoluta di motivazione e di contraddittorietà manifesta.
Nell’atto di opposizione, sostiene il ricorrente, si era dedotta la mancanza dei requisiti di certezza e di liquidità del credito azionato dal Condominio, giacchè il credito non trovava un sicuro riscontro nei prospetti contabili allegati dal Condominio e risultava essere frutto di artifici contabili eseguiti dal Condominio stesso.
Il Giudice di pace, quindi, avrebbe dovuto ordinare al condominio di esibire le scritture contabili e le delibere assembleari di approvazione e disporre ctu per verificare la correttezza dei conteggi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, le eccezioni si fondavano sulla mancata considerazione, da parte dell’amministrazione del Condomino, dei versamenti certamente fatti da esso ricorrente e dai suoi affittuari.
Il ricorso è innanzitutto ammissibile.
Benchè, infatti, nel ricorso si deduca che il valore della controversia svoltasi dinnanzi al Giudice di pace era di Euro 1.106,57 – e quindi di un importo tale da eccedere l’ambito del giudizio di equità del giudice di pace con conseguente appellabilità della sentenza emessa da quel giudice -, in realtà, come specificato dal ricorrente nella memoria autorizzata e come emerge dagli atti del giudizio di merito (ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto), il valore della controversia ammontava ad Euro 581,20. Il diverso e superiore importo risulta essere invece quello del precetto, notificato dal Condominio al ricorrente unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, comprensivo delle spese liquidate per il procedimento monitorio e di quelle dell’atto di precetto; è tuttavia evidente che, ai fini della determinazione del valore della controversia, rilevante per la individuazione della regola di giudizio che deve essere adottata dal Giudice di pace e del correlativo rimedio impugnatorio, occorre fare riferimento al criterio di cui all’art. 10 cod. proc. civ. Cass., n. 20118 del 2006; Cass., n. 9366 del 2006;
Cass., n. 889 del 2005, secondo cui "in tema d’impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di L. due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. in tema di competenza".
Ciò posto, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso, concernente la sentenza non definitiva, sia ammissibile e fondato.
Quanto all’ammissibilità, si deve qui ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto insorto sulla questione della ammissibilità o meno della riserva di impugnazione nei confronti delle sentenza non definitive del Giudice di pace, hanno affermato il principio secondo cui "la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a millecento Euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso dal disposto dell’art. 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all’immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l’impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all’impugnazione della sentenza definitiva. Ne consegue che avverso la sentenza, pronunciata secondo equità, affermativa della competenza del giudice di pace non è ammessa la riserva facoltativa di ricorso" (in senso conforme, Cass., n. 23915 del 2006; Cass., n. 2490 del 2007; Cass., n. 453 del 2007).
Quanto al merito delle censure proposte con il primo motivo, si deve rilevare che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, l’opponente eccepì tempestivamente – con l’atto di citazione – l’incompetenza per territorio del Giudice di pace che aveva emesso il decreto ingiuntivo. Assumeva in proposito l’opponente che la indicazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, secondo cui il Condominio (OMISSIS) avrebbe avuto la propria sede in (OMISSIS), era erronea, in quanto la sede del Condominio si trovava in (OMISSIS), mentre l’indirizzo di (OMISSIS) era quello di residenza di esso opponente. Sulla base di tale rilievo, il ricorrente ebbe ad affermare la incompetenza territoriale del Giudice di pace adito, in quanto giudice legittimato ad emettere il decreto ingiuntivo sarebbe stato, ex art. 18 cod. proc. civ., il giudice di pace di Gallina, nel cui ambito territoriale rientra il territorio del Comune di (OMISSIS).
Si deve rilevare che in ordine alle indicazioni relative alla sede del Condominio e alla residenza dell’opponente, il costituito Condominio nulla ha eccepito, con la conseguenza che deve ritenersi acquisito che la sede del Condominio non fosse in Reggio Calabria, ma nel diverso Comune indicato dall’opponente. Tuttavia, il Giudice di pace di Reggio Calabria ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, sul rilievo che quella formulata tempestivamente era fondata sulla violazione dell’art. 18 cod. proc. civ., mentre la deduzione della violazione dell’art. 23 cod. proc. civ., il quale detta il criterio di competenza territoriale per le cause tra soci e tra condomini, era stata fatta dall’opponente solo nella memoria autorizzata, desumendo da tale rilievo la tardività della eccezione.
A ben vedere, peraltro, con l’eccezione di incompetenza per territorio dell’adito Giudice di pace di Reggio Calabria – giudice che, in base al criterio di cui all’art. 18 cod. proc. civ., sarebbe invece stato competente – e con l’affermazione della competenza del Giudice di pace di Gallina, individuato con riferimento alla sede del Condominio (OMISSIS), certamente l’opponente ha inteso far valere il foro di cui all’art. 23 cod. proc. civ..
E che alla controversia introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo dovesse applicarsi il criterio di cui all’art. 23 cod. proc. civ. non è revocabile in dubbio; nè di ciò ha dubitato lo stesso giudice di pace adito, il quale ha rigettato l’eccezione solo perchè ha erroneamente ritenuto che l’indicazione del foro di cui all’art. 23 cod. proc. civ. fosse stata fatta dall’opponente tardivamente.
In proposito, è solo il caso di ricordare che "l’art. 23 cod. proc. civ., che introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui ai trova l’immobile condominiale, trova applicazione anche alle liti tra condomino ed amministratore in ordine al pagamento dei contributi per l’utilizzazione delle cose comuni, agendo l’amministratore, nell’attività di riscossione, nella sua veste di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini" ( Cass., S.U., n. 20076 del 2006).
L’applicabilità del foro speciale esclusivo a discapito di quello generale di cui agli artt. 18 e 20, poi, discende, come questa Corte ha avuto modo di affermare proprio con riferimento al foro di cui all’art. 23 cod. proc. civ., dal rilievo che "le varie ipotesi di foro speciale, politicamente, nascono dal vantaggio indubbio per entrambe le parti di radicare la lite davanti al giudice del luogo, in cui i loro interessi sono collocati. I fori speciali prevalgono rispetto al foro generale. Il fatto stesso che i fori speciali si pongano come deroga rispetto alla regola raffigurata dal foro generale da ragione della loro prevalenza, in base al noto principio per cui la disposizione speciale prevale rispetto a quella generale.
Il carattere della esclusività, per cui detti fori non concorrono a scelta dell’attore con gli altri canoni di collegamento della controversia con il territorio, si desume da considerazioni di ordine positivo, in quanto la previsione del foro alternativo fa seguito alla disciplina delle ipotesi di foro generale, mentre con riferimento alle singole ipotesi di foro speciale del foro alternativo non si fa menzione. Ciò si spiega con la ragione di ordine logico che la specialità comporta la esclusività ed esclude ogni altra possibilità: vale a dire, che la statuizione del foro speciale esclude sia il foro generale sia quello alternativo" (Cass., n. 6319 del 2003, in motivazione). In particolare, in tale sentenza si è precisato che "il foro per le cause tra i condomini ha certamente carattere speciale e, come tale, prevale rispetto al foro generale. Convenzionalmente è derogabile, essendo sottratto alla previsione dell’art. 28 in quanto la competenza deve essere rilevata dall’interessato. Costituisce tuttavia foro esclusivo, in quanto non concorre con gli altri criteri territoriali di collegamento rimessi all’attore. Segue che le cause tra i condomini devono proporsi, necessariamente, davanti al giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi". Ne consegue che, nel caso di "citazione davanti ad altro giudice – per esempio, quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, alternativamente, davanti al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione – se il convenuto eccepisce tempestivamente l’incompetenza per territorio, il giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi deve ritenersi il solo competente a conoscere la controversia".
Deve quindi essere accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente cassazione sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva, stante l’accertata incompetenza del Giudice di pace di Reggio Calabria, competente essendo in ordine alla controversia introdotta dal Condominio con ricorso per decreto ingiuntivo il Giudice di pace di Pellino.
Alla dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo consegue, quale statuizione necessaria, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo ( Cass., n. 8327 del 2002; Cass., n. 16193 del 2006).
Consegue altresì, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell’intimato Condominio al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa le sentenze impugnate senza rinvio; annulla il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Gallina; condanna il Condominio intimato al rimborso delle spese dell’intero giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 421,56, di cui Euro 257,24 per diritti, Euro 150,00 per onorari e Euro 14,32 per spese, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009